Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 328 del 26/07/1995 Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1995, n. 182
Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile.
Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: "3 non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato". 2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' sostituito dal seguente: "Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso; b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso; c) aver superato la prova di preselezione informatica". 3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis. - 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358. 3. L'ammissione e' deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. 4. La prova di preselezione e' sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso. 5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza. Art. 5-ter. - 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera. 2. La prova di preselezione e' unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parita' di trattamento per i candidati. 3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, e' ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione. 4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3. Art. 5-quater. - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione e' formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professionali del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non piu' di cinque anni con le modalita' stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese. 2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti". 4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione. La domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame". 5. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;". 6. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonche' per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quali per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalita' di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione. 7. Fino a quando non sara' operante il sistema per la prova di preselezione, l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio continua ad essere disciplinata dalle norme precedentemente in vigore. 8. Il limite di eta' per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926; n. 1365, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non e' elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni anteriori alla presente legge. 9. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di eta' di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio. 10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora piu' favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. 11. E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) come modificato dalla presente legge: "Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e' necessario: 1 essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 2 essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; ' 3 non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato'; 4 essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Universita' del Regno; 5 avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo. La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla; 6 avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 1365/1926 (Norme per il conferimento di posti notarili) come modificato dalla presente legge: "Art. 1. - I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia. L'esame avra' carattere teorico-pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso; b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso; c) aver superato la prova di preselezione informatica". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 358/1970 (Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio) e' il seguente: "Art. 1. (Domanda di ammissione al concorso per esame per la nomina a notaio). - Nella domanda, in carta legale, per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare: la data ed il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima; le eventuali condanne penali riportate; l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti; il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile, con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata effettuata; l'esenzione da difetti che importino inidoneita' all'esercizio delle funzioni notarili. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione. Alla domanda i concorrenti devono allegare: quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1878, per ammissione ad esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio; quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.". - Si riporta il testo degli articoli 9 e 13 del R.D. n. 1953/1926 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro) come modificati dalla presente legge: "Art. 9. - Il concorso per esame e' disposto con decreto ministeriale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso, stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove. Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione. La domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame". "Art. 13. - La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, e' composta: a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, il quale la presiede; b) di un professore di materie giuridiche in una universita' o istituto superiore di grado universitario; c) di un consigliere di Corte d'Appello o equiparato trattenuto al Ministero della giustizia con funzione di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore; d) di due notai anche se cessati dall'esercizio notarile. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;". - Il testo del D.Lgs. C.P.S. n. 498/1947 (Modificazioni alla legge notarile) era il seguente: 1. - Per tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile i segretari comunali e provinciali, che abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, primo capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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