Legge Ordinaria n. 575 del 11/11/1996 G.U. n. 265 del 12 Novembre 1996
Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12,  10
marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n.  438,  7
settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio  1995,  n.
3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10  luglio  1995,  n.
274, 7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre 1995,  n.  463,  8  gennaio
1996, n. 8, 8 marzo 1996, n. 113, 3 maggio 1996,  n.  246,  8  luglio
1996, n. 352, e 6 settembre 1996, n. 462. 
  2. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio  1997,  e  comunque  non
oltre la data di entrata in vigore del decreto  legislativo  delegato
ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n.  146,
nonche' ai sensi degli articoli 1, 6 e  43  della  legge  6  febbraio
1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE
del Consiglio del 18 marzo 1991,  91/689/CEE  del  Consiglio  del  12
dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20  dicembre  1994,  alle  attivita'  di   riutilizzo,   riciclaggio,
trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui  agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1,  2  e  3,  del  decreto-legge  6
settembre 1996, n. 462. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 11 novembre 1996 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
          Note all'art. 1: 
             - I decreti-legge  citati  nel  comma  1  riguardano  la
          disciplina delle attivita' di recupero dei rifiuti. 
             - Il  testo  degli  articoli  1  e  38  della  legge  n.
          146/1994,  recante  disposizioni   per   l'adempimento   di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 1993, e' il seguente: 
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A. 
             2. Se per effetto di direttive  notificate  nel  secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
          senza che siano introdotte nuove  norme  di  principio,  la
          scadenza del termine e' prorogata di sei mesi. 
             3. I decreti legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per il coordinamento delle  politiche
          comunitarie  congiuntamente  ai  Ministri  con   competenza
          istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
          Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e  del
          tesoro, se non proponenti. 
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al
          Senato della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
          termine i decreti sono adottati. 
             5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare   disposizioni
          integrative e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con  la   procedura
          indicata nei commi 3 e 4". 
             "Art. 38 (Rifiuti: criteri di delega). - 1. L'attuazione
          della  direttiva  del  Consiglio  91/156/CEE,  relativa  ai
          rifiuti,  e  della  direttiva  del  Consiglio   91/689/CEE,
          relativa ai rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti
          ulteriori principi e criteri direttivi: 
               a) uniformare la normativa nazionale alle  definizioni
          e alle classificazioni dei rifiuti  individuati  come  tali
          dalla normativa comunitaria; 
               b) promuovere la  prevenzione  e  la  riduzione  della
          produzione e della pericolosita' dei  rifiuti,  soprattutto
          attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite; 
               c) adottare forme separate di conferimento e  raccolta
          differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili; 
               d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli
          4   e   10   della    direttiva    91/156/CEE,    l'obbligo
          dell'autorizzazione  per  le  imprese  che  effettuano   il
          recupero dei rifiuti come materia e come fonte di  energia,
          prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi
          previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel
          rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e 
          dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE; 
               e) prevedere  che  i  rifiuti  destinati  al  recupero
          esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai  sensi  della
          lettera  d),  debbano  essere   accompagnati   durante   il
          trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6  ottobre
          1978, n. 627, e successive modificazioni,  integrata  dalla
          descrizione  merceologica  e  dalle   caratteristiche   del
          rifiuto; 
               f) prevedere  che  i  rifiuti  inerti  provenienti  da
          costruzioni   e   da   demolizioni   non   possano   essere
          riutilizzati attraverso l'immissione diretta  nell'ambiente
          senza  trattamento  o  preselezione   effettuati   mediante
          impianti regolarmente autorizzati  ai  sensi  dell'art.  6,
          secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; 
               g)  prevedere  l'obbligatorieta'   dello   smaltimento
          definitivo  dei  rifiuti   non   recuperabili   in   ambiti
          territoriali     definiti     per     il      conseguimento
          dell'autosufficienza   e   lo   sviluppo   di   forme    di
          autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo; 
               h) prevedere che a livello regionale siano definiti  i
          criteri per  l'individuazione,  da  parte  delle  province,
          delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti  di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti; 
               i)  privilegiare  la  localizzazione  di  impianti  di
          smaltimento e recupero dei  rifiuti  in  aree  industriali,
          compatibilmente  con  le  caratteristiche  delle  medesime,
          incentivando le iniziative di autosmaltimento; 
               l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti
          ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i Ministri della  sanita'  e
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   in
          conformita'  all'art.  7  della  direttiva   91/156/CEE   e
          all'art. 6 della direttiva 91/689/CEE; 
               m)  assicurare  il  necessario   coordinamento   della
          disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento CEE
          n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo  delle
          spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita'  europea,
          nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio; 
                n)   introdurre   a   livello   regionale   procedure
          amministrative   integrate   per    il    rilascio    delle
          autorizzazioni, previste  dalla  normativa  in  materia  di
          tutela ambientale, relative agli  impianti  di  smaltimento
          dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a  conferenze
          di  servizi,   cui   partecipino   i   responsabili   delle
          amministrazioni interessate. 
