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Legge Ordinaria n. 312 del 12/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1993, n. 195
Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento.
Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' abolita, presso le borse valori italiane, l'ammissione alla quotazione e la conseguente negoziazione e rilevazione al listino delle valute estere di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del "Testo unico delle norme di legge in materia valutaria" approvato con D.P.R. n. 148/1988, e' il seguente: "Art. 2 (Valute estere e lire di conto estero). - 1. Valute estere sono: a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale; b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU; c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU; d) i crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intemediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU. 2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Ciascuna valuta estera di contro valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed e' quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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