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Legge Ordinaria n. 400 del 30/07/1996 G.U. n. 180 del 2 Agosto 1996
Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, recante disposizioni urgenti per l' utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonchè delle spese di funzionamento dell' Autorità per l' informatica
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307,
recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei
fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per  la
pubblica   amministrazione,  nonche'  delle  spese  di  funzionamento
dell'Autorita' per l'informatica.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro  e  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: FLICK
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  3  giugno  1996,  n.  307,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          128 del 3 giugno 1996.
             In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla  pag.  16,  e'
          ripubblicato  il  testo del decreto-legge 3 giugno 1996, n.
          307, corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.  8,
          comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
 

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