Legge Ordinaria n. 662 del 23/12/1996 G.U. n. 303 del 28 Dicembre 1996 (suppl.ord.)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1
     Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione,
         finanza regionale e locale, previdenza e assistenza

  1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
all'articolo  2,  comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituito  dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio
1996,  n.  280,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1996,  n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle
unita'  sanitarie  locali  interessate  provvedono,  non  oltre il 30
giugno  1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole
unita'   operative   ospedaliere   che   nell'ultimo  triennio  hanno
mediamente  registrato  un  tasso  di occupazione inferiore al 75 per
cento,  fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le
malattie  infettive, le attivita' di trapianto di organi e di midollo
osseo  nonche'  le  unita'  spinali,  in misura tale da assicurare il
rispetto   di   detto   tasso   di   occupazione,   e  rideterminano,
conseguentemente,  le  dotazioni  organiche  anche in deroga, al solo
fine  della  loro  riduzione,  a  quanto  stabilito  dal comma 52 del
presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette proce-
dure  e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel
rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal
citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
il  1997,  i  direttori  generali  delle  aziende ospedaliere o delle
unita'  sanitarie  locali  assicurano  che  la riduzione prevista dal
presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti
letto per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata.
  2.  Le  regioni  possono  fissare un tasso di occupazione dei posti
letto  superiore  al  75  per  cento  destinando  una quota parte dei
risparmi  derivanti  dalla  conseguente  riduzione  dei  posti  letto
all'assistenza  domiciliare  a favore di portatori di handicap gravi,
di  patologie  cronico-degenerative  in  stato  avanzato  o terminale
nonche'   degli  anziani  non  autosufficienti.  Le  regioni  possono
altresi'  fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore al
75  per  cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone
montane particolarmente disagiate.
  3.  Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in
regime  di  ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al
fine  di  razionalizzare  la  spesa  sanitaria  facendo  ricorso alla
prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.
  4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
al  citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le  regioni,  entro  il  30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i
posti  letto  equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del 22 ottobre 1992, fino ad una
dotazione  media  regionale  non  inferiore al 10 per cento dei posti
letto  della  dotazione  standard  per acuti prevista dalla normativa
vigente.  Alle  regioni  inadempienti si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  1,  comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n.
280 del 1996.
  5.  Ferme  restando  le  incompatibilita' previste dall'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle
strutture  sanitarie  private  accreditate  ovvero  a quelle indicate
dall'articolo  6,  comma  6  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724,
l'opzione  per  l'esercizio  della libera professione intramuraria da
parte  del  personale  dipendente del Servizio sanitario nazionale da
espletare  dopo  aver  assolto al debito orario, e' incompatibile con
l'esercizio  di  attivita'  libero  professionale. L'attivita' libero
professionale  da  parte  dei soggetti che hanno optato per la libera
professione  extramuraria  non  puo' comunque essere svolta presso le
strutture  sanitarie  pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o
presso    le   strutture   sanitarie   private   accreditate,   anche
parzialmente. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su
iniziativa  di  chiunque  vi  abbia  interesse, al direttore generale
dell'azienda ospedaliera o dell'unita' sanitaria locale interessata.
  6.  Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo
6,  comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni.
  7.  Per  il  personale  indicato  ai commi 5 e 6 l'attivita' libero
professionale   intramuraria  e'  assimilata,  ai  fini  fiscali,  al
rapporto di lavoro dipendente.
  8.  I  direttori  generali  delle  unita'  sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma
10,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  attivano  ed  organizzano,  d'intesa  con le regioni,
nell'ambito    della   ristrutturazione   della   rete   ospedaliera,
l'attivita'  libero professionale intramuraria. Provvedono altresi' a
comunicare   alle  regioni  il  quantitativo  e  la  tipologia  delle
strutture  attivate  nonche'  il  numero  di  operatori  sanitari che
possono   potenzialmente  operare  in  tali  strutture.  I  direttori
generali  dell'unita'  sanitaria  locale  e  dell'azienda ospedaliera
individuano,   inoltre,  nell'ambito  dell'applicazione  delle  norme
contrattuali,  istituti incentivanti l'attivita' libero professionale
intramuraria.
  9.  Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le
regioni  possono  integrare  i programmi di edilizia sanitaria di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  10.  I  dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale in servizio
presso   strutture   nelle  quali  l'attivita'  libero  professionale
intramuraria  risulti  organizzata e attivata, ai sensi dell'articolo
4,  comma  10,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni,  anche  secondo  le  modalita' transitorie
dallo  stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  tenuti  a comunicare al direttore generale, entro il 31
marzo   1997,   l'opzione   tra   l'esercizio  dell'attivita'  libero
professionale    intramuraria   o   extramuraria.   In   assenza   di
comunicazione   si   presume  che  il  dipendente  abbia  optato  per
l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore
dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un
periodo di tre anni.
  11.  I  dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale in servizio
presso   strutture   nelle  quali  l'attivita'  libero  professionale
intramuraria  non risulti organizzata e attivata alla data di entrata
in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione
di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione
dei  direttori  generali  alle  regioni,  prevista  dal  comma  8. Si
applicano  altresi'  le  disposizioni previste al comma 10, secondo e
terzo periodo.
  12.  Le  direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni,  di  cui  all'articolo  50, commi 4 e 5, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  indicano  altresi'  i criteri per l'attribuzione di un
trattamento  economico  aggiuntivo  al personale che abbia optato per
l'esercizio  della  libera  professione  intramuraria.  Tale  opzione
costituisce  titolo  di  preferenza  per il conferimento di incarichi
comportanti   direzioni   di  struttura  ovvero  per  l'accesso  agli
incarichi  di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta
ferma  la  riduzione  del  15  per  cento  della  componente fissa di
posizione   della  retribuzione  per  i  dipendenti  che  optano  per
l'esercizio della libera professione extramuraria.
  13.  In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8,
comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive  modificazioni,  si  tiene  conto  dei  principi  stabiliti  dal
presente articolo.
  14.  Con  decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28
febbraio  1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8,
11   e   12,  le  modalita'  per  il  controllo  del  rispetto  delle
disposizioni   sulla  incompatibilita',  nonche'  la  disciplina  dei
consulti e delle consulenze.
  15.  Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento
sullo  stato  di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera
professione  intramuraria nonche' sulle misure dirette ad incentivare
il  ricorso  alle  prestazioni  rese  in regime di libera professione
intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
  16.   I   posti   letto  riservati  per  l'esercizio  della  libera
professione   intramuraria   e   per  l'istituzione  delle  camere  a
pagamento,   ai   sensi   dell'articolo  4,  comma  10,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
concorrono  ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti
previsto  dal  citato  articolo  2,  comma 5, della legge 28 dicembre
1995,   n.   549.   Le   regioni  tengono  conto  dell'attivazione  e
dell'organizzazione  dell'attivita' libero professionale intramuraria
in  sede  di  verifica  dei  risultati  amministrativi  e di gestione
ottenuti  dal  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria  locale  e
dell'azienda  ospedaliera  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 6, del
decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,  convertito dalla legge 17
ottobre  1994,  n.  590,  nonche'  ai fini della corresponsione della
quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
  17.  Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera
professione  intramuraria  e  la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta  dell'assistito,  il cittadino e' tenuto al pagamento delle
spese  aggiuntive  di  cui  all'articolo  3,  comma 6, della legge 23
dicembre  1994,  n.  724,  nonche'  di una quota pari al 10 per cento
della  tariffa  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  anche
mediante l'utilizzo di mutualita' integrativa e/o assicurativa.
  18.   Le  prestazioni  strettamente  e  direttamente  correlate  al
ricovero  programmato,  preventivamente  erogate  al  paziente  dalla
medesima  struttura  che  esegue  il ricovero stesso, sono remunerate
dalla  tariffa  onnicomprensiva  relativa  al  ricovero  e  non  sono
soggette  alla  partecipazione  alla  spesa da parte del cittadino. I
relativi  referti  devono  essere  allegati alla cartella clinica che
costituisce il diario del ricovero.
  19.  Le  istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento
di  cui  all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  devono documentare la
capacita'  di  garantire  l'erogazione  delle proprie prestazioni nel
rispetto  delle  incompatibilita' previste dalla normativa vigente in
materia  di  rapporto  di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale  e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni
d'incompatibilita'  preclude  l'accreditamento e comporta la nullita'
dei rapporti eventualmente instaurati con le unita' sanitarie locali.
L'accertata  insussistenza  della  capacita'  di garantire le proprie
prestazioni  comporta  la revoca dell'accreditamento e la risoluzione
dei rapporti costituiti.
  20.  In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978,
n.  180,  ferma  restando  la  scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto
previsto  dall'articolo  3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  le  regioni  provvedono,  entro  il 31 gennaio 1997, sentite le
associazioni  nazionali  del settore e degli enti locali interessati,
all'adozione  di  appositi strumenti di pianificazione riguardanti la
tutela  della  salute  mentale  in  attuazione di quanto previsto dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
  21.  Alla  legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5,
il  secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni
mobili  ed  immobili  degli  ospedali  psichiatrici dismessi, che non
possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario,
sono   destinati   dall'unita'   sanitaria   locale  competente  alla
produzione  di  reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli
stessi  con  diritto  di  prelazione  per  gli  enti  pubblici,  o la
locazione.  I  redditi  prodotti  sono utilizzati per l'attuazione di
quanto  previsto  dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale
1994-1996",  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile  1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi
progetti regionali di attuazione".
  22.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede  di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti
dai  direttori  generali  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6, del
decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,  convertito dalla legge 17
ottobre  1994,  n.  590,  nonche'  ai fini della corresponsione della
quota  integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori
generali   prevista   dall'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono
conto  delle  iniziative adottate dai direttori generali interessati,
all'interno   della   programmazione  regionale,  per  la  definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-
obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".
  23.  Nell'anno  1997,  alle  regioni inadempienti rispetto a quanto
previsto  dall'articolo  3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e  dal  comma  20 del presente articolo, si applica, in sede di
ripartizione  del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per
cento.  A  decorrere  dal 1998, tale percentuale e' elevata in misura
pari al 2 per cento.
