Legge Ordinaria n. 336 del 03/08/1995 Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1995, n. 190
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attivita' di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n.  239,
recante  norme  in  materia di determinazione del tetto massimo degli
onorari dei sindaci dottori commercialisti per le  attivita'  di  cui
all'articolo  37  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
          AVVERTENZA:
             Il decreto-legge  21  giugno  1995,  n.  239,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          144 del 22 giugno 1995.
             In questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  21,  e'
          ripubblicato  il testo del decreto-legge 21 giugno 1995, n.
          239, corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.  8,
          comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
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