Legge Ordinaria n. 256 del 24/07/1993 Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1993, n. 176
Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Alla   legge   27   dicembre   1956,  n.  1423,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 3, secondo comma,  le  parole:  "in  uno  o  piu'
comuni o in una o piu' province." sono sostituite dalle seguenti: "in
uno  o  piu'  comuni,  diversi  da  quelli  di  residenza o di dimora
abituale, o in una o piu' province.";
    b) all'articolo 5, quinto comma, le parole:  "in  un  determinato
comune" sono sostituite dalle seguenti: "nel comune di residenza o di
dimora abituale";
    c)  all'articolo 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione
alla determinazione del luogo di  soggiorno"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "anche  per  l'applicazione  del divieto o dell'obbligo di
soggiorno";
    d)  all'articolo  7-  bis,  il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Quando  ricorrono  gravi e comprovati motivi di salute, le persone
sottoposte all'obbligo di  soggiorno  possono  essere  autorizzate  a
recarsi  in  un  luogo determinato fuori del comune di residenza o di
dimora abituale, ai fini degli accertamenti  sanitari  e  delle  cure
indispensabili,  allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci
giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.";
    e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le  parole:
"in un determinato comune".
  2.  I  commi  2  e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, sono abrogati.
  3. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del  decreto-legge  8  giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e' abrogato.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate.   Restano invariati  il  valore  e  l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure
          di prevenzione nei confronti delle persone  pericolose  per
          la  sicurezza  e  per  la  pubblica  moralita'), cosi' come
          modificato dalla legge  3  agosto  1988,  n.  327,  e  come
          ulteriormente   modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 3. - Alle persone indicate  nell'art.  1  che  non
          abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
          articoli   seguenti,   la   misura   di  prevenzione  della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
             Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto  ove  le
          circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
          in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza  o  di
          dimora abituale, o in una o piu' province.
             Nei  casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute idonee alla tutela della sicurezza  pubblica  puo'
          essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale".
             - Il testo dell'art. 5 della citata legge n.  1423/1956,
          cosi'  come da ultimo modificato dalla legge 3 agosto 1988,
          n. 327, e  come  ulteriormente  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.  5. - Qualora il tribunale disponga l'applicazione
          di una delle misure di prevenzione di cui all'art.  3,  nel
          provvedimento  sono  determinate  le  prescrizioni  che  la
          persona sottoposta a tale misura deve osservare.
             A tale scopo, qualora la  misura  applicata  sia  quella
          della  sorveglianza  speciale della pubblica sicurezza e si
          tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere
          con il provento di reati, il tribunale prescrive di  darsi,
          entro  un  congruo  termine,  alla ricerca di un lavoro, di
          fissare la propria dimora, di farla conoscere  nel  termine
          stesso   all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  e  di  non
          allontanarsene  senza   preventivo   avviso   all'autorita'
          medesima.
             In  ogni  caso,  prescrive  di  vivere  onestamente,  di
          rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti  e  di
          non  allontanarsi  dalla  dimora  senza  preventivo  avviso
          all'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza;  prescrive,
          altresi',  di  non associarsi abitualmente alle persone che
          hanno  subito  condanne  e  sono  sottoposte  a  misure  di
          prevenzione  o  di sicurezza, di non rincasare la sera piu'
          tardi e di non uscire la mattina piu' presto  di  una  data
          ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne
          data  tempestiva  notizia  all'autorita' locale di pubblica
          sicurezza, di non determinare e non portare  armi,  di  non
          trattenersi  abitualmente nelle osterie, bettole, o in case
          di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
             Inoltre, puo'  imporre  tutte  quelle  prescrizioni  che
          ravvisi  necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa
          sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno
          o piu' comuni, o in una o piu' province.
             Qualora  sia  applicata  la   misura   dell'obbligo   di
          soggiorno  nel  comune di residenza o di dimora abituale, o
          del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
              1) di non andare lontano dall'abitazione  scelta  senza
          preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
              2)  di  presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza
          preposta alla sorveglianza nei giorni indicati  ed  a  ogni
          chiamata di essa.
             Alle  persone  di  cui al comma precedente e' consegnata
          una carta di permanenza da portare con se' e da esibire  ad
          ogni  richiesta  degli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
          sicurezza".
             - Il testo dell'art. 7 della citata legge n.  1423/1956,
          cosi'  come modificato dal D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, e
          come ulteriormente modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure
          di  prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicata al questore
          per l'esecuzione.
             Il provvedimento stesso, su istanza  dell'interessato  e
          sentita  l'autorita'  di pubblica sicurezza che lo propose,
          puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale  fu
          emanato,  quando  sia  cessata  o mutata la causa che lo ha
          determinato.  Il   provvedimento   puo'   essere   altresi'
          modificato,   anche   per   l'applicazione  del  divieto  o
          dell'obbligo  di  soggiorno,  su  richiesta  dell'autorita'
          proponente,  quando  ricorrono  gravi  esigenze di ordine e
          sicurezza pubblica.
             Il ricorso  contro  il  provvedimento  di  revoca  o  di
          modifica non ha effetto sospensivo".
             -  Il  testo  dell'art.  7-  bis  della  citata legge n.
