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Legge Ordinaria n. 427 del 29/10/1993 Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1993, n. 255
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante  armonizzazione
delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli  oli   minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati  e  in
materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e  modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni  concernenti
la disciplina  dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi
di impresa fino all'ammontare corrispondente  al  contributo  diretto
lavorativo,  l'istituzione  per  il  1993  di   un'imposta   erariale
straordinaria su taluni beni ed  altre  disposizioni  tributarie,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n.  47,  28
aprile 1993, n.  131,  salvo  quelli  derivanti  dall'esclusione  dal
regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, previsto per  i  produttori  agricoli,  per  le
societa' per azioni e in accomandita per azioni, per  le  societa'  a
responsabilita' limitata, per le societa' di  mutua  assicurazione  e
per le altre imprese, anche  individuali,  che  nell'anno  precedente
abbiano conseguito un volume di affari superiore ai  360  milioni  di
lire, e del decreto-legge  30  giugno  1993,  n.  213.  I  produttori
agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle
disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513,  2
marzo 1993,  n.  47,  e  28  aprile  1993,  n.  131,  hanno  diritto,
limitatamente alle operazioni per le quali e' stata  emessa  fattura,
in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al
rimborso  delle  somme  versate.  Le  societa'  per  azioni   ed   in
accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata  e  le
societa'  di  mutua  assicurazione  che  per  il  triennio  1993-1995
intendano optare per l'applicazione  dell'imposta  nel  modo  normale
possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio  IVA  competente
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  3. Le disposizioni dell'articolo  1  della  tariffa,  parte  prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  quelle  concernenti  l'imposta  sul  valore
aggiunto di cui  al  numero  21)  della  tabella  A,  parte  seconda,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, dettate per il trasferimento di case  di  abitazione  non  di
lusso secondo i criteri di cui al decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218
del 27 agosto 1969, si applicano anche agli  atti  pubblici  formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle  scritture  private
autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonche'  alle  scritture
private non  autenticate  presentate  per  la  registrazione  e  alle
operazioni  effettuate  nello  stesso  periodo  di  tempo  anche   se
l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro  fabbricato  o
porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune  diverso  da
quello ove e' situato l'immobile acquistato, a condizione  che  abbia
dichiarato nell'atto, a pena  di  decadenza,  di  non  possedere  nel
comune dove e'  situato  l'immobile  acquistato  altro  fabbricato  o
porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler  adibire  tale
immobile a propria abitazione principale. 
  4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare,  entro  due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente un testo unico  nel  quale  siano  raccolte  e
riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di  imposte
di  fabbricazione  e  di  consumo  e  relative  sanzioni   penali   e
amministrative, apportando ad esse le  modifiche  e  le  integrazioni
necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento  anche  in
relazione  alle  esigenze  derivanti  dal  processo  di  integrazione
europea. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 29 ottobre 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GALLO, Ministro delle finanze 
                                  Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 

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