Legge Ordinaria n. 95 del 29/03/1995 Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1995, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 31 gennaio 1995, n.  26,  recante  disposizioni
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali, e' convertito
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478,  30
settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 marzo 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
                                  BARATTA,    Ministro   dei   lavori
                                  pubblici e dell'ambiente
                                  LUCHETTI,  Ministro  delle  risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          25 del 31 gennaio 1995.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 24.  Detto  testo  sara'  ripubblicato,
          corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 28 aprile 1995.
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