          1423/1956, cosi' come modificato dalla legge  13  settembre
          1982,   n.  646,  e  come  ulteriormente  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art. 7- bis . - Quando  ricorrono  gravi  e  comprovati
          motivi  di  salute,  le  persone  sottoposte all'obbligo di
          soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un  luogo
          determinato  fuori  del  comune  di  residenza  o di dimora
          abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle  cure
          indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore
          ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
             La  domanda  dell'interessato  deve  essere  proposta al
          presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4.
             Il tribunale, dopo aver accertato la  veridicita'  delle
          circostanze  allegate  dall'interessato, provvede in camera
          di consiglio con decreto motivato.
             Nei casi di assoluta urgenza la  richiesta  puo'  essere
          presentata  al presidente del tribunale competente ai sensi
          dell'art.  4,  il  quale  puo'   autorizzare,   anche   per
          fonogramma,  il  richiedente ad allontanarsi per un periodo
          non superiore a tre giorni, oltre al tempo  necessario  per
          il viaggio.
             Il  decreto  previsto dai commi precedenti e' comunicato
          al procuratore  della  Repubblica  ed  all'interessato  che
          possono  proporre  ricorso per cassazione per violazione di
          legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
             Del decreto e' altresi' data notizia, anche a mezzo  del
          telefono   o   del  telegrafo,  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza  che  esercita  la  vigilanza  sul   soggiornante
          obbligato,  la quale provvede ad informare quella del luogo
          dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalita' e
          l'itinerario del viaggio".
             - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1423/1956,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  12.  -  La  persona  sottoposta  all'obbligo  del
          soggiorno che contravviene alle  relative  prescrizioni  e'
          punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
             Il  tempo  trascorso  in  custodia preventiva seguita da
          condanna o in espiazione di pena detentiva,  anche  se  per
          effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato
          nella durata dell'obbligo del soggiorno.
             L'obbligo  del  soggiorno cessa di diritto se la persona
          obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se
          alla  persona  obbligata  a  soggiornare  e'  applicata  la
          liberta'  vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo
          la cessazione dell'obbligo del soggiorno".
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge   n.   575/1965
          (Disposizioni  contro  la  mafia),  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art. 2.  -  1.  Nei  confronti  delle  persone  di  cui
          all'art.   1   possono   essere  proposte  dal  procuratore
          nazionale  antimafia,  dal  procuratore  della   Repubblica
          presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o
          dal  questore,  anche  se  non  vi  e'  stato il preventivo
          avviso,  le  misure  di  prevenzione   della   sorveglianza
          speciale  di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno
          nel comune di residenza o di dimora  abituale,  di  cui  al
          primo  e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni".
             - Il testo dell'art. 25-quater  del  D.L.  n.  306/1992,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   25-quater   (Soggiorno   cautelare).   -  1.  Il
          procuratore nazionale antimafia, anche su  richiesta  della
          Direzione   investigativa  antimafia,  ovvero  dei  servizi
          centrali  e  interprovinciali  previsti  dall'art.  12  del
          decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,  puo'
          disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti
          abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno
          dei  delitti indicati nell'art. 275, comma 3, del codice di
          procedura  penale  avvalendosi  delle  condizioni  previste
          nell'art.  416-  bis  del  codice  penale  od  al  fine  di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  indicate   nel
          medesimo art. 416-bis.
             2.  La  misura  di  cui al comma 1 non puo' avere durata
          superiore ad un anno; alla scadenza del  termine  stabilito
          ovvero  quando  sono  cessate  le condizioni che ne avevano
          determinato  l'applicazione,  la  misura  e'  revocata  dal
          procuratore  nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano
          i presupposti, puo' richiedere nei confronti della medesima
          persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma
          della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
          modificazioni.
             3.  Con  il  provvedimento  che  applica  la  misura del
          soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la
          persona deve osservare ed e' indicata la localita'  ove  la
          misura stessa deve essere eseguita.
             4. L'allontanamento abusivo dalla localita' di soggiorno
          cautelare e' punito con la reclusione da uno a tre anni; e'
          consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
             5.  Entro  dieci  giorni dalla notificazione del decreto
          motivato che applica la  misura  del  soggiorno  cautelare,
          l'interessato puo' proporre richiesta di riesame al giudice
          per  le  indagini preliminari presso il tribunale del luogo
          ove  ha  sede  il  procuratore  nazionale   antimafia.   La
          richiesta   puo'   essere   presentata   o  trasmessa  alla
          cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore  munito
          di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni
          dalla  ricezione  della  richiesta,  sentito il procuratore
          nazionale antimafia il quale trasmette  senza  ritardo  gli
          elementi  su  cui  si  fonda il decreto. Il giudice, se non
          deve dichiarare l'inammissibilita', annulla o  conferma  il
          decreto  oggetto  del  riesame.  Contro  la  decisione  del
          giudice, il procuratore nazionale antimafia,  l'interessato
          o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per
          cassazione   entro   dieci  giorni  dalla  comunicazione  o
          notificazione della decisione  medesima.  La  richiesta  di
          riesame   e   di  ricorso  per  cassazione  non  sospendono
          l'esecuzione del decreto".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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