  24. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione
trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale
per  la  chiusura  degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del
progetto-obiettivo  "Tutela  della salute mentale 1994-1996", in base
ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicita'.
  25.  Le  regioni  sono  tenute  ad individuare tra le priorita' cui
destinare  quote  dei  finanziamenti  previsti dall'articolo 20 della
legge  11  marzo  1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle
aziende  sanitarie  locali per la realizzazione di centri diurni e di
case alloggio.
  26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal
Piano  sanitario  nazionale  adottato  ai  sensi  dell'articolo 1 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,   sentita   l'ANCI,   quali   tipologie   di  risposta
assistenziale,   le   regioni   provvedono   all'accertamento   delle
situazioni  di  bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.
  27.  L'attivita'  dei medici di medicina generale, nel quadro delle
funzioni  attribuite  dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, e' orientata al
rispetto  degli  obiettivi  assistenziali  e  dei connessi livelli di
spesa  individuati  dalle  unita'  sanitarie  locali  sulla  base  di
specifici  indirizzi  regionali,  volti, tra l'altro, al contenimento
delle  richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La
quota  variabile  della remunerazione dei medici di medicina generale
viene  flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed
al  rispetto  dei  vincoli.  Per  l'anno  1997 i livelli di spesa non
possono  superare,  a  livello  regionale,  i  corrispondenti livelli
registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.
  28.  Allo  scopo  di  assicurare  l'uso  appropriato  delle risorse
sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati
alle  funzioni  prescrittive conformano le proprie autonome decisioni
tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo
al  rispetto  degli  obiettivi  di  spesa.  I  percorsi diagnostici e
terapeutici   sono   individuati  ed  adeguati  sistematicamente  dal
Ministro   della  sanita',  avvalendosi  dell'Istituto  superiore  di
sanita',  sentite  la  Federazione  nazionale  dell'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le societa' scientifiche interessate,
acquisito  il  parere del Consiglio superiore di sanita'. Il Ministro
della sanita' stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  gli  indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi
stessi  in  ambito  locale e le misure da adottare in caso di mancato
rispetto  dei  protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico
del   sanitario  che  si  discosti  dal  percorso  diagnostico  senza
giustificati motivi.
  29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili,
sulla   base  degli  indirizzi  del  livello  centrale  e  regionale,
dell'attivazione   dei   sistemi   informativi  per  la  rilevazione,
l'elaborazione  e  l'analisi  comparativa dei dati epidemiologici, di
attivita'  e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo
e  valutazione  dell'attivita'  assistenziale  e prescrittiva facente
capo  ai  singoli  medici  e per la valutazione dei percorsi, nonche'
della  fornitura  dei dati alle regioni e al Ministero della sanita'.
Per  corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il
Ministero   della   sanita'   puo'   attivare  forme  campionarie  di
rilevazione    stipulando    all'occorrenza   appositi   accordi   di
cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
  30.  Per  l'analisi,  la  programmazione e il controllo del settore
degli  acquisti  dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale,
nonche'  per  fini  di  orientamento  e  supporto, il Ministero della
sanita',   nel   quadro   delle  competenze  in  materia  di  sistema
informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e
l'integrazione  delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma
2,  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla
gestione  di  un  osservatorio  centrale degli acquisti e dei prezzi.
L'osservatorio  centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento
in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario
nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e
private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio
sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici
e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale,
provvedendo  ad  inviare trimestralmente al Ministro della sanita' ed
alla  Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla
spesa  sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle
decisioni  gestionali  locali.  L'osservatorio  provvede  altresi' al
monitoraggio  del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  31.  Sulle  confezioni  esterne dei prodotti farmaceutici collocati
nella  classe  a)  di  cui  all'articolo  8, comma 10, della legge 24
dicembre   1993,   n.  537,  devono  essere  riportati  in  caratteri
"Braille",  in quanto compatibili con la dimensione della confezione,
il  nome  commerciale  del prodotto e un eventuale segnale di allarme
che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni
messe in commercio a partire dal 1 gennaio 1998.
  32.  Le  regioni,  per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni
previste  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel
rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantita'
e  le  tipologie  di prestazioni sanitarie che possono essere erogate
nelle  strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei
piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
23  dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  deve essere realizzata in conformita' alle
predette  indicazioni,  con la fissazione del limite massimo di spesa
sostenibile.
  33.  Con  decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28
febbraio  1997  sono  fissati  i  termini e le sanzioni per eventuali
inadempienze  degli  amministratori, per la completa attuazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  4  e  5,  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  34.  Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di
ripartizione  del  Fondo  sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive   modificazioni,   il   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE),  su  proposta  del  Ministro della
sanita',  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce  i  pesi  da  attribuire ai seguenti elementi: popolazione
residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi
di  mortalita'  della  popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni  territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni
sanitari  delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il
CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del
Fondo  sanitario  nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi
del  Piano  sanitario  nazionale,  con priorita' per i progetti sulla
tutela  della  salute  materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,
e   in   particolare  alla  prevenzione  delle  malattie  ereditarie.
Nell'ambito  della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere   gratuitamente   i   vaccini   per   le  vaccinazioni  non
obbligatorie   quali   antimorbillosa,  antirosolia,  antiparotite  e
antihaemophulius  influenzae  tipo  B quando queste vengono richieste
dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire
anche   i   bambini  extracomunitari  non  residenti  sul  territorio
nazionale.
  35.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  registrati  a  decorrere
dall'anno  1995  dagli  enti  del Servizio sanitario nazionale devono
essere  destinati,  in  via prioritaria, alla copertura dei disavanzi
verificatisi  negli  anni  precedenti,  anche  oggetto delle gestioni
liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
  36.   L'onere   a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'assistenza  farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7,
comma  5,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' rideterminato in
lire  9.600  miliardi  anche  per  assicurare l'erogazione di farmaci
innovativi  di  alto  valore  terapeutico, nonche' la copertura degli
oneri di cui al comma 42.
  37.  Alla  maggiore  spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno
1997,  pari  a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.
  38.  Per  il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per  l'assistenza  farmaceutica  puo'  registrare  un  incremento non
superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36,
fermo  restando  il  mantenimento  delle occorrenze finanziarie delle
regioni  nei  limiti  degli  stanziamenti complessivi previsti per il
medesimo anno.
  39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla
classe  c)  di  cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993,   n.  537,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e'
stabilita nella misura del 10 per cento.
  40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di
vendita  al  pubblico  delle  specialita'  medicinali collocate nelle
classi  a)  e  b),  di  cui  all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65  per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico
al   netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA).  Il  Servizio
sanitario  nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita'  medicinali  il  cui  prezzo  di  vendita  al pubblico e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il  cui  prezzo  di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e
lire  99.999,  al  9  per  cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo  di  vendita  al  pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire
199.999  e  al  12,5  per  cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' pari o superiore a lire 200.000. Per
le  farmacie  rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  8  marzo  1968,  n. 221, e successive
modificazioni,   restano   in  vigore  le  quote  di  sconto  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le
farmacie  con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500
milioni,  le  percentuali previste dal presente comma sono ridotte in
misura pari al 60 per cento.
  41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui
al  regolamento  (CEE)  n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993,
sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato
con  il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione
unica  del  farmaco,  secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31
gennaio  1997.  Le  quote  di  spettanza,  per aziende farmaceutiche,
grossisti  e  farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto
dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal
CIPE  in  deroga  al  disposto del comma 40, secondo criteri comunque
finalizzati  ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul
prezzo finale. In caso di mancato accordo, il medicinale e' collocato
nella  classe  c)  di  cui  all'articolo  8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
  42.  Entro  il  15  febbraio  1997 la Commissione unica del farmaco
procede   alla   prima   individuazione  dei  medicinali  attualmente
classificati  nella classe c), di cui all'articolo 8, comma 10, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  i quali, per particolari motivi
terapeutici,  a  decorrere dal 1 marzo 1997, sono erogabili, a totale
carico  del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire
100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari
in  possesso  di  un  reddito  annuo  lordo  non  superiore a lire 19
milioni.   Ai  fini  dell'accertamento  del  reddito  si  applica  la
normativa  vigente  in  materia di autocertificazione, con obbligo di
controlli  da  parte  delle  aziende  sanitarie  locali. L'elenco dei
medicinali  erogabili  ai  sensi  del presente comma viene aggiornato
periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  comma  resta  a  carico  del Servizio
sanitario  nazionale  nell'ambito  del  tetto  di  spesa previsto per
l'assistenza farmaceutica.
  43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi
ad  operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi
dell'articolo  14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  e  successive  modificazioni,  puo' essere consentito l'uso
gratuito  di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento
delle relative attivita'.
  44.  Sono  considerate semplici violazioni amministrative, punibili
con  sanzioni  disciplinari,  le irregolarita' formali commesse nella
compilazione delle ricette.
  45.  Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio   1993,   n.  29,  di  assumere  personale,  anche  a  tempo
determinato,  escluso quello delle categorie protette. E' autorizzato
esclusivamente  il  ricorso  alle  procedure di mobilita', secondo la
normativa vigente.
