Legge Ordinaria n. 159 del 22/05/1993 Pubblicata nella G.U. del 27 maggio 1993, n. 122
Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro,  con  qualsiasi
procedimento, la composizione grafica  di  opere  o  parti  di  opere
letterarie, drammatiche, scientifiche,  didattiche  e  musicali,  che
siano protette dalla legge 22  aprile  1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla  riproduzione  ma
avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la  vendita
o introduce a fini di lucro  nel  territorio  dello  Stato  le  dette
riproduzioni, e' punito con una sanzione amministrativa  da  lire  un
milione fino a lire tre milioni e, in casi di  particolare  gravita',
con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni. 
  2.  Non  e'  considerata  a  fini  di  lucro   l'utilizzazione   di
riproduzioni di testi musicali per attivita' didattica, di  studio  e
di ricerca, ivi compresi  esercitazioni  e  saggi  per  le  attivita'
musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e  fondazioni
senza scopo di lucro, ne' l'utilizzazione  per  altre  manifestazioni
pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
             - Il testo degli articoli 177, 178 e 179  e  dell'ultimo
          comma  dell'art.  172  della  legge  22 aprile 1941, n. 633
          (Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri   diritti
          connessi al suo esercizio), e' il seguente:
             "Art.  177.  -  Sullo spaccio di ogni esemplare di opere
          letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico
          dominio, pubblicate  in  volumi,  deve  essere  corrisposto
          dall'editore  a  favore  della  Cassa  di  assistenza  e di
          previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un  diritto
          del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per
          i  volumi  il  cui  prezzo non e' superiore a lire 10, tale
          diritto e' ridotto al 2 per cento.
             Sullo spaccio  di  esemplari  di  elaborazioni  tutelate
          delle  opere  suddette  l'ammontare  del diritto e' ridotto
          alla meta'".
             "Art. 178. - Ai fini della  corresponsione  del  diritto
          previsto  all'articolo  precedente,  ogni  esemplare  delle
          opere  suddette  destinate   allo   spaccio   deve   essere
          contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore,
          secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
             Il   diritto   e'   corrisposto   per   ogni   esemplare
          effettivamente venduto secondo le norme del regolamento".
             "Art. 179. -  La  corresponsione  del  diritto  previsto
          nell'art.  177  puo' essere effettuata globalmente mediante
          convenzione  stipulata  tra   le   associazioni   sindacali
          interessate".
             "Art. 172. - (Omissis).
             E' punito con l'ammenda fino a lire ottantamila chiunque
          violi le norme degli articoli 177 e 178".
          Nota all'art. 1:
             -  Per il titolo della legge n. 633/1941 si veda la nota
          al titolo.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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