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Legge Ordinaria n. 398 del 30/07/1996 G.U. n. 177 del 30 Luglio 1996
Modifica all' articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l' elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell' esercizio del diritto di opzione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  85  del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "dalla
convalida delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data
dell'ultima proclamazione".
  2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85
del citato testo unico approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, decorre dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.
  3.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: FLICK
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.   10  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata e della quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  85 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.
          361, cosi' come sostituito dall'art. 5 della legge 4 agosto
          1993, n. 277, come ulteriormente modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 85. - 1. Il deputato eletto in piu' circoscrizioni
          deve  dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati,
          entro otto giorni  dalla  data  dell'ultima  proclamazione,
          quale  circoscrizione  prescelga.  Mancando  l'opzione,  si
          procede al sorteggio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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