  46.  Il  divieto  di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed
agli  enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico
Croce  rossa  italiana,  limitatamente  per quest'ultimo al personale
che,  alla  data  del  30 settembre 1996, presta servizio nei servizi
sanitari  con  contratto  a  tempo  determinato,  ferme  restando  le
previsioni  di  cui  al comma 1, agli ordini e collegi professionali,
alle  universita',  agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle
province  autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari
ed  a  quelli  per  i  quali,  alla  data  di entrata in vigore della
presente   legge,  sia  intervenuta  l'approvazione  dell'ipotesi  di
bilancio  stabilmente  riequilibrato,  agli enti non in condizioni di
squilibrio  finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge
23  dicembre  1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e
dei  contrattisti  all'estero,  alle  Forze  armate  ed  al personale
tecnico,   nelle  qualifiche  funzionali  sesta,  settima  e  ottava,
dell'Istituto  Idrografico  e  degli  Arsenali della Marina in misura
complessiva  pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a
parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
1996  nelle  stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al
personale   gia'   in   servizio,   ai   Corpi  di  polizia  previsti
dall'articolo  16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, limitatamente al
personale  addetto  all'espletamento  dei  servizi  di  ordine  e  di
sicurezza  pubblica  e  dell'amministrazione  della  giustizia  per i
servizi  istituzionali  di traduzione dei detenuti e degli internati,
al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il solo personale
operativo,  ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge  29  marzo  1995,  n.  97, convertito, con modificazioni, dalla
legge  30  maggio  1995,  n.  203,  per il quale si siano esaurite le
prescritte  procedure  entro  il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo  9,  comma  4, secondo e terzo periodo, della
legge  23  dicembre  1992,  n.  498.  Il  divieto  non  opera  per le
assunzioni  di  personale  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali,   nella   misura  del  40  per  cento  dei  posti  resisi
disponibili  per  cessazioni,  nonche'  per le assunzioni previste da
specifiche  norme  legislative  per  l'attuazione ed il funzionamento
degli  uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i
casi  previo  espletamento delle procedure di mobilita' da concludere
entro  il  termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle
assunzioni.  Il  divieto  non  opera  altresi' per le assunzioni, sia
mediante  procedure  concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti
di  gestione  dei  parchi  nazionali,  da effettuare nei limiti della
pianta  organica  o dell'attuale dotazione organica purche' approvati
dal  Ministero  dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di
mobilita'  da  concludere  entro  il termine di trenta giorni. Per il
comparto  scuola  si  applicano le disposizioni del comma 73 e per il
personale   del   Ministero  degli  affari  esteri  si  applicano  le
disposizioni   dal   comma   132  al  comma  142.  Restano  ferme  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Sono
consentite  le  assunzioni  dei  vincitori di concorsi per qualifiche
dirigenziali  banditi  da amministrazioni statali, le cui graduatorie
risultino  approvate  dalle  commissioni d'esame entro il 15 dicembre
1996,  e,  per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per  il  personale  del ruolo
dell'ispettorato  del  lavoro, limitatamente a 190 unita' dell'ottava
qualifica   funzionale,   dell'INPDAP,  limitatamente  a  250  unita'
complessive  di  personale da utilizzare nelle strutture periferiche,
dell'INPS, nei limiti di 200 unitacomplessive di personale da adibire
alla  vigilanza,  e dell'INAIL, nei limiti di 150 unita' complessive.
Gli  enti  locali  dissestati  che  abbiano  ottenuto  l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore
della  presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento
dei  servizi,  l'assegnazione  di  personale  posto  in  mobilita' al
momento  della  rideterminazione delle piante organiche e in servizio
presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.
  47.   Le  graduatorie  conseguite  nei  concorsi  pubblici  per  il
personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  restano in vigore per
tutto il 1997.
  48.   Fermi   restando   i   limiti   previsti  dal  comma  46,  le
amministrazioni  di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i
soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello
dei  posti  occupati  da  falsi  invalidi,  accertati  ai sensi delle
vigenti   disposizioni   di   legge   e  comunque  nell'ambito  delle
disponibilita' dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
  49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al
comma  45,  con  le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere
alla  copertura  dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante
ricorso alle procedure di mobilita' e, nel limite del 10 per cento di
tali  posti  disponibili,  attraverso  nuove assunzioni di personale.
Fino  al  31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione dell'articolo
89  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, possono essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali
delle  amministrazioni  pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
  50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le
assunzioni  dei  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,
nonche'  degli  avvocati  e  procuratori  dello Stato. Il Ministro di
grazia  e  giustizia  puo'  procedere,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche  fissate  a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai
sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  dell'articolo  3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  alla  copertura  dei  posti  del  restante personale
dell'amministrazione  della  giustizia  in misura non superiore al 70
per  cento  del  complesso  delle  vacanze esistenti alla data del 31
dicembre  1996,  anche  al  fine  di soddisfare sopraggiunte maggiori
esigenze  funzionali; la dotazione organica complessiva del personale
dell'amministrazione centrale non potra' essere determinata in misura
superiore  ai  posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la
possibilita'   di  variazioni,  nell'ambito  della  stessa  dotazione
organica,   per  quanto  riguarda  la  consistenza  delle  qualifiche
funzionali  e  dei  profili  professionali,  senza  ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
  51.  In  deroga  al  comma  45,  il Ministero dei trasporti e della
navigazione  puo'  assumere ispettori di volo con contratti a termine
annuali  rinnovabili  di anno in anno sino ad un massimo di tre anni,
da  utilizzare  per  le esigenze del servizio della navigazione della
Direzione  generale  dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni
culturali  e  ambientali  e'  consentita  l'assunzione di personale a
tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
  52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  con  le  esclusioni  di  cui  al  comma  46, che non abbiano
provveduto  alla  rideterminazione  delle dotazioni organiche, previa
verifica  dei  carichi  di  lavoro,  ai sensi della legge 24 dicembre
1993,  n.  537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai
posti  coperti  al 31 agosto 1996, nonche' ai posti per i quali, alla
stessa  data,  risultino  in  corso  di espletamento concorsi o siano
stati  pubblicati i bandi di concorso. Alle universita' si applica il
comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
    53.  Le  dotazioni  organiche  provvisoriamente  rideterminate ai
sensi  del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini
dell'applicazione  dell'articolo  1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  e  sono  ridotte in via definitiva del 15 per cento,
esclusi  i  posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data
del  30  aprile  1997  non  si  provvede  alla rideterminazione delle
stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.
  54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in
materia  di  determinazione delle piante organiche per gli ordini e i
collegi  professionali  in  relazione  al numero degli iscritti e per
l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri per il bilancio
dello Stato.
  55.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  del  personale, i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO gia' assegnati
ad  amministrazioni  statali  ai  sensi dell'articolo 2, comma 14 del
decreto-legge  29  marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 1 giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle
disponibilita'   negli   organici   e  delle  effettive  esigenze  di
funzionalita',  e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, alle sedi
periferiche  dell'amministrazione  statale o ad altre amministrazioni
pubbliche  nell'ambito  della  provincia  in cui la base militare era
collocata.   Entro  i  successivi  sessanta  giorni  si  provvede  al
trasferimento  mediante  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.
  56.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano  l'iscrizione  in  albi  professionali  non  si  applicano ai
dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo  parziale,  con  prestazione lavorativa non superiore al 50 per
cento di quella a tempo pieno.
  57.  Il  rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche  o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ad  esclusione  del  personale  militare,  di  quello  delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco.
  58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda,
nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro
il  predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in
cui  l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti
un  conflitto  di  interessi  con  la specifica attivita' di servizio
svolta  dal  dipendente  ovvero,  nel  caso  in cui la trasformazione
comporti,  in  relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa
ricoperta   dal  dipendente,  grave  pregiudizio  alla  funzionalita'
dell'amministrazione   stessa,   puo'   con   provvedimento  motivato
differire  la  trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
per  un  periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non puo'
essere  comunque  concessa  qualora  l'attivita' lavorativa di lavoro
subordinato  debba  intercorrere  con un'amministrazione pubblica. Il
dipendente  e'  tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
all'amministrazione   nella   quale   presta   servizio,  l'eventuale
successivo  inizio  o  la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte
salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che
esercita  competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
e  di  sicurezza  dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con
esclusione  del  personale  di  polizia  municipale e provinciale, le
modalita'  di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed
i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti
con  decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
  59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti
di  lavoro  dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni da tempo
pieno  a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di
bilancio.  Un  quota  pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo'
essere  utilizzata  per  incentivare la mobilita' del personale delle
pubbliche  amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure
per  la  mobilita',  per  nuove  assunzioni,  anche  in  deroga  alle
disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento
e'  destinata,  secondo  le  modalita'  ed  i criteri stabiliti dalla
contrattazione   decentrata,  al  miglioramento  della  produttivita'
individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per
le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.
  60.  Al  di  fuori  dei  casi previsti al comma 56, al personale e'
fatto  divieto  di  svolgere  qualsiasi  altra  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne
prevedano   l'autorizzazione   rilasciata   dall'amministrazione   di
appartenenza  e  l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
autorizzazione  inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro
trenta  giorni  dalla  presentazione  non  venga adottato un motivato
provvedimento di diniego.
  61.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al comma 60, la mancata
comunicazione  di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate
non   veritiere   anche   a   seguito   di   accertamenti   ispettivi
dell'amministrazione  costituiscono  giusta  causa  di  recesso per i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro  e  costituiscono  causa  di  decadenza  dall'impiego  per  il
restante  personale,  sempreche'  le  prestazioni per le attivita' di
lavoro  subordinato  o  autonomo  svolte  al di fuori del rapporto di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito,   presso  associazioni  di  volontariato  o  cooperative  a
carattere  socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi
in contradditorio fra le parti.
  62.  Per  effettuare  verifiche  a  campione  sui  dipendenti delle
pubbliche      amministrazioni,      finalizzate     all'accertamento
dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui ai commi da 56 a 65, le
amministrazioni  si  avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che,
comunque,  devono  essere  costituiti  entro il termine perentorio di
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe  verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica   che   puo'  avvalersi,  d'intesa  con  le  amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il
Ministero  delle  finanze  ed  anche  ai fini dell'accertamento delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
  63.  Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1
marzo  1997.  Entro  tale  termine  devono cessare tutte le attivita'
incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti
di  rinuncia  all'incarico,  comunque  denominati,  producono effetto
dalla data della relativa comunicazione.
  64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza
ai  familiari  che  assistono  persone  portatrici  di  handicap  non
inferiore   al   70   per   cento,   malati  di  mente,  anziani  non
autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al
loro numero.
  65.  I  commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali
che  non  versino  in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui
pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque
unita'.
  66.  Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre   1992,   n.  438,  confermate  per  il  triennio  1994-1996
dall'articolo  3,  comma  36,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
  67.  Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle
misure   dell'indennita'   di  missione  e  di  trasferimento,  delle
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi
natura   di  rimborso  spese,  che  sono  suscettibili  per  legge  o
disposizione  contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi
nazionali  di  lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato
di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base
agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita'
continuano,  comunque,  ad  essere  corrisposti  nella  stessa misura
dell'anno 1996.
