Legge Ordinaria n. 525 del 10/10/1996 G.U. n. 239 dell'11 Ottobre 1996
Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Alle  indennita' previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno
1988,  n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51,
si  applica  fino  al  31  dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento
periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
  2.  L'adeguamento  periodico  ai  sensi  del  comma 1 decorre dal 1
gennaio  1991.  La  successiva  dinamica  delle  indennita' di cui al
predetto   comma   1,   contrattualmente   definite   "indennita'  di
amministrazione",   rimane   affidata   alla  contrattazione  di  cui
all'articolo  49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n.  546;  tuttavia gli aumenti di tali indennita' previsti in sede di
contrattazione  per  il  biennio  1996-1997  restano  assorbiti dagli
importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico.
  3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge  e  aventi  ad  oggetto le questioni di cui ai commi 1 e 2 sono
dichiarati  estinti  d'ufficio  con  compensazione delle spese fra le
parti.  I  provvedimenti  giudiziali  non ancora passati in giudicato
restano privi di effetti.
  4. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per
il   trentacinque   per  cento  nel  corso  dell'anno  1997,  per  il
trentacinque  per  cento  nel  corso dell'anno 1998 e per la restante
parte nel corso dell'anno 1999.
  5.  Sulle  somme  derivanti dall'applicazione del presente articolo
non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  1  della  legge  22
          giugno  1988, n.  221, recante: "Provvedimenti a favore del
          personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie":
             "Art.  1.  -  1.  A  decorrere  dal   1   gennaio   1988
          l'indennita'  stabilita dall'art. 3 della legge 19 febbraio
          1981, n. 27, e'  attribuita,  nella  misura  vigente  al  1
          gennaio   1988,   al   personale   dirigente  e  qualifiche
          equiparate  delle  cancellerie  e  segreterie   giudiziarie
          nonche'  a  quello  previsto  dalla legge 1 agosto 1962, n.
          1206, e dalla legge 11 novembre 1982, n.  862,  secondo  le
          percentuali  indicate nell'allegata tabella con riferimento
          alle diverse qualifiche, con assorbimento del  compenso  di
          cui  all'art.  168  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, ed
          all'articolo  unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e
          successive modificazioni, come da ultimo determinato  dalla
          legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal D.P.C.M. 13 aprile 1984,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 149 del 31 maggio
          1984.
             2. L'indennita' di cui al  comma  1  e'  corrisposta  in
          ratei  mensili,  con  esclusione  dei  periodi  di  congedo
          straordinario,  di  aspettativa  per  qualsiasi  causa,  di
          assenza  obbligatoria o facoltativa previste negli articoli
          4 e  7  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  e  di
          sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
             3.  L'indennita' e' comunque corrisposta al personale di
          cui agli articoli 45 e 47 della legge  18  marzo  1968,  n.
          249, e all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 15
          febbraio   1989,   n.       51,   recante:    "Attribuzione
          dell'indennita'  giudiziaria  al  personale  amministrativo
          delle magistrature speciali":
             "Art.  1.  -  1.  A  decorrere  dal   1   gennaio   1989
          l'indennita'  prevista  dalla legge 22 giugno 1988, n. 221,
          e' attribuita,  con  le  modalita'  in  essa  previste,  al
          personale  amministrativo  del  Consiglio  di  Stato  e dei
          tribunali amministrativi regionali, della Corte dei  conti,
          dell'Avvocatura  dello  Stato  e  dei  tribunali  militari,
          nonche' al personale civile  del  Ministero  della  difesa,
          inquadrato  nella  IV  e  V qualifica funzionale distaccato
          temporaneamente, in  attesa  dell'istituzione  di  appositi
          ruoli  organici,  a  prestare  servizio  presso  gli uffici
          giudiiari della giustizia  militare,  limitatamente  ad  un
          contingente massimo di 129 unita'.
             2.  Per  il personale dirigente e qualifiche equiparate,
          le misure del beneficio di cui  al  comma  1  sono  pari  a
          quelle  risultanti  dalla  tabella  allegata  alla legge 22
          giugno 1988, n. 221.
             3.  Per  il  personale  appartenente   alle   qualifiche
          funzionali  le  misure del beneficio di cui al comma 1 sono
          pari a quelle stabilite, per le  corrispondenti  qualifiche
          funzionali del Ministero di grazia e giustizia, dal decreto
          previsto  dall'art. 2, comma 1, della legge 22 giugno 1988,
          n. 221.
             4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  valutato  per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire
          63.000  milioni,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale   1989-1991  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1989,
          all'uopo    utilizzando    lo   specifico   accantonamento:
          'Attribuzione  dell'indennita'  giudiziaria  al   personale
          amministrativo delle magistrature speciali'".
             -  Il testo dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
          27 (Provvidenze per il personale di  magistratura),  e'  il
          seguente:
             "Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina
          del trattamento economico del personale di cui alla legge 2
          aprile  1979,  n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati
          ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
          nello svolgimento della loro attivita', a decorrere  dal  1
          luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari
          a  L.  4.400.000  annue, da corrispondersi in ratei mensili
          con esclusione dei periodi  di  congedo  straordinario,  di
          aspettativa  per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o
          facoltativa previsti negli articoli 4 e 7  della  legge  30
          dicembre  1971,  n. 1204, e di sospensione dal servizio per
          qualsiasi causa.
             L'indennita' di cui al primo comma  non  e'  computabile
          nella  determinazione  dell'indennita' prevista dall'art. 1
          della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e'  adeguata  di
          diritto,  ogni  triennio,  contestualmente  all'adeguamento
          degli  stipendi   previsti   dall'art.   2   nella   misura
          percentuale per questi ultimi stabilita.
             Agli   uditori,  fino  al  conferimento  delle  funzioni
          giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari
          alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
             Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme
          previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039".
             - Il testo dell'art. 49 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di pubblico impiego), come sostituito dall'art. 23
          del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente:
             "Art. 49 (Trattamento economico). -  1.  Il  trattamento
          economico   fondamentale  ed  accessorio  e'  definito  dai
          contratti collettivi.
             2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono  ai  propri
          dipendenti   di   cui  all'art.  2,  comma  2,  parita'  di
          trattamento  contrattuale  e   comunque   trattamenti   non
          inferiori   a  quelli  previsti  dai  rispettivi  contratti
          collettivi.
             3. I contratti collettivi definiscono,  secondo  criteri
          obiettivi  di  misurazione, trattamenti economici accessori
          collegati:  a)  alla  produttivita'  individuale;  b)  alla
          produttivita'  collettiva  tenendo  conto  dell'apporto  di
          ciascun  dipendente;  c)   all'effettivo   svolgimento   di
          attivita'  particolarmente  disagiate obiettivamente ovvero
          pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la
          valutazione   dell'apporto   partecipativo    di    ciascun
          dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
          contrattazione collettiva.
             4.  I  dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
          trattamenti economici accessori.
             5. Le  funzioni  ed  i  relativi  trattamenti  economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari  esteri,  per  i  servizi che si prestano all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e   le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,    sono
          disciplinati,  limitatamente  al  periodo  di  servizio ivi
          prestato,  dalle  disposizioni  del  decreto del Presidente
          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
          modificazioni,  nonche' dalle altre pertinenti normative di
          settore del Ministero degli affari esteri".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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