Legge Ordinaria n. 233 del 31/05/1995 Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1995, n. 139
Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Fino  al  riordinamento  dell'attivita'  spaziale  nazionale, e
comunque  non  oltre  il  30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana
(ASI) e' sottoposta alle disposizioni della presente legge.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore
generale  dell'ASI  decadono  dall'incarico;  dalla  stessa data sono
altresi' sciolti gli organi consultivi dell'ente.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'amministrazione   sia   ordinaria  che  straordinaria  dell'ASI  e'
affidata   a   un   amministratore   straordinario   di  riconosciuta
autorevolezza,   di   elevata   capacita'  manageriale  e  competenza
scientifica,  nominato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
Ministri.  Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere
sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
L'amministratore  straordinario esercita le funzioni attribuite dalla
legge  30  maggio  1988,  n.  186,  al  presidente,  al  consiglio di
amministrazione    e    al   direttore   generale.   L'amministratore
straordinario, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio dell'ASI,
puo'  nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due
direttori  esecutivi,  definendone  le funzioni e i compiti relativi.
L'amministratore straordinario, tra le priorita', conclude l'iter dei
provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma
5,  16 e 19 della citata legge n. 186 del 1988, non ancora pienamente
attuati.    L'amministratore   straordinario   avvia   le   procedure
concorsuali per il completamento della pianta organica.
  4.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica  provvede  al  rinnovo  dei  componenti  il  collegio dei
revisori  dei  conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge  30  maggio  1988,  n.  186. Il collegio dei revisori dei conti
esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di
cui  al  comma  3  del  presente  articolo, fatte salve le competenze
attribuite  alla  Corte  dei  conti  dalla  legislazione  vigente.  I
componenti  del  collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica
contestualmente all'amministratore straordinario.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui pubblicato e stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: "Norme per il
          controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".
             - Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della  legge
          30  maggio  1988, n. 186 (Istituzione dell'Agenzia spaziale
          italiana):
             "Art. 1 (Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana).  -
          1.  E'  istituita  l'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI), di
          seguito anche denominata Agenzia.
             2. L'ASI ha personalita' giuridica di diritto  pubblico:
          ha  sede in Roma; e' sottoposta alla vigilanza del Ministro
          per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica.
             3.  L'ASI  succede  nei rapporti relativi alle attivita'
          svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR)  sulla
          base  delle  delibere del Comitato interministeriale per la
          programmazione economica (CIPE) per la gestione  del  Piano
          spaziale nazionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro per
          i quali si applicano le norme di cui all'art.  19.
             4.  Sono  trasferiti all'ASI gli impianti e le strutture
          del  CNR   per   l'espletamento   dei   compiti   ad   esso
          precedentemente affidati dal CIPE in materia spaziale.
             5.  Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei suoi
          compiti istituzionali  sono  disciplinati  dalle  norme  di
          diritto privato".
             "Art.  12  (Collegio  dei  revisori  dei conti). - 1. Il
          collegio dei revisori e' composto dal  presidente,  da  due
          membri effettivi e da due supplenti.
             2.  Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del
          Ministro per  il  coordinamemto  delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica  e tecnologica e dura in carica cinque
          anni; i suoi componenti possono essere confermati una  sola
          volta.
             3.  Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i
          dirigenti dell'amministrazione statale. Il  presidente,  un
          membro  effettivo  e un membro supplente sono designati dal
          Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del
          tesoro - Ragioneria generale dello  Stato;  gli  altri  due
          membri  sono  designati  dal  Ministro per il coordinamento
          delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
             4.  Il  collegio  dei  revisori  esercita  il  controllo
          amministrativo-contabile   sugli   atti   dell'ASI;  vigila
          sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti,  accerta  la
          regolare  tenuta della contabilita' e la corrispondenza del
          bilancio consuntivo  alle  risultanze  dei  libri  e  delle
          scritture  contabili;  redige  le  relazioni  sul  bilancio
          consuntivo e su quello di previsione.
             5. Il presidente e i membri del  collegio  dei  revisori
          possono   procedere,  anche  individualmente,  ad  atti  di
          ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai
          quali traggono origine le spese.
             6. Per l'esercizio delle sue funzioni  il  collegio  dei
          revisori si avvale del personale dell'ASI.
             7.  Il  presidente  del  collegio dei revisori o uno dei
          componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle
          riunioni del consiglio di amministrazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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