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Legge Ordinaria n. 596 del 28/10/1994 Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1994, n. 253
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515,  recante  provvedimenti
urgenti  in  materia di finanza locale per l'anno 1994, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli
derivanti    dall'applicazione    delle    disposizioni     contenute
nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.
  3.  Il  termine  relativo  all'emanazione  di  uno  o  piu' decreti
legislativi  diretti  al  riordino  dell'ordinamento  finanziario   e
contabile  degli  enti  locali  previsti dal comma 2, dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  e'  prorogato  al  28  febbraio
1995.
  4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei  decreti emanati ai
sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  e  nel
rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi ivi stabiliti, potranno
essere emanate, con uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino  al  31
dicembre 1995;
  5.  Al  fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni
di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
il  Governo  trasmette  alla  Camera  dei  deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4
del presente articolo entro il  sessantesimo  giorno  antecedente  la
scadenza  dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro
quindici giorni dalla data di trasmissione.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 ottobre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  MARONI, Ministro dell'interno
                                  DINI, Ministro del tesoro
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  515,  e' stato
          pubblicato nel supplemento ordinario  n.122  alla  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1994.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale  alla  pag.  55.  Detto testo sara' ripubblicato,
          corredato dei prospetti allegati e delle relative note,  in
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 22
          novembre 1994.
 

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