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Legge Ordinaria n. 126 del 26/04/1993
Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  Il  Governo  della  Repubblica  e' autorizzato ad
emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico  delle  disposizioni
legislative   vigenti   in  materia  di  istruzione,  esclusa  quella
universitaria, relative alle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ivi
comprese   le   scuole   italiane   all'estero,   e   all'ordinamento
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando  le
modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota agli articoli 1 e 2:
             - Il titolo della legge n. 121/191 reca: "Autorizzazione
          al Governo per l'emanazione di un testo unico  delle  leggi
          concernenti  l'istruzione,  relative  alle  scuole  di ogni
          ordine e grado".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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