  68.  Le  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, stipulano alle
condizioni  piu'  favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, convenzioni con societa' o con catene
alberghiere  o  con associazioni di categoria presso le cui strutture
il  dipendente  in missione e' tenuto a pernottare. Il dipendente che
non  utilizza  nella  localita'  di  missione  strutture  alberghiere
convenzionate   ha   diritto,   su   presentazione   della   relativa
documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali
vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo piu'
basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita'
di missione.
  69.   Per   il   triennio   1997-1999,   gli  stanziamenti  per  la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello  Stato,  ivi  compreso  quello  addetto  agli uffici di diretta
collaborazione  all'opera  del  Ministro di cui all'articolo 19 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli
stati  di  previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti
nella  misura  del  10 per cento e per l'Amministrazione della difesa
nella  misura  del  10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti
relativi  all'amministrazione  della pubblica sicurezza per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  70.  Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva
per  l'istruzione  pubblica,  con decreto del Ministro della pubblica
istruzione,  di  concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica,  sentita  la  Conferenza dei presidenti delle regioni, sono
definiti   criteri  e  parametri  generali  per  la  riorganizzazione
graduale  della  rete  scolastica,  con  effetto dall'anno scolastico
1997-1998  con  la  previsione  di  deroghe  con  riguardo  alle zone
definite  a  rischio  per  problemi di devianza giovanile e minorile,
nonche'  alle  necessita'  e  ai  disagi  che possono determinarsi in
relazione  a  specifiche  esigenze, particolarmente nelle comunita' e
zone  montane  e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresi' una
graduale  riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche
tenendo  conto  di  quelli  con  difficolta'  di  apprendimento.  Ove
necessario,  potranno  essere  costituiti,  su  tutto  il  territorio
nazionale,  istituti  comprensivi  di  scuola  materna,  elementare e
secondaria  di  primo  grado, cui sara' assegnato personale direttivo
della  scuola  elementare  o  della  scuola media. Analoghe misure di
riorganizzazione  graduale della rete scolastica saranno adottate per
i  convitti  e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi
amministrativi  e  ausiliari  delle  scuole annesse, con accorgimenti
necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza
accolta.   In   attuazione   del   suddetto   decreto  e  nei  limiti
dell'organico  provinciale  complessivo determinato a norma del comma
71,  i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e
i  consigli  scolastici  provinciali,  adottano,  con  propri decreti
aventi  carattere  definitivo,  i  piani  organici  di  aggregazione,
fusione,  soppressione  di  scuole  e  istituti di istruzione di ogni
ordine  e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor numero
di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di
musica,  le  accademie  e  gli  istituti  superiori  per le industrie
artistiche.
  71. In conformita' agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere
dall'anno  scolastico  1997-1998,  gli  organici  del personale della
scuola  sono  rideterminati  con  periodicita'  pluriennale,  secondo
criteri,  procedure  e parametri di riferimento stabiliti con decreto
del  Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica. Nel limite dell'organico
complessivo  fissato  per  ciascuna  provincia  dallo  stesso decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione
di  ciascuna  scuola  e  istituto  di istruzione nonche' le dotazioni
organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la
diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei
programmi  di  prevenzione  e  recupero della dispersione scolastica,
degli  interventi  di  supporto e valutazione dei processi formativi,
dell'insegnamento  della  lingua straniera nella scuola elementare e,
limitatamente  agli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,
dell'integrazione  degli  alunni portatori di handicap. Sono abrogati
gli  articoli  104,  comma  5,  442,  comma  1, e 445 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo
fissato  al  comma  71,  determinano l'organico funzionale di ciascun
circolo   didattico   in  relazione  al  numero  degli  alunni,  alla
consistenza  delle  classi, al sostegno necessario per l'integrazione
degli  alunni  portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole
sul  territorio  e alle relative situazioni socio-ambientali, nonche'
alla  diffusione  dell'insegnamento  della  lingua  straniera  e alle
esigenze  di  scolarizzazione  a tempo pieno espresse dall'utenza. E'
garantita  la  continuita'  del  sostegno per gli alunni portatori di
handicap.   Le   modalita'  saranno  definite  previa  contrattazione
decentrata,  ove  prevista.  Gli  organi  competenti,  sulla base dei
principi  generali  di cui all'articolo 128 del testo unico approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, deliberano, nel
limite  delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze
inerenti  l'organizzazione  dell'attivita'  didattica,  ivi  compresi
l'insegnamento  della  lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia
necessario,  la  sostituzione  dei  docenti  assenti  per periodi non
superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
E'  abrogato  il  comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  73. Con le modalita' previste dall'articolo 442, comma 4, del testo
unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
ridefiniti  i criteri di programmazione delle assunzioni di personale
docente   a   tempo  indeterminato,  in  relazione  alle  prevedibili
disponibilita' dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in
connessione  ai  provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive
esigenze di insegnamento da soddisfare.
  74.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo
puo'  presentare  o  revocare  le  dimissioni.  I  commi  2 e 3 degli
articoli  510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
  75.  Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche
provinciali,  con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai
corsi  di  riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
saranno  istituiti  anche  corsi  intensivi  di  durata non superiore
all'anno  finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione
prescritto  per  l'attivita'  di sostegno all'integrazione scolastica
degli  alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno,
altresi', stabiliti i criteri per la mobilita' d'ufficio del medesimo
personale.  Sono  abrogati  i  commi  1  e  2  dell'articolo  28  del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
  76.   Nelle   istituzioni   scolastiche  di  istruzione  secondaria
superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della
autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare
che  l'insegnamento  dell'educazione  fisica sia impartito per classi
intere  anziche'  per  squadre  maschili  e femminili. E' abrogato il
comma  2  dell'articolo  302  del  testo  unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  77.   Le  spese  per  le  supplenze  brevi  e  saltuarie  e  per  i
corrispondenti  oneri  riflessi  sono  effettuate  dalle  istituzioni
scolastiche   ed  educative,  nonche'  dagli  istituti  superiori  di
istruzione  artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai
competenti  provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032,
1035  e  1036  dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione
saranno  definiti  i  criteri e le modalita' per la ripartizione, tra
gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati
ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli
stessi  provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o,
comunque  impreviste,  nonche'  per riequilibrare, ove necessario, la
ripartizione  delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche
situazioni  che  dovessero  determinarsi  nelle  diverse  istituzioni
interessate.
  78.  I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze
brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi  strettamente  necessari  ad
assicurare   il   servizio   scolastico   e   dopo  aver  provveduto,
eventualmente  utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione
dell'orario  didattico,  alla  sostituzione del personale assente con
docenti  gia'  in  servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia
di  supplenze  brevi  e  saltuarie  sono  utilizzabili nel successivo
esercizio  per  soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e
didattico  e  per  eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e
saltuarie.
  79.  Il  comma  2  dell'articolo  358 del testo unico approvato con
decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, e' abrogato, e per le
spese   relative   agli   accertamenti   da   compiere  ai  fini  del
riconoscimento  legale  o del pareggiamento di scuole o, comunque, in
relazione  ai  servizi  amministrativi  svolti  a  loro  richiesta, i
gestori  provvederanno  direttamente,  analogamente a quanto previsto
dal  comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita
dai  gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare
i  corsi  biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli
alunni  handicappati,  nonche'  dai  gestori  di  scuole straniere in
Italia.
  80.  Il  comma  2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo
di  lire  116  miliardi  e'  riferito  alla  spesa  complessiva per i
compensi  forfettari  relativi  agli esami di maturita', compresi gli
oneri  riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge citata.
  81.  Dall'applicazione  dei  commi  70,  71,  72,  75 e 76 dovranno
conseguirsi  economie  di  spesa  pari  a  lire  400  miliardi, 1.541
miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e
1999.
  82.  Gli  stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori
60  miliardi  per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni
si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.
  83.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), e' soppressa la parola:
"cavalli".
  84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il
Ministro  delle  finanze puo' disporre entro il 28 febbraio 1997, con
proprio  decreto,  l'aumento  di  un punto dell'aliquota prevista dal
comma  1,  lettera  a),  dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
  85.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 70 a 80 non si applicano
alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano  che  disciplinano  la  materia  nell'ambito delle competenze
derivanti   dai   rispettivi   statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione.
  86.  Al  comma  30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo.
  87.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1997, tutti i mezzi
finanziari   destinati  dallo  Stato  agli  Osservatori  astronomici,
astrofisici  e  vesuviano  sono  iscritti  in un unico capitolo dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  denominato  "Fondo per il finanziamento
ordinario  degli  Osservatori". Il Fondo e' ripartito, sulla base dei
criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono,  altresi',  direttamente  al  pagamento  degli  stipendi,
assegni,   indennita'   e   compensi  di  ogni  natura  al  personale
dipendente.  Si  applicano,  inoltre,  in  analogia  le  disposizioni
contenute  nell'articolo  5  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537,
nonche'  le  disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
  88.  Per  il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo
5,  comma  23,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  su
proposta  dell'osservatorio  medesimo,  puo' nominare esperti a tempo
pieno  tra  persone  aventi  specifiche  capacita' professionali, nel
limite  dell'apposito  stanziamento  di  bilancio.  Il  compenso  dei
componenti  l'osservatorio  e quello degli esperti e' determinato con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga
alle   vigenti  disposizioni.  Le  spese  relative  al  funzionamento
dell'osservatorio,  valutate  in  lire  un  miliardo  annue,  vengono
iscritte  su  un  apposito  capitolo  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per  l'anno  1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e'
ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
  89.  Il  fondo  di  intervento  integrativo  per la concessione dei
prestiti  d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' ridotto dello 0,5 per cento e puo' essere
destinato   anche   alle   erogazioni  di  borse  di  studio  di  cui
all'articolo 8 della medesima legge.
  90.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica  e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni,
con  propri  decreti  da  adottare, anche in deroga alle norme di cui
alla  legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica
delle  universita',  anche preceduta da suddivisioni delle facolta' o
corsi   di  laurea,  secondo  modalita'  concordate  con  gli  Atenei
interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che
verra'  determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale,
previo  parere  dell'osservatorio  per  la  valutazione  del  sistema
universitario.
