Legge Ordinaria n. 343 del 02/07/1996 G.U. n. 153 del 2 Luglio 1996
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Nel  comma  3  dell'articolo  242 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  come  da  ultimo
modificato  dall'articolo 1 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1995, n. 246, le
parole:  "alla  data  del  30  giugno  1996"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alla data del 30 giugno 1997".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
           Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  242  delle  norme   di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale, approvate con D.Lgs.  n.  271/1989,  gia'
          modificato  dall'art.  1  del  D.Lgs.  n.    77/1990 e come
          ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 17  ottobre
          1990,  n.  293, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n.
          400, dall'art. 1  del  D.Lgs.  16  ottobre  1992,  n.  411,
          dall'art.  1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 563, dall'art.
          1 della legge 22 dicembre 1994, n.  702,  dall'art.  1  del
          D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28  giugno  1995,  n.  246  e dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  242  (Procedimenti  in   fase   istruttoria   che
          proseguono  con  le  norme  anteriormente vigenti). - 1. La
          disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
               a) nei procedimenti in corso alla data di  entrata  in
          vigore  del  codice  quando  e'  stato  compiuto un atto di
          istruzione del quale e' previsto il deposito e il fatto  e'
          stato   contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in  un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45  del
          codice  abrogato  per  i quali le condizioni indicate nelle
          lettere a ) e b) ricorrono anche relativamente a  uno  solo
          degli   indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola  delle
          imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore  del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2.  Quando  si procede con istruzione sommaria, se entro
          il 31 dicembre  1990  non  e'  stato  ancora  richiesto  il
          decreto  di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di
          proscioglimento  o  non  e'  stato  disposto  il   giudizio
          direttissimo,  il  pubblico  ministero  entro  i successivi
          trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni
          al giudice istruttore.  Questo  provvede  agli  adempimenti
          previsti   dall'art.  372  del  codice  abrogato  ed  entro
          sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  ivi  indicato
          pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di
          rinvio a giudizio.
             3.  Quando  si  procede  con  istruzione   formale,   se
          l'istruzione  e'  ancora in corso alla data del 31 dicembre
          1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati  nell'art.
          407,  comma  2,  lettera  a),  del codice, alla data del 30
          giugno 1997, il  giudice  istruttore  entro  cinque  giorni
          deposita  il  fascicolo  in  cancelleria, dandone avviso al
          pubblico  ministero  a  norma  dell'art.  369  del   codice
          abrogato.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
          previsto dall'art. 372  del  codice  abrogato,  il  giudice
          istruttore   pronuncia   sentenza   di  proscioglimento  od
          ordinanza di rinvio a giudizio.
             4. Nei procedimenti di competenza del pretore,  se  alla
          data  del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in corso,
          il  pretore  entro  trenta  giorni  pronunzia  sentenza  di
          proscioglimento,  decreto di citazione a giudizio o decreto
          penale   di   condanna   ovvero   dispone    il    giudizio
          direttissimo".

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