             2. Il Governo e' autorizzato  ad  adottare  entro  il  1
          maggio 1994 un regolamento di attuazione  della  disciplina
          dei rifiuti destinati alle operazioni  che  comportano  una
          possibilita' di recupero di cui  all'allegato  II  B  della
          citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati  nella
          lista verde di cui all'allegato II  al  citato  regolamento
          CEE n. 259/93". 
             - Il testo degli articoli 1,  6  e  43  della  legge  n.
          52/1996, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - legge comunitaria 1994, e' il seguente: 
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al
          Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti  le
          norme  occorrenti  per  dare  attuazione   alle   direttive
          comunitarie o  sia  prevista  l'emanazione  di  regolamenti
          attuativi, tra i principi e  i  criteri  generali  dovranno
          sempre essere previsti quelli  della  piena  trasparenza  e
          della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al  fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei  modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti. 
             2. Se per effetto di direttive  notificate  nel  secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante  da  direttive  comprese  nell'elenco   di   cui
          all'allegato A e' modificata  senza  che  siano  introdotte
          nuove norme  di  principio,  la  scadenza  del  termine  e'
          prorogata di sei mesi. 
             3. I decreti legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per il coordinamento delle  politiche
          dell'Unione  europea,  congiuntamente   ai   Ministri   con
          competenza istituzionale prevalente per  la  materia  e  di
          concerto con i Ministri degli affari esteri,  di  grazia  e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti. 
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al  comma
          1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro  quaranta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il   parere   delle
          commissioni competenti per materia. Decorso tale termine  i
          decreti sono adottati. Qualora il termine previsto  per  il
          parere  delle   commissioni   scada   nei   trenta   giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1  o
          al comma 2, o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo
          e' prorogata di novanta giorni. 
             5. Entro i due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo puo'  emanare  disposizioni
          integrative e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con  la   procedura
          indicata nei commi 3 e 4". 
             "Art.  6  (Delega  al  Governo  per   il   completamento
          dell'attuazione della legge 19 febbraio  1992,  n.  142,  e
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146,  e  attuazione  delle
          direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di  cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.  146,
          per quanto attiene all'attuazione delle  direttive  di  cui
          agli articoli  20,  26,  28  limitatamente  alle  direttive
          92/65/CEE e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57  della  legge
          medesima, e' sostituito dal  termine  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, della presente legge. 
             2. Il termine di cui all'art. 6, comma 5, della legge 22
          febbraio 1994, n. 146, e' sostituito  dal  termine  di  cui
          all'art. 1, comma 1,  della  presente  legge  limitatamente
          all'attuazione della direttiva di  cui  all'art.  45  della
          legge 19 febbraio 1992, n. 142. 
             3. I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22
          febbraio 1994, n.  146,  sono  differiti  di  nove  mesi  a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, salvo per quanto concerne le direttive  92/57/CEE  e
          92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra'  provvedersi
          con decreto legislativo da emanare  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.  I  decreti
          per l'attuazione delle direttive di cui al  presente  comma
          sono sottoposti al parere  delle  commissioni  parlamentari
          competenti per materia. 
            4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via
          regolamentare, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c),  e
          dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86,  e  successive
          modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14
          giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno  1991,
          previa   consultazione   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, ai sensi del comma 4  del  predetto  art.  4  e
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesima legge". 