  91.  I  provvedimenti  ministeriali  saranno adottati anche tenendo
conto   delle   specifiche   situazioni   ed   esigenze   delle  aree
metropolitane maggiormente congestionate.
  92.  I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure
dell'intervento,   comprendente   l'indicazione   degli  immobili  da
utilizzare  e  delle  risorse di personale e finanziarie da destinare
allo  stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I decreti
contenenti  disposizioni  di  programmazione  sono emanati sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia.
  93.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con i
Ministri  dei  lavori  pubblici  e  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica, possono essere destinati ad uso perpetuo e
gratuito  delle  universita',  con  spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.
  94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
il  decreto  di  cui  al  comma 93 e' adottato previo concerto con il
Ministro per i beni culturali e ambientali.
  95.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica promuove, altresi', ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per
la  destinazione  ad  uso  perpetuo e gratuito delle universita', con
spese  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria a loro carico, di
immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
  96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale,
territoriale  e  periferica  della  Difesa,  disciplinata dai decreti
legislativi  previsti  dalla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549, le
dotazioni  organiche  e  le  consistenze  effettive complessive degli
ufficiali  in  servizio  permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri,   della   Marina   militare,   escluso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25
per  cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per
cento della alimentazione dei ruoli.
  97.  Nell'ambito  delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e'
delegato  ad  emanare,  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali, che dovranno:
a) definire  per  ciascuna  Forza  armata, in relazione alle esigenze
   ordinativo-funzionali  da  soddisfare  ed ai livelli gerarchici da
   assicurare,   in   rapporto   anche   alle  funzioni  da  svolgere
   nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di
   altri   organismi  multinazionali  similari,  i  ruoli  normali  e
   speciali  anche  attraverso  revisione  dei ruoli esistenti e, ove
   occorra,  mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione
   di  nuovi  ruoli,  con  determinazione  delle relative consistenze
   organiche;
b) apportare  le  necessarie  modificazioni alla normativa vigente al
   fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati
   paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio
   tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare  opportunamente  la  permanenza  nei  singoli  gradi in
   relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono
   eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare,  in  chiave  riduttiva,  i  numeri massimi di cui alla
   legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel
   comma  96,  precisando le cariche da escludere dal collocamento in
   aspettativa  per  riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della
   medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare  con  norme transitorie il graduale passaggio, in un arco
   di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra' definita
   con  i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneita'
   espressi  dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in
   vigore  dei  predetti  decreti, nonche' disciplinando il transito,
   senza   oneri   aggiuntivi,   del  personale  eccedente  in  altre
   amministrazioni;
f) prevedere  la  semplificazione  e  la razionalizzazione delle pro-
   cedure   relative   alla   valutazione   del   personale  ai  fini
   dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12
   novembre  1955,  n.  1137,  e  dalla legge 19 maggio 1986, n. 224,
   mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi
   valutativa  della  documentazione  caratteristica  disponibile, la
   razionalizzazione   del   funzionamento   dei  collegi  giudicanti
   preposti  alla  valutazione  del  personale,  nonche' procedure di
   verifica  dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di
   annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare  la  normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria,
   limitandone  le  condizioni  di accesso, riducendone la durata che
   sara'  allineata  ai limiti di eta' per la cessazione dal servizio
   previsti   per  le  differenti  categorie  del  pubblico  impiego,
   ampliandone  le  cause  di esclusione e di cessazione anticipata e
   ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad
   assicurare  il  versamento  delle  ritenute  contributive  ai fini
   pensionistici  per  tutta  la  durata  della  permanenza  in  tale
   posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per
   gli  ufficiali  in  servizio permanente effettivo previsti ai fini
   del  bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente,
   a  lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138
   miliardi nel 1999.
  98.  Ferme  restando le economie previste dal comma 97, lettera h),
l'ordinamento  derivante  dai  decreti legislativi di cui al comma 97
non  puo'  comunque  comportare  a regime oneri superiori, in termini
reali,  alla  spesa  per  gli  ufficiali  in  servizio  permanente di
ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
  99.  Il  Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  per  apportare le necessarie modificazioni alla
normativa   relativa   alla  posizione  di  ausiliaria  del  restante
personale  delle  Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo  della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma
97,  lettera  g),  nonche'  per  apportare  alla vigente normativa le
modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al fine di armonizzare il
trattamento  giuridico  del  personale  militare  volontario in ferma
breve  al  terzo  anno  di  ferma  a quello previsto per il personale
militare in servizio permanente effettivo.
  100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione
del   parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
permanenti.
  101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione e' autorizzata
la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli
partecipanti  al  partenariato per la pace, nonche' agli organismi di
volontariato  di  protezione civile iscritti negli appositi registri,
di  materiali non d'armamento dichiarati opsoleti per cause tecniche.
La  cessione  di  materiali  d'armamento  riguardera'  esclusivamente
materiali  difensivi  e  dovra'  essere  preventivemente acquisito il
parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
  102.  Nel  quadro  dei  rapporti  intercorrenti tra i vari Stati in
materia  di  sviluppo sociale, tecnico e culturale, Il Ministro della
difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto,
di  concerto  con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi
stanziamenti,  a  frequentare  corsi presso istituti, scuole ed altri
enti  militari  delle  Forze armate italiane, assumendo in tutto o in
parte  a  carico della Difesa le spese di frequenza, il mantenimento,
il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le
spese  per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e
viceversa,   e   per   gli  eventuali  spostamenti  connessi  con  lo
svolgimento  dei  corsi,  personale  militare estero facente parte di
Forze  armate  di  Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso
embargo  deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti
dei  quali  non  siano  state  accertate,  da parte delle appropriate
istanze  delle  Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della
convenzione  internazionale  in  materia di diritti dell'uomo; c) che
non  destinino,  ricevendo  dall'Italia  assistenza allo sviluppo, al
proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie
esigenze   di   difesa.   Il  Ministro  della  difesa  e',  altresi',
autorizzato   a   concedere   contributi  per  lo  studio  o  per  il
perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in
Italia corsi di studio a titolo gratuito.
  103.  Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di
lavoro  del  Genio  militare,  continuano  a  trovare applicazione le
disposizioni  contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e
52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
  104.  Per il personale di leva che sara' incorporato nell'Esercito,
nella  Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale
che  svolgera'  servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1 gennaio
1997  la  durata  della  ferma di leva e del servizio civile e' di 10
mesi.
  105.  Per  i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio
obbligatorio  di  leva in qualita' di ufficiale di complemento ovvero
di  ausiliario di leva la durata della ferma e' rispettivamente di 14
mesi e di 12 mesi.
  106.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo  per  l'adeguamento  delle norme di cui ai capi VIII e IX
del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964,   n.  237,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in
relazione   al   calo  demografico,  agli  esuberi  conseguenti  alla
ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla
prevista introduzione del servizio civile nazionale.
  107.  Il  Governo  trasmette  alla  Camera dei deputati e al Senato
della  Repubblica  lo  schema  di decreto legislativo di cui al comma
106,  al  fine  dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni  permanenti,  da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
  108.  Il  Ministro  della  difesa,  con proprio decreto, da emanare
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalita' di riduzione della durata del servizio per gli
obiettori  in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i
militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo
in  data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con
il  primo  scaglione  1997.  Analoghe  norme  verranno  emanate per i
sottotenenti di complemento di prima nomina.
  109.  I  militari  di  leva  e  gli  obiettori  in  servizio civile
sostitutivo,  compatibilmente  con  le esigenze di servizio, potranno
frequentare  i  corsi  di  formazione professionale organizzati dalle
pubbliche   amministrazioni,   inclusi  quelli  promossi  dall'Unione
europea,  svolti  nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le
pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei
corsi  ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi
presso  il  personale  di  leva  e ne forniscono copia ai consigli di
rappresentanza  e  agli  enti  convenzionati  con  il Ministero della
difesa per il servizio civile.
  110.  Il  comma  4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' sostituito dal seguente:
"4.  Purche'  non sia incompatibile con le direttive strategiche e le
esigenze  logistiche  delle Forze armate, il servizio obbligatorio di
leva  e'  prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu'
vicino  al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti
non oltre 100 chilometri da essa".
  111.  Nei  limiti  dei  contingenti  di volontari di truppa fissati
annualmente  per  ciascuna  Forza  armata dalla legge di bilancio, in
conformita'  con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  196,  i  militari e i graduati in servizio di leva possono essere
trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, pre-
via  domanda  da  presentare  entro  l'ottavo  mese  di  servizio. Il
personale  trattenuto  alle  armi per un ulteriore periodi di 12 mesi
puo'  presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il
transito  in  ferma  triennale,  previo  superamento  delle  prove di
selezione  destinate  ai  volontari  di  truppa  in  ferma breve, ove
previste.
  112.  Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di
trattamento  economico,  le  disposizioni previste per i volontari di
truppa in ferma breve.
  113.  In  relazione  a  quanto  previsto dal comma 111, il Ministro
della  difesa  provvede  a  definire  annualmente, per ciascuna Forza
armata  e  nell'ambito  degli stanziamenti di bilancio, l'entita' dei
posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate
nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.
  114.  Il  Ministro  della  difesa  provvede a definire, con proprio
decreto  da  emanare  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalita' di transito in ferma triennale del
personale trattenuto alle armi per 12 mesi.
  115.  L'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva,
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio   1964,   n.  237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
ausiliario  di  leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non
puo'  superare complessivamente 20.000 unita' nel 1997, 17.500 unita'
nel  1998,  15.000  unita'  nel  1999  e  12.500  unita' per gli anni
successivi.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri  delle  finanze,  dell'interno  e  di  grazia e giustizia e'
definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.
  116.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1997  al personale che espleta
servizio  ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo
16  della  legge  1  aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
compete,  in  luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV,
sezione  C,  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970,  n.  1079,  e  successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo
1984,  n.  34,  e successive modificazioni, la paga netta giornaliera
prevista  dalla  tabella  I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440,
come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
  117.  Al  personale di cui al comma 115 e' corrisposta l'indennita'
aggiuntiva  prevista  dall'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 25
luglio  1992,  n.  349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
settembre 1992, n. 386.
