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Legge Ordinaria n. 310 del 12/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1993, n. 195
Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli.
Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito". 2. All'articolo 2479 del codice civile, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioini di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 2479 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2479 (Trasferimento della quota). - Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Il trasferimento delle quote non ha effetto di fronte alla societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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