             "Art. 43 (Norme sugli  imballaggi).  -  1.  L'attuazione
          della direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  relativa  agli  imballaggi  e  ai   rifiuti   di
          imballaggio sara' informata ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
               a) prevedere norme  volte  alla  prevenzione  ed  alla
          riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi  e  a
          evitare  ostacoli   agli   scambi   e   distorsioni   della
          concorrenza; 
               b) prevedere la costituzione di  sistemi  aperti  alla
          partecipazione degli operatori dei  settori  interessati  e
          alla partecipazione degli  enti  pubblici,  ai  fini  della
          restituzione  e/o  raccolta  degli  imballaggi,  del   loro
          reimpiego  o   recupero,   secondo   il   principio   della
          responsabilita' condivisa; 
               c) definire strumenti economici al fine di disporre di
          fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui  alla
          lettera b); 
               d) definire sistemi di incentivazione  al  fine  dello
          sviluppo di capacita' inerenti al recupero, al  riciclaggio
          e agli sbocchi di mercato per i  materiali  di  imballaggio
          riciclati; 
               e) definire modalita' di incentivazione al riutilizzo,
          anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi,
          nonche' le misure per la riduzione degli imballaggi immessi
          sul mercato; 
               f) definire linee guida per l'integrazione  dei  piani
          di gestione dei rifiuti; 
               g) elaborare programmi nazionali  di  prevenzione,  al
          fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio,
          soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite; 
               h)  definire  le   modalita'   di   analisi   per   la
          determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi; 
               i) definire le modalita' di informazione agli utenti; 
               l) definire modalita' di incentivazione alla raccolta,
          anche mediante modifiche alle disposizioni  in  materia  di
          tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
               m) adottare ogni misura utile al fine  dell'attuazione
          del  principio  secondo  il  quale  chi   e'   responsabile
          dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la
          sua eliminazione; 
               n) prevedere  che  l'attuazione  della  direttiva  non
          comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello
          Stato o degli enti del settore pubblico allargato; 
               o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere  in
          cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi,  con
          un limite minimo del 50 per cento; 
               p) fissare, nell'ambito degli obiettivi  di  cui  alla
          lettera o) ed entro la stessa scadenza, il riciclo  di  non
          meno del 25 per cento, avendo  come  obiettivo  il  45  per
          cento  in  peso  di  tutti  i  materiali  di   imballaggio,
          garantendo comunque un riciclo  non  inferiore  al  15  per
          cento in peso per ciascun materiale di imballaggio". 
             - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1,  2
          e  3,  del  D.L.  n.  462/1996,  recante  disciplina  delle
          attivita' di recupero dei rifiuti, sono i seguenti: 
             "Art. 1 (Campo di applicazione ed esclusione). -  1.  Il
          presente decreto disciplina  le  attivita'  finalizzate  al
          recupero  dei  rifiuti  in  attesa  del  recepimento  delle
          direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, e comunque non oltre  il
          30 novembre 1996. 
             2. Entro il termine di  cui  al  comma  1,  i  materiali
          compresi  nell'allegato  I  alla  direttiva  91/156/CEE  ed
          individuati  nell'allegato  1  al  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel  supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  212  del  10
          settembre 1994 che, nel rispetto della vigente normativa in
          materia  ambientale  e   sanitaria,   sono   effettivamente
          destinati al riutilizzo in  cicli  di  produzione,  restano
          esclusi dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 
          1982, n. 915, e successive modificazioni. 