  118.  Con  decreto  del Ministro della difesa, adottato di concerto
con  i  Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia,
sono   razionalizzate   e  semplificate  le  procedure  di  chiamata,
selezione,  informazione  ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da
parte   della   Direzione   generale  della  leva,  del  reclutamento
obbligatorio,  della  militarizzazione,  della mobilitazione civile e
dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze
delle  Forze  armate,  delle Forze di polizia e delle amministrazioni
interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
  119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in
vigore   della   presente  legge,  ai  fini  della  misura  dell'equo
indennizzo,  la  tabella  1  allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686,  e' sostituita dalla tabella 1
allegata  alla  presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo
22  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724. Per la determinazione
dell'equo  indennizzo  si  considera,  in  ogni  caso,  lo  stipendio
tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi
compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'.
  120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995,
avevano  in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza
da  causa  di  servizio di infermita' o lesioni o che, con decorrenza
dalla   stessa  data,  abbiano  presentato  domanda  di  aggravamento
sopravvenuto  della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a
trovare  applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le
disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  121. Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il
comitato  per  le  pensioni  privilegiate  ordinarie si esprime anche
sulla  classificazione  delle  infermita'  o  lesioni  accertate.  Si
applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo unico.
  122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, si applica anche ai dipendenti degli enti
pubblici   economici  nazionali,  regionali  e  locali  a  suo  tempo
collocati  in  aspettativa  ai  sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n.
1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
  123.  Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, per l'espletamento di
incarichi  affidati  dall'amministrazione  di  appartenenza, da altre
amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente
o  indirettamente  dallo  Stato  o  da altro ente pubblico o comunque
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il
50  per  cento  degli  importi  lordi superiori a 200 milioni di lire
annue,  nel  conto  dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti
che  hanno  conferito  l'incarico all'atto della liquidazione, previa
dichiarazione  del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite
sopra indicato.
  124.  Sono  escluse  dalla  disciplina di cui al comma 123 le somme
corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il
dipendente  presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo,
nonche'   i   diritti   d'autore,   i  compensi  per  l'attivita'  di
insegnamento  e  i  redditi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'
libero-professionale  ove  consentita ai pubblici dipendenti e per la
quale   sia   previsto  l'obbligo  di  iscrizione  al  relativo  albo
professionale.
  125.  Il  limite  di cui al comma 123 e' aggiornato, ogni due anni,
con  decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro.
  126.  I  compensi  corrisposti  da pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  spettanti  ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi
di  amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti
per  ciascun  incarico  in misura pari al 5 per cento per gli importi
superiori  a  lire  5  milioni  lordi  annui, al 10 per cento per gli
ulteriori  importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per
cento  per  gli  importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri sono definite le
modalita'  di  versamento all'erario dell'importo corrispondente alla
riduzione  per  prestazioni  comunque  rese a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori
esterni  o  che  affidano  incarichi  di  consulenza  per  i quali e'
previsto  un  compenso  pubblicano  elenchi nei quali sono indicati i
soggetti  percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.
Copia  degli  elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  128.  L'osservanza  delle  disposizioni  dei  commi da 123 a 131 e'
curata  dal  Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi,
d'intesa  con  il  Ministero  delle  finanze,  dei  servizi ispettivi
dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
  129.  E'  abrogato  l'articolo  24 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
  130.  I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo  o  in  aspettativa  per  l'assolvimento di pubbliche funzioni,
possono   essere   ammessi,   previa   domanda   a   svolgere  presso
l'amministrazione  di  appartenenza prestazioni lavorative saltuarie,
gratuite  e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di
prestazioni  di  alta  qualificazione professionale in relazione alle
quali  si  renda  necessario  il  continuo  esercizio  per evitare la
perdita della professionalita' acquisita.
  131.  Alle  amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre
1996  non  abbiano  adempiuto  a  quanto  previsto dai commi 6, 7 e 8
dell'articolo  58  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni,  in materia di anagrafe delle prestazioni,
e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
  132. Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla
data  di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi
quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni.  Il  terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto
n.  18  del  1967  e' sostituito dal seguente: "La retribuzione annua
base  e'  fissata  secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo
comma  dell'articolo  157". Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni
del  personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e
162  del  decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, non possono subire
miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio
dell'onere  in  lire  italiane  o  nei  casi  in  cui  sia necessario
adeguarsi alle normative locali.
  133.  Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici
all'estero  del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152
del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, e' elevato di 160 unita'.
Per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999  possono  essere effettuate
assunzioni  di  personale  a  contratto per la copertura dei posti di
nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unita'.
  134.  Gli  impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli uffici consolari con contratto a
tempo  indeterminato  possono  essere immessi nei ruoli del Ministero
degli  affari  esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determi-
nate  ai  sensi  dell'articolo  22, comma 16, della legge 23 dicembre
1994,  n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno
del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami
purche'  in  possesso  dei requisiti prescritti per le qualifiche cui
aspirano  e  purche'  abbiano  compiuto  almeno  tre anni di servizio
continuativo  e  lodevole.  Le relative modalita' saranno fissate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per  la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati
a  contratto  cosi'  immessi  nei ruoli sono destinati, quale sede di
prima  destinazione,  a  prestare  servizio  presso l'amministrazione
centrale per un periodo minimo di due anni.
  135.   I   posti  che  risulteranno  disponibili  nelle  qualifiche
funzionali  IV,  VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni
organiche  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  16,  della  legge 23
dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed
esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della
qualifica   immediatamente   inferiore  che  posseggano  i  necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in
ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli
anni trascorsi all'estero. Le modalita' del concorso saranno determi-
nate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  per  la  funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il
personale  in  servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi
predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione
gia'  ricoperto,  fino  al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione
presso altra sede all'estero.
  136.  Il  contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive  modificazioni  ed integrazioni, e' diminuito a 78 unita'. Il
sub  contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi
internazionali  e'  elevato  a  37 unita', ferme restando le 4 unita'
fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  137. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, uno o piu' regolamenti
diretti a:
a) promuovere  lo snellimento delle procedure per la somministrazione
   e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche
   e  degli  altri  uffici  dipendenti  in  linea con quanto previsto
   dall'articolo  8,  secondo  comma, della legge 6 febbraio 1985, n.
   15,  e,  per  il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali
   residui   e   per  la  rendicontazione,  agendo  anche  in  deroga
   all'articolo  36  del  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed
   agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere  una controllata autonomia contabile ed amministrativa
   agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di
   quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo
   7  della  legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a
   quanto  previsto  dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente
   della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire  in  materia  contrattuale  la  compatibilita'  con  gli
   ordinamenti  dei  rispettivi  paesi  di  accreditamento,  operando
   opportune  modifiche  all'articolo  86  del decreto del Presidente
   della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio
   del   controllo  successivo  anche  per  i  contratti  di  importo
   superiore  a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g),
   della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere   appositi   strumenti   per   sopperire  alle  esigenze
   caratterizzate  da  imprevedibilita'  ed urgenza, prevedendo a tal
   fine  l'estensione  agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui
   all'articolo  7,  comma  7,  della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
   nonche'  l'istituzione  temporanea, per l'attuazione all'estero di
   specifiche   iniziative   e   programmi   di  particolare  rilievo
   finanziario  ed  organizzativo, di appositi servizi amministrativi
   decentrati,  con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge
   6 febbraio 1985, n. 15.
  138.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  la  disciplina  del  trattamento
economico  spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
servizio  all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive   modificazioni  ed  integrazioni,  comunque  attinenti  alla
materia  del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari,
sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri direttivi per quanto
concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il  provvedimento  non  dovra'  comportare oneri aggiuntivi per il
   bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante  il  servizio  all'estero  tutti i dipendenti percepiranno
   un'apposita   indennita',   che   non  ha  carattere  retributivo,
   commisurata,  per  ciascun  posto-funzione previsto negli organici
   degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere,
   al  costo  della  vita,  al  costo  degli  affitti,  al numero dei
   familiari   a  carico,  agli  oneri  scolastici  e  sanitari  e  a
   condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per  le  categorie  da  individuare con i decreti stessi si dovra'
   prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo
   conto  della  normativa  vigente  negli  altri  Paesi  dell'Unione
   europea;
d) le  indennita',  determinate  secondo  criteri  e modalita' che ne
   assicurino   la   trasparenza   della   struttura,  devono  essere
   corrisposte  in  valuta locale o in altra valuta straniera secondo
   un  rapporto  di  ragguaglio  da stabilire periodicamente. Al fine
   dell'adeguamento  alle  variazioni  del costo della vita si terra'
   conto,   per   quanto   possibile  e  comunque  nei  limiti  delle
   disponibilita'  finanziarie,  dei  meccanismi  e  dei  livelli che
   regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea.
  139.  Dall'attuazione  dei  commi  da  132  a  138  devono derivare
economie  non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi
per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.
  140.  Per  quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita' italiana o
straniera  residenti  anche  temporaneamente  all'estero,  assunti  a
contratto  dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari
il  Governo  si atterra' ai seguenti principi e criteri, tenuto conto
di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta
   locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello
   e  dell'andamento  delle  retribuzioni locali o delle retribuzioni
   corrisposte  nella  stessa  sede  da rappresentanze diplomatiche o
   uffici  consolari degli altri Paesi europei, prevedendo emolumenti
   sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati;
b) garantire  la  compatibilita'  con  gli ordinamenti dei rispettivi
   Paesi di accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per
   funzioni  professionali,  che tenga conto anche dell'anzianita' di
   servizio.
  141.  Per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni che
prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato
a  quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri,
il  Governo  si  attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138,
per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.
  142.  Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al
parere   delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che  dovranno
pronunciarsi entro trenta giorni.
  143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le
misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento
del  Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3,
della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'articolo
2,  comma  3,  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, sono elevate,
rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  al
finanziamento   del   Servizio  sanitario  nazionale  nei  rispettivi
territori,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  3,  della  legge 23
dicembre  1994,  n.  724,  senza  alcun apporto a carico del bilancio
dello  Stato.  Di  conseguenza  non  si applicano, alla regione Valle
d'Aosta  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 44.
  144.  A  decorrere  dal  1997  sono  soppresse  le  quote del Fondo
sanitario  nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della
regione   Friuli-Venezia   Giulia   che   provvede  al  finanziamento
dell'assistenza  sanitaria  con  i proventi dei contributi sanitari e
con  risorse  del  proprio  bilancio.  Dalla  stessa  data  gli oneri
previsti  a  carico  dello  Stato  derivanti  dai  mutui  non  ancora
stipulati  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  a  copertura  dei
disavanzi  delle  aziende  sanitarie per gli anni successivi al 1994,
sono fronteggiati dalla regione medesima.
  145.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 144 e sino alla data di
applicazione  di  quanto  disposto  al  comma 146, le quote fisse dei
tributi   devoluti  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi
dell'articolo  49,  primo comma, dello Statuto speciale approvato con
legge   costituzionale   31   gennaio   1963,   n.  1,  e  successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque
decimi  con  riferimento  a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del
primo comma del citato articolo 49.
  146.  Dalla  data  di  inizio  dell'efficacia delle norme attuative
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  e  successive
modificazioni,  in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5
della  legge  costituzionale  23 settembre 1993, n. 2, al primo comma
dell'articolo  49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4),
le  parole:  "quattro  decimi"  sono  sostituite dalle seguenti: "sei
decimi"  e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite
dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".
  147.  A  decorrere  dal  1997  l'anticipazione di lire 150 miliardi
prevista  dal  comma  1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1995,  n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1996,  n.  82,  resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della
disposizione di cui al comma 145.
  148.  Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di
leggi  di  settore  nazionali  che,  alla  data del 31 dicembre 1996,
risultino  non  impegnate  o  per  le  quali  non  sia  ancora  stato
identificato  il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale,
essere   riutilizzate   per   interventi   nel   settore   cui  erano
originariamente   destinate.   Tale   facolta'   non  si  applica  ai
finanziamenti  relativi  ad  interventi  nel  settore delle calamita'
naturali e dell'assistenza sanitaria.
  149.  La  regione  Trentino-Alto  Adige  e'  delegata  a fissare le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere
alla   loro  riscossione.  Gli  introiti  relativi  confluiscono  nel
bilancio  regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per
lo  svolgimento  delle  funzioni  delegate  in  materia di catasto e'
rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello
Stato.
  150.  Per  l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3,
comma  2,  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, e' ridotto di un
importo   pari  al  6  per  cento  dell'ammontare  dei  trasferimenti
soppressi  di  cui  alla  colonna  a)  della  tabella C allegata alla
medesima  legge,  fino  alla concorrenza delle singole quote di fondo
perequativo  spettanti.  Per  l'anno  1999,  ferma restando l'entita'
complessiva  della  riduzione  nello  stesso  importo determinato per
l'anno  1998,  la  quota  di riduzione posta a carico di ogni singola
regione  e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  151.  Le  regioni  iscrivono  provvisoriamente  nei  propri bilanci
l'ammontare  presunto  del fondo perequativo indicato nella tabella C
allegata  alla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  al  netto delle
riduzioni di cui al comma 150.
  152.  Nel  1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al
comma  4  dell'articolo  3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
ridotte,  per  le  stesse  regioni, nella misura determinata al comma
150;  a  decorrere  dal 1998 per le modalita' si provvedera' d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  153.  La  misura  massima dell'addizionale regionale all'imposta di
consumo  sul  gas  metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le
utenze  esenti  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 21
dicembre  1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e'
determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.
  154.  La  misura  massima  dell'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione  prevista  dall'articolo  17  del decreto legislativo 21
dicembre  1990,  n. 398, e' elevata a lire 50 a litro. L'operativita'
di   eventuali  aumenti  erariali  per  l'accisa  sulla  benzina  per
autotrazione  e'  limitata,  nei  territori  delle  regioni a statuto
ordinario,  alla  differenza  esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente.
  155.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1997  i comuni con popolazione
inferiore  a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono
inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e   successive  modificazioni,  e  ad  essi  si  applicano  tutte  le
disposizioni  che  regolano il sistema della tesoreria unica. In sede
di  prima  applicazione  i  tesorieri  dei  comuni  non sono tenuti a
versare  nelle  contabilita'  speciali  aperte  presso  le sezioni di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  competenti  per  territorio  le
disponibilita'  liquide  dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma
eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente
tali  disponibilita'.  A  valere  sulle  suddette disponibilita' sono
tenuti  vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico
utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo  di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui.
Per  i  comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da un soggetto
diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25
febbraio  1995,  n.  77,  l'inserimento  nella  predetta tabella A e'
differito  al  giorno  successivo  alla  prima scadenza dell'incarico
affidato   al   soggetto   non   abilitato;   al   versamento   delle
disponibilita'  liquide  del  comune provvede il tesoriere abilitato,
entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
  156.  Ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000 abitanti e'
attribuito  a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6
per  cento  delle  disponibilita'  liquide  di  cui al comma 155, nei
limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.
  157.  Sono  esonerati  dall'applicazione obbligatoria degli aumenti
delle   aliquote   massime   di   imposte   e  tasse  comunali,  come
rideterminate  dalla  presente  legge, gli enti locali dissestati che
presentino   consuntivi   in  attivo,  per  due  esercizi  finanziari
consecutivi, della gestione riequilibrata.
  158.  I  contributi  sui  fondi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  sono  corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di
febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese
di  febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata puo'
essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
  159.  All'articolo  3,  comma  39,  secondo periodo, della legge 28
dicembre  1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla
parte,  riferibile  al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".
  160.  In  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo 31 del decreto
legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77, come sostituito dal decreto
legislativo  11  giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997
l'avanzo  di  amministrazione  puo'  essere  iscritto nel bilancio di
previsione  ed  essere  utilizzato anche per le spese una tantum, ivi
comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli   enti   locali  dissestati  che  hanno  adottato  il  bilancio
stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente
a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo
di  ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate
previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.
  161.  Il  comma  1  dell'articolo  117  del  decreto legislativo 25
febbraio  1995,  n.  77,  come  modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente:
"1.  L'applicazione  delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre
dal  1998.  A  tal  fine  gli  enti  locali  iscrivono  nell'apposito
intervento    di   ciascun   servizio   l'importo   dell'ammortamento
accantonato  per  i  beni  relativi,  con la seguente gradualita' del
valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
d) per il 2001 il 24 per cento del valore".
  162.  A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai
comuni  ed  alle  province  ai  sensi  dell'articolo  35  del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni,
sono  ridotti  di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono
esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
  163.  Le  regioni  e  gli  enti locali sono autorizzati a contrarre
mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti
per  la  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di
trasporto  e  dei  servizi di trasporto in gestione diretta, relativi
agli  esercizi  1995  e  1996,  e  per  il  finanziamento delle somme
occorrenti,  entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria,
per  la  ricapitalizzazione  delle aziende di trasporto costituite in
forma  di  societa'  per  azioni, quando la regione o gli enti locali
rivestono   la  posizione  di  unico  azionista  o  di  azionista  di
maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a
contrarre,  a  decorrere  dall'anno  1997,  con  istituti  di credito
diversi  dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci
ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
per  le  rispettive  tipologie  di  enti,  mutui per la copertura dei
contributi   per   l'esercizio   del  trasporto  pubblico  locale  in
adempimento  a  contratti  di  servizio  e contratti di programma che
prevedano  il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i
proventi  del  traffico  e la corrispondente riduzione, per la durata
del  mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo
al  netto  del  tasso di inflazione programmato anche in applicazione
dei  criteri  di  cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n.
1191/69  del  Consiglio,  del  26  giugno  1969,  come modificato dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
  164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri
della  fiscalita'  locale  spettanti ai comuni, alle province ed alle
comunita'   montane   sulla  base  della  legislazione  vigente  sono
attribuiti,  per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e
con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento  del  fondo  ordinario dell'importo complessivo di lire
   212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per
   cento  dei  contributi  ordinari  definitivamente  attribuiti  per
   l'anno 1995;
b) incremento  del  fondo  ordinario dell'importo complessivo di lire
   281.000  milioni,  spettante  ai  soli  enti  che  hanno subito la
   riduzione  dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del
   decreto-legge   23   febbraio   1995,   n.   41,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in
   misura  proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996
   a tale titolo;
c) incremento   del  fondo  ordinario  dell'importo  di  lire  10.000
   milioni,  da  destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850
   milioni,  alla  provincia di Forli' per lire 3.150 milioni ed alla
   provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
d) incremento  del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni
   per  l'erogazione  di  contributi  per  la  fusione  e l'unione di
   comuni,  da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo
   stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita'
   locale  di  un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per
   il  finanziamento  degli incrementi previsti dalle lettere a), b),
   c) e d).
  165. Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000 milioni
da  attribuire  ai  sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
  166.  Le  somme  dovute agli enti locali a seguito di correzione di
errori  materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo
per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte
a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.
  167.  I  capitoli  della  rubrica  3  (Servizi  del  Provveditorato
generale  dello  Stato)  dello  stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  1997  sono  ridotti  per  complessive  lire  190
miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra
i capitoli della rubrica medesima.
  168.  Il  termine  per  la deliberazione del bilancio di previsione
1997  degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E' altresi'
differito  al  28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per  i  tributi  locali e per i servizi locali relativamente all'anno
1997.  Ai  fini  della  predisposizione  del bilancio 1997 e dei suoi
allegati,  i  contributi  erariali  di  parte  corrente  ed  in conto
capitale  spettanti ai comuni, alle province, alle comunita' montane,
sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita'
previste  dal  bilancio  dello Stato e dalla legge finanziaria per il
1997  definitivamente  approvati.  In  deroga  a quanto stabilito dal
decreto   legislativo   25   febbraio   1995,  n.  77,  e  successive
modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla  base  del  bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro
mesi  e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i
regolamenti  di  contabilita'  e  i  modelli di bilancio validi per i
bilanci del 1996.
  169.  Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25
maggio  1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n.
492.
  170.  Restano  validi gli atti e provvedimenti adottati e son fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376,
8  agosto  1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre 1994, n.
676,  8  febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995,
n.  224,  3  agosto  1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre
1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.
  171.  Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e
23 ottobre 1996, n. 550.
  172.  Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici  sorti  sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155,
30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n.
452,  23  dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996,
n.  235,  1  luglio  1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 415, 23 ottobre
1996, n. 549.
  173. Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali, per
i  comuni  e  per  le province le relative giunte sono costituite dal
sindaco  o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un
numero   pari   di   assessori  determinato  nel  massimo  in  misura
proporzionale  ai  membri  del  rispettivo  consiglio  e comunque non
superiore  a 16 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
abitanti   e   nelle   citta'  metropolitane  e  nelle  province  con
popolazione superiore a due milioni di abitanti.
  174.  Le  affissioni  di  manifesti di partiti o movimenti politici
effettuate  fino  al  30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8,
ultimo  comma,  della  legge  4  aprile  1956, n. 212, possono essere
sanate  mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili
pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso
comma  ed  entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non
si  applicano  le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  175.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti  legislativi,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
finanze,  le  disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino
del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane,
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica
dell'articolo   3   del   decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive  modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi
e criteri direttivi:
a) introduzione  di  parametri  che tengano conto dei servizi forniti
   maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad essi
   per i comuni che ne sono sprovvisti;
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni
   di degrado socio-economico degli enti;
c) introduzione  di parametri per misurare gli eventuali insediamenti
   militari presenti nel territorio dell'ente;
d) introduzione    di    correttivi   ai   parametri   in   relazione
   all'incremento  della  domanda di servizi dovuta alla peculiarita'
   degli  enti  di  maggiore  dimensione  demografica e in relazione,
   altresi', alla rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione
   demografica;
e) determinazione  di  un  periodo  di riequilibrio dei trasferimenti
   erariali  tenendo  conto  del  complesso  degli  stessi  di genere
   ordinario  e  consolidato,  incrementato  dei  tributi detratti in
   precedenza  e  delle  conseguenze  derivanti  dall'applicazione di
   nuovi criteri;
f) attribuzione  delle  eventuali  maggiori  assegnazioni  annuali di
   contributi  erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza
   delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
g) definizione  di  indicatori che facciano riferimento e incentivino
   lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti;
h) parametri  che  incentivino  la  gestione  dei  servizi  in  forma
   associata  da  parte  dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
   abitanti.
  176.  Gli  schemi  dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono
trasmessi  alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'acquisizione  del parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni.
  177.  Disposizioni  integrative  e  correttive  possono essere ema-
nate, con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e
previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con
l'osservanza delle modalita' ivi indicate.
  178.  A  decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997
il  collocamento  in  ausiliaria  del  personale militare delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di
finanza,  avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio
permanente  per  raggiungimento  del  limite  di eta' previsto per il
grado rivestito.
  179.  Al  personale militare che abbia presentato domanda di revoca
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 28 settembre
1996,  n.  505,  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  180.  Restano  validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
28  settembre  1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre 1996, n.
606.
  181.  Il  pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995,
sui   trattamenti  pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
annualita',  sulla  base  degli  elenchi  riepilogativi  che gli enti
provvederanno  annualmente  ad  inviare  al Ministero del tesoro. Con
decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei
titoli  di  Stato,  ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i
criteri  di  assegnazione  dei  medesimi  sulla  base  della  vigente
normativa  agli  aventi  diritto,  anche  se residenti all'estero, da
effettuare  tramite  l'ente  previdenziale  competente.  Gli  importi
residuali   eccedenti   il  predetto  taglio  minimo  sono  liquidati
direttamente  dai  predetti  enti. L'emissione dei titoli, per l'anno
1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.
  182.  Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma
181  spetta  ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi
titolo  alla  pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996.
La   verifica   annuale  del  requisito  reddituale  per  il  diritto
all'integrazione  del trattamento e' effettuata non solo in relazione
ai  redditi  riferiti  all'anno  1983,  ma  anche  con riferimento ai
redditi  degli  anni  successivi.  Nella  determinazione dell'importo
maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli interessi e la
rivalutazione  monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora
da   rimborsarsi,  sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  della
variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai  ed  impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli
enti  ne  terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui
al comma 181.
  183.  I  giudizi  pendenti  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge  aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e
182  del  presente  articolo  sono  dichiarati  estinti d'ufficio con
compensazione  delle  spese  fra le parti. I provvedimenti giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
  184.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  le
occorrenti  variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo
1,  comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.
  185.  Con  effetto  dalla  data  del  30 settembre 1996, al fine di
incentivare   l'assunzione  di  nuovo  personale,  ai  lavoratori  in
possesso  dei  requisiti  di eta' e di contribuzione per l'accesso al
pensionamento  di  anzianita',  di  cui  alla tabella B allegata alla
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  dipendenti da imprese, puo' essere
riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al
regime  di  non  cumulabilita'  di  cui al comma 189, il passaggio al
rapporto  di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore
settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa
autorizzazione  dell'ufficio  provinciale  del lavoro e della massima
occupazione,  ferme  restando  le decorrenze dei trattamenti previste
dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma
nuovo  personale  per  una  durata  e  per  un  tempo  lavorativo non
inferiore  a  quello  ridotto  ai  lavoratori  che si avvalgono della
predetta  facolta'.  A  questi  ultimi  l'importo  della  pensione e'
ridotto   in   misura   inversamente   proporzionale  alla  riduzione
dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50
per  cento.  La somma della pensione e della retribuzione non puo' in
ogni  caso  superare  l'ammontare  della  retribuzione  spettante  al
lavoratore  che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a
tempo pieno.
  186.  L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a
tempo  parziale  di  cui  al  comma  185  deve  dare comunicazione ai
competenti  istituti  previdenziali e all'ispettorato provinciale del
lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
  187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  emanate  le  necessarie  norme
regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' appli-
cative  di  quanto  disposto al comma 185 nei confronti del personale
delle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito
delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di
nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.
  188.   Continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla
previgente  normativa  in materia di cumulo per i lavoratori pubblici
che   avevano   presentato  domanda  di  collocamento  a  riposo  per
anzianita'  entro  il  28  settembre  1994 e la cui domanda era stata
regolarmente  accolta.  I  lavoratori pubblici che abbiano presentato
domanda  di  pensionamento  di anzianita' prima del 30 settembre 1996
possono  revocare  la domanda conservando comunque la precedente sede
di  lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale
di  cui  ai  commi  da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  189.  Con  effetto  sui  trattamenti liquidati dalla data di cui al
comma  185,  le  pensioni  di  anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive,  nonche'  i  trattamenti  anticipati di anzianita' delle
forme  esclusive  della  medesima, non sono cumulabili, limitatamente
alla  quota  liquidata  con  il  sistema  retributivo, con redditi da
lavoro  di  qualsiasi  natura  e il loro conseguimento e' subordinato
alla   risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.  A  tal  fine  trovano
applicazione  le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo
10  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori
che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero
che  hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di
35  anni,  quest'ultimo  unitamente  a  quello anagrafico di 52 anni,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui alla previgente
normativa.  Il  regime  previgente  continua  ad applicarsi anche nei
confronti  di  coloro  che si pensionano con 40 anni di contribuzione
ovvero     con    l'anzianita'    contributiva    massima    prevista
dall'ordinamento  di  appartenenza,  nonche'  per le eccezioni di cui
all'articolo   10   del   decreto-legge  28  febbraio  1986,  n.  49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
  190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  le  pensioni  di anzianita' a carico
dell'assicurazione  generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non
sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro
autonomo,  fino  a  concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che
alla  data  del  30  settembre  1996 sono titolari di pensione ovvero
hanno  maturato  il  requisito  contributivo di 35 anni, unitamente a
quello   anagrafico   di   55   anni,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui alla previgente normativa.
  191.  L'assunzione  di  personale  di  cui  ai commi 185 e 192 deve
risultare  ad  incremento  delle  unita' effettivamente occupate alla
data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato
al  netto  delle  diminuzioni  intervenute  nell'anno  precedente  il
pensionamento.
  192.  Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta' e
di   contribuzione  per  l'accesso  al  pensionamento  di  anzianita'
indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spetta,  ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento
dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non
superiore  all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui
contributi  dovuti  pari  a 10 punti percentuali, a condizione che il
lavoratore  autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186 del
presente  articolo,  una  o piu' unita' anche a tempo parziale per un
orario  non  inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro,
ovvero  che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di
cui  al  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   28   novembre   1996,  n.  608,  per
regolarizzare  posizioni  lavorative  non  conformi  ai  contratti di
categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'.
  193.  All'articolo  9-bis  del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Salvo  quanto  disposto  dai  commi seguenti, dalla retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche
con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro
nei  confronti  del  lavoratore,  a  finanziamento  di  casse, fondi,
gestioni  o  forme assicurative previsti da contratti collettivi o da
accordi  o  da  regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
integrative  previdenziali  o assistenziali a favore del lavoratore e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione  si  applica  anche  ai  periodi  precedenti  la data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto;
tuttavia  i  versamenti  contributivi  sulle predette contribuzioni e
somme  restano  salvi  e  conservano  la loro efficacia se effettuati
anteriormente  alla data di entrata in vigore della medesima legge di
conversione".
  194.  Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al
30  giugno  1991,  in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3,
commi  9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro,
per  i  periodi  per  i  quali  non  abbiano  versato i contributi di
previdenza  ed  assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 1 giugno 1991, n. 166,
come  sostituito  dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al
pagamento  dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento
sui   predetti   contributi   e   somme,   da  devolversi,  ai  sensi
dell'articolo  9-bis,  comma  2,  del  predetto  decreto-legge,  alle
gestioni  pensionistiche  di  iscrizione  del lavoratore, senza oneri
accessori.  Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali
consecutive  di  eguale importo, la prima delle quali avente scadenza
il  20  del  mese  successivo  a  quello  di  entrata in vigore della
presente  legge,  con  le  modalita' che saranno stabilite dagli enti
previdenziali.  Qualora  nel  corso della rateizzazione intervenga la
cessