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Legge Ordinaria n. 25 del 05/01/1996 Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1996, n. 16
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Norma per l'informazione del consumatore
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile
1991, n. 126, e' differito al 30 giugno 1996.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art  10,  commi  2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge  10  aprile
          1991, n.  126 (Norme per l'informazione del consumatore) e'
          il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il
          commercio  di  prodotti  o  di  confezioni  di prodotti non
          aventi i requisiti di cui all'art. 1".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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