Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 25 del 05/01/1996 Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1996, n. 16
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norma per l'informazione del consumatore 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, e' differito al 30 giugno 1996.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) e' il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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