             3. Fino alla scadenza del termine di  cui  al  comma  1,
          fatti salvi gli  adempimenti  in  ordine  alla  tenuta  dei
          registri di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915,
          il deposito temporaneo dei  rifiuti  tossici  e  nocivi,  o
          qualificati pericolosi, all'interno dello stabilimento dove
          sono prodotti, non deve essere autorizzato ai  sensi  degli
          articoli 6, comma 1, lettera  d),  e  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,
          qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
               a) lo stoccaggio sia  effettuato  nello  stesso  luogo
          dove i rifiuti sono prodotti; 
               b)    i    rifiuti     stoccati     non     contengano
          policlorodibenzodiossine,           policlorodibenzofurani,
          policlorodibenzofenoli,                  policlorobifenile,
          policlorotrifenili in quantita' superiori a 25 ppm; 
               c)  il  quantitativo  dei  rifiuti  stoccati  non  sia
          superiore a 10 metri cubi; 
               d) i rifiuti  stoccati  siano  asportati  con  cadenza
          almeno semestrale, ovvero, qualora il quantitativo  massimo
          di rifiuti stoccati sia  inferiore  a  2  metri  cubi,  con
          cadenza almeno annuale; 
               e) sia data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti
          alla regione almeno trenta giorni prima  dell'inizio  dello
          stoccaggio stesso; 
               f)  lo  stoccaggio  dei  rifiuti  sia  effettuato  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei  e
          nel rispetto delle norme tecniche previste  dalla  delibera
          in  data  27  luglio  1984,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del  13  settembre
          1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
          n. 915. 
             4. La comunicazione di cui alla lettera e) del  comma  3
          deve essere  corredata  da  una  dichiarazione  sostitutiva
          dell'atto di notorieta', resa ai sensi  dell'art.  4  della
          legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la  sussistenza  ed
          il rispetto dei requisiti e delle  condizioni  previsti  al
          comma 3 e deve essere rinnovata in caso di  modifica  delle
          condizioni  richieste;  le   aziende   gia'   in   possesso
          dell'autorizzazione  di  cui  agli  articoli  6,  comma  1,
          lettera  d),  e  16  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 settembre 1982,  n.  915,  sono  tenute  alla
          presentazione della suddetta  dichiarazione  alla  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. 
             5. Le attivita' di recupero dei rifiuti  effettuate  nel
          luogo di produzione, ad eccezione del recupero dei  rifiuti
          come combustibile o altro mezzo per  produrre  energia,  si
          considerano  parte  integrante  della  produzione  e   sono
          escluse dal campo di applicazione del presente decreto. 
             6. Sono esclusi dal campo di applicazione  del  presente
          decreto: 
               a) le attivita' di riutilizzo dei residui  di  origine
          vegetale  e  animale,  anche  derivanti  da   processi   di
          lavorazione    e    trasformazione    agro-alimentare     o
          agro-industriale, oggetto di specifiche norme di  carattere
          igienico-sanitario,   alimentare   e    mangimistico    che
          disciplinano la materia; 
               b)  i  semilavorati   non   costituenti   residui   di
          produzione o di consumo; 
               c) i materiali litoidi  o  vegetali  utilizzati  nelle
          normali  pratiche  agricole  e  di  conduzione  dei   fondi
          rustici, comprese  le  terre  da  coltivazione  provenienti
          dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; 
               d) le attivita' di raccolta di  residui  destinati  al
          riutilizzo, effettuate da associazioni,  organizzazioni  od
          istituzioni,  che  operano  anche   ai   fini   ambientali,
          caritatevoli e comunque senza  fini  di  lucro,  ovvero  da
          soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del
          Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985,  pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del
          21 marzo 1985; 
               e) i residui delle lavorazioni agricole in generale  e
          derivati da  processi  di  lavorazione  meccanici,  fisici,
          chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli; 
               f)  i  residui  e   le   eccedenze   derivanti   dalle
          preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
          cotti e crudi, non entrati  nel  circuito  distributivo  di
          somministrazione, destinati alla struttura di  ricovero  di
          animali di affezione di cui alla legge 14 agosto  1991,  n.
