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Legge Ordinaria n. 121 del 17/02/1994 Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1994, n. 43
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge  28  dicembre  1993,  n.  543,  recante  misure
urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei
Paesi in via di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  1  settembre  1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n.
430.
  3. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri  ed  alla  revisione del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla  luce  della
normativa  comunitaria  specifica  per la cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno
inviati alla Camera dei deputati e al  Senato  della  Repubblica  per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  commissioni  permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma  3,  il  Governo  si
atterra' ai seguenti criteri:
    a)  adeguamento  degli  uffici  ai  contenuti  della  politica di
cooperazione;
    b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e
amministrativo-contabili;
    c) individuazione della responsabilita'  gestionale  dei  singoli
progetti;
    d) definizione del ciclo dei progetti;
    e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo
i  criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio
per  gli  interventi  umanitari  della  Comunita'  europea  (ECHO)  e
dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;
    f)  invarianza  degli  oneri  di  funzionamento rispetto a quelli
derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata  in  vigore
della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ANDREATTA,  Ministro  degli  affari
                                  esteri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
                               _________________
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  28  dicembre  1993,  n. 543, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          304 del 29 dicembre 1993.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 42.
                         __________________
 

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