Legge Ordinaria n. 91 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1992, n. 38
Nuove norme sulla cittadinanza.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' cittadino per nascita: 
    a) il figlio di padre o di madre cittadini; 
    b) chi e' nato nel territorio  della  Repubblica  se  entrambi  i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se  il  figlio  non  segue  la
cittadinanza dei genitori secondo  la  legge  dello  Stato  al  quale
questi appartengono. 
  2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso  di
altra cittadinanza. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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