          281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
          normativa; 
               g) le attivita' di riutilizzo  di  residui  che  danno
          origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento  alla
          tipologia e alle modalita' di impiego ai sensi della  legge
          19  ottobre  1984,  n.  748,  e  successive  modifiche   ed
          integrazioni. All'art. 8, comma 2, secondo capoverso, della
          legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'art. 6,
          comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.  161,
          le parole: 'di concerto con il Ministro dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentiti   il   Ministro
          dell'ambiente e il Ministro della sanita'' sono  sostituite
          dalle seguenti: 'di concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e  dell'artigianato,  dell'ambiente  e  della
          sanita''. All'art. 8,  comma  3,  ultimo  capoverso,  della
          legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: 'di concerto  con
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato, sentiti il Ministro delle  partecipazioni
          statali e il Ministro della sanita'' sono sostituite  dalle
          seguenti: 'di concerto con i Ministri  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   dell'ambiente   e   della
          sanita''. All'art. 9, comma  5,  della  medesima  legge  19
          ottobre 1984, n.  748,  le  parole:  'di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          sentiti il  Ministro  delle  partecipazioni  statali  e  il
          Ministro della sanita'' sono sostituite dalle seguenti: 'di
          concerto con i Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita''.  Per  gli
          insediamenti  che   producono   fertilizzanti   anche   con
          l'impiego di residui deve essere  effettuata  comunicazione
          alla regione competente". 
             "Art. 2 (Procedure semplificate). - 1. Entro e non oltre
          il termine di cui all'art. 1, le attivita'  di  raccolta  e
          trasporto  di  rifiuti  individuati  come   residui   negli
          allegati 2 e 3 al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
          settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126
          alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nel
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16   gennaio   1995,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24,  ad  eccezione  delle
          categorie di cui ai  punti  21  e  22  dell'allegato  1  al
          medesimo decreto,  che  sono  effettivamente  destinati  al
          riutilizzo, nonche' le operazioni di recupero dei  medesimi
          di  cui  all'allegato  II  B  della  direttiva  91/156/CEE,
          possono  essere  intraprese  decorsi  trenta  giorni  dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla  regione  o  alla
          provincia autonoma nella cui circoscrizione territoriale ha
          sede legale l'impresa o la societa' che svolge attivita' di
          raccolta o trasporto ovvero sono effettuate  le  operazioni
          di trattamento e di recupero dei rifiuti.  Sono  valide  le
          comunicazioni  gia'  presentate   al   Comitato   nazionale
          dell'albo nazionale  delle  imprese  esercenti  servizi  di
          smaltimento  dei  rifiuti,   di   cui   all'art.   10   del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441,  alle
          regioni e alle province autonome alla data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  che  contengano  tutti  gli
          elementi richiesti dal decreto stesso. 
             2. La comunicazione di cui al  comma  1  e'  redatta  in
          carta semplice e deve essere  corredata  da  una  relazione
          dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche
          e delle condizioni di cui agli allegati II e III al decreto
          del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994  e  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,  ed  in
          particolare: 
               a) per la raccolta ed il trasporto: 
               1) quantita', natura, origine, destinazione, frequenza
          media della raccolta; 
               2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato; 
               b) per le operazioni di recupero: 
               1) provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche  dei
          rifiuti; 
               2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero; 
               3)   caratteristiche   merceologiche   delle   materie
          derivanti dai predetti cicli di recupero. 
             3. La comunicazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste. 
             4. I soggetti che svolgono le attivita'  di  raccolta  e
          trasporto di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie
          di cui all'art. 10, comma 2, del  decreto-legge  31  agosto
          1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1987, n. 441. 
             5. Restano  fermi  tutti  gli  altri  adempimenti  e  le
          disposizioni previsti dalla vigente disciplina  in  materia
          di  rifiuti  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,   e   successive
          modificazioni". 
             "Art. 3 (Trasporti transfrontalieri). - 1.  Ai  sensi  e
          per  gli  effetti  del  regolamento  (CE)  n.  259/93   del
          Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorita'  competenti  di
          spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri
          sono individuate nelle regioni o province autonome  in  cui
          sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali
          di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. 
          L'autorita'  di  transito  e'  individuata  nel   Ministero
          dell'ambiente. 
             2. Chiunque effettua  operazioni  di  traffico  illecito
          delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati  II,
          III e IV del regolamento (CE) n. 259/93, ai sensi dell'art. 
          26 del regolamento medesimo, e'  punito  con  l'ammenda  da
          lire dieci milioni a  lire  trenta  milioni.  Se  il  fatto
          illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze  non
          corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica
          la pena dell'arresto da tre mesi a due anni. Alla  condanna
          consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato". 
