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Legge Ordinaria n. 559 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1993, n. 306
Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Avvocatura dello Stato)
1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi e
delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato
con  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  come   modificato
dall'articolo  27  della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del
tesoro,  ad  apposito  capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41  -
Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.
2.  Le  disponibilita'  finanziarie esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge  sulle  contabilita'  speciali  intestate
all'Avvocatura  dello  Stato  sono versate e riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e  di
spesa di cui al comma 1.
3.  Le  somme  di cui al comma 1, per le quali non puo' farsi luogo a
ripartizione  a  norma  dell'articolo  21,  secondo  comma,   secondo
periodo,  del  citato  testo  unico  approvato  con  regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino  a  quando
non  venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga
l'obbligo alla restituzione.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 21 del testo  unico  approvato  con
          R.D.    n.  1611/1933,  come  modificato dall'art. 27 della
          legge    n.    103/1979     (modifiche     dell'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato), e' il seguente:
             "Art.   21.  L'avvocatura  generale  dello  Stato  e  le
          avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
          trattati curano la esazione delle competenze di avvocato  e
          di  procuratore nei confronti delle controparti quando tali
          competenze siano poste a carico  delle  controparti  stesse
          per   effetto   della   sentenza,   ordinanza,  rinuncia  o
          transazione.
             Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo
          II della legge 25 novembre  1971,  numero  1041,  tutte  le
          somme  di  cui  al  precedente  comma  e successivi vengono
          ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di
          ciascun  ufficio  in  base alle norme del regolamento e per
          due decimi in  misura  uguale  fra  tutti  gli  avvocati  e
          procuratori  dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
          i titoli, in base ai quali le somme  sono  state  riscosse,
          siano  divenuti  irrevocabili: le sentenze per passaggio in
          giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
          approvazione.
             Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole
          alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di  pronunciata
          compensazione   di   spese   in   cause   nelle   quali  le
          Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
          corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con  le
          modalita'   stabilite   dal  regolamento,  la  meta'  delle
          competenze di avvocato e di procuratore  che  si  sarebbero
          liquidate   nei   confronti   del  soccombente.  Quando  la
          compensazione delle spese  sia  parziale,  oltre  la  quota
          degli  onorari  riscossa in confronto del soccombente sara'
          corrisposta dall'Erario la meta' della quota di  competenze
          di   avvocato   e  di  procuratore  sulla  quale  cadde  la
          compensazione.
             Le  competenze  di  cui   al   precedente   comma   sono
          corrisposte  in base a liquidazione dell'avvocato generale,
          predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
             Le disposizioni del presente articolo  sono  applicabili
          anche  per  i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha
          la rappresentanza e la difesa delle regioni e di  tutte  le
          amministrazioni   pubbliche   non   statali  e  degli  enti
          pubblici.
             E' applicabile il primo comma del presente articolo  per
          i  giudizi  nei  quali  l'Avvocatura  dello Stato assuma la
          rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti  delle
          amministrazioni  dello  Stato,  delle regioni e di tutte le
          altre amministrazioni pubbliche non statali  e  degli  enti
          pubblici".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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