Legge Ordinaria n. 566 del 04/11/1996 G.U. n. 259 del 5 Novembre 1996
Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Disposizioni in materia di rilascio
                 di immobili urbani ad uso abitativo
  1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del  decreto-legge
30  dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, relativo  alla  concessione  dell'assistenza
della  forza  pubblica  ai  fini  dell'esecuzione di provvedimenti di
rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo e' prorogato  di
quarantadue mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 3, comma 5, del D.L.  n.  551/1988,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 61/1989,
          recante  misure  urgenti  per  fronteggiare   l'eccezionale
          carenza  di  disponibilita'  abitative, e' il seguente: "5.
          Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1,  la  cui
          esecuzione   non   sia   contemplata   nei  commi  2  e  3,
          l'assistenza della  forza  pubblica  deve  essere  concessa
          entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non
          successiva al 1 gennaio 1990".

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