             "Art.  4  (Disposizioni  in  tema  di   tasse   per   lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani). -  1.  All'art.  79
          del decreto legislativo 15  novembre  1993,  n.  507,  sono
          apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
               a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
             ' 3. Fermo quanto disposto dall'art. 5,  comma  10,  del
          decreto-legge 2  ottobre  1995,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  1995,  n.  507,  le
          disposizioni   modificative,   apportate   nel   1994    ai
          regolamenti  di  cui  al  comma  2,   sono   immediatamente
          applicabili, ad eccezione di quelle previste in  attuazione
          degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66,  commi  3,
          4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno  decorrenza  dal  1
          gennaio 1995, e degli articoli 63, commi  2,  3  e  4,  64,
          comma 2, secondo periodo, e 66, commi  1  e  2,  che  hanno
          decorrenza dal 1 gennaio 1997.'; 
               b) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
          'Le  tariffe  per  il  1995  sono  deliberate  in  base  ai
          previgenti criteri di commisurazione ed il predetto  potere
          di riequilibrio tariffario e' esteso  fino  al  31  ottobre
          1996.'; 
               c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
             ' 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio
          di cui all'art. 61, commi 1 e 2, per  ciascuno  degli  anni
          1994 e 1995 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di
          nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale  un
          importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo
          dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 
          2, terzo comma, n. 3), del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza
          di gettito derivante dalla predetta deduzione e'  computata
          in diminuzione del tributo  iscritto  a  ruolo  per  l'anno
          successivo.'; 
               d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
             '  6.  In  sede  di  prima  applicazione   della   nuova
          disciplina, le denunce originarie e di variazione,  di  cui
          all'art. 70, sono presentate per  gli  anni  1994,  1995  e
          1996, rispettivamente, entro il 30 settembre  1994,  il  20
          gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle
          aree scoperte che costituiscono  pertinenza  od  accessorio
          dei locali ed aree assoggettabili a  tassa,  nonche'  delle
          parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice
          civile e dei locali in multiproprieta' di  uso  comune.  Le
          denunce integrative o modificative, anche  di  quelle  gia'
          prodotte in base al  precedente  ordinamento  del  tributo,
          nonche' l'elenco di cui  al  comma  4  dell'art.  63,  sono
          presentati entro il  20  gennaio  1997  ed  hanno  effetto,
          quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere
          dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di  cui  all'art.
          66, commi 3, 4, 5 e 6,  sono  presentate  per  l'anno  1995
          entro il 15 ottobre e le relative riduzioni,  ove  previste
          dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1 gennaio.'. 
             2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui  all'art.
          66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15  novembre
          1993, n. 507,  devono  assicurare,  limitatamente  all'anno
          1995, un tasso di copertura  del  costo  del  servizio  non
          inferiore  a  quello  previsto  per  l'anno   1994,   senza
          apportare  aumenti,  compensativi  delle   riduzioni,   che
          eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta". 
             "Art. 5 (Modifiche di disposizioni autorizzative). -  1.
          L'iscrizione delle imprese esercenti attivita' di  raccolta
          e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti,  di  bonifica
          dei  beni   contenenti   amianto,   di   commercio   e   di
          intermediazione di rifiuti e di  gestione  di  impianti  di
          rifiuti in conto terzi all'albo  di  cui  all'art.  10  del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.   441,
          sostituisce l'autorizzazione di cui all'art.  6,  comma  1,
          lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  10
          settembre 1982, n. 915,  ed  e'  deliberata  dalla  sezione
          regionale dell'albo nella cui  circoscrizione  territoriale
          ha  sede  legale  il  richiedente,  in   attuazione   della
          normativa vigente e delle  direttive  emesse  dal  Comitato
          nazionale dell'albo medesimo. Con il regolamento di cui  al
          comma  7  sono  altresi'  determinate  le  modalita'  e  le
          condizioni  di  iscrizione  delle  imprese  che  effettuano
          attivita' di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di commercio e  di  intermediazione  di
          rifiuti e di gestione  di  impianti  di  rifiuti  in  conto
          terzi. 
             2.  Le  imprese  che  intendono  svolgere  attivita'  di
          smaltimento, non comprese tra quelle individuate  al  comma
          1,  sono  iscritte  all'albo  di  cui   all'art.   10   del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.  441,  sulla
          base   della   comunicazione   alla    sezione    regionale
          territorialmente competente dell'autorizzazione di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
          n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 
          19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
             3.  Avverso  i  provvedimenti  delle  sezioni  regionali
          dell'albo gli interessati possono  proporre,  entro  trenta
          giorni dalla conoscenza dei provvedimenti  stessi,  ricorso
          al Comitato nazionale dell'albo. 
             4.  In  caso  di  accertata   mancanza,   originaria   o
          sopravvenuta, delle condizioni e  dei  requisiti  richiesti
          per   l'iscrizione   all'albo,   la    sezione    regionale
          territorialmente  competente  o   il   Comitato   nazionale
          procedono,  in  contraddittorio  con  l'interessato,   alla
          cancellazione dell'impresa  dall'albo  e  se  l'impresa  e'
          stata   iscritta    sulla    base    della    comunicazione
          dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  10   settembre   1982,   n.   915,   ne   danno
          comunicazione  alla  regione   per   i   provvedimenti   di
          competenza. 
             5. Per le attivita' di cui al comma 1, le autorizzazioni
          rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza,  vengono
          prorogate anche in data successiva al 1 giugno  1994  dalle
          stesse  amministrazioni  che  le  hanno  rilasciate.   Tali
          proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva
          o negativa di iscrizione all'albo nazionale  delle  imprese
          esercenti   servizi   di   smaltimento   dei   rifiuti.   I
          provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre 1982, n. 915, nonche' i provvedimenti di diffida,
          di sospensione o di  revoca,  sono  adottati  dalle  stesse
          amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni. 
             6. Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 407, non si applica  alle  domande  di  iscrizione
          all'albo  nazionale  delle  imprese  esercenti  servizi  di
          smaltimento dei rifiuti. 
             7. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
          con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione,  della
          sanita' e dell'interno, da emanarsi entro  tre  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          ridefinite le modalita' organizzative  e  di  funzionamento
          dell'albo  nazionale  previste  dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  21  giugno  1991,  n.  324,   e   successive
          modificazioni. 
             8. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
          con il Ministro del tesoro,  sono  determinati  i  compensi
          spettanti a tutti  i  componenti  delle  sezioni  regionali
          dell'albo. 
             9. Le imprese le cui domande di  iscrizione  sono  state
          istruite con esito positivo alla data del 7  novembre  1995
          dalle sezioni regionali sono iscritte all'albo. Le  sezioni
          regionali  comunicano  agli  interessati  l'esito  negativo
          dell'istruttoria". 
             "Art. 6 (Sanzioni e causa  di  non  punibilita').  -  1.
          Chiunque effettua le operazioni disciplinate  dal  presente
          decreto senza aver effettuato la comunicazione nei  termini
          previsti ovvero sulla base di una comunicazione  incompleta
          o contenente dichiarazioni false o mendaci e' punito con le
          sanzioni  previste  dal  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le  attivita'  di
          smaltimento non autorizzate. 
             2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste
          nel presente decreto, relative ai rifiuti individuati  come
          residui, non osserva le prescrizioni di cui all'allegato  3
          al decreto del Ministro  dell'ambiente  5  settembre  1994,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n.  212  del  10  settembre  1994,  e  successive
          modifiche ed integrazioni, e' punito con l'arresto sino  ad
          un anno o con l'ammenda da lire tre milioni  a  lire  dieci
          milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso  in
          cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi i rifiuti
          individuati come residui pericolosi. In caso di superamento
          dei valori limite di emissione ovvero dei valori limite  di
          qualita' dell'aria, nonche'  del  riutilizzo  in  cicli  di
          combustione  di  rifiuti  individuati  come   residui   non
          conformi alle prescrizioni di cui al decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio  1995,  n.
          24, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le
          sanzioni  stabilite  dal  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 
             3. Si applicano le sanzioni  previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,
          qualora i rifiuti individuati come residui  e  i  materiali
          disciplinati dal presente decreto non  siano  destinati  in
          modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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