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Legge Ordinaria n. 647 del 23/12/1996 G.U. n. 300 del 23 Dicembre 1996
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre 1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21 giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n. 419 e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale, nonche' dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22 dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8 agosto 1996, n. 430. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio 1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279. 5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: FLICK
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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