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Legge Ordinaria n. 596 del 28/10/1994 Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1994, n. 253
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410. 3. Il termine relativo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' prorogato al 28 febbraio 1995. 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995; 5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARONI, Ministro dell'interno DINI, Ministro del tesoro TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n.122 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. Detto testo sara' ripubblicato, corredato dei prospetti allegati e delle relative note, in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 22 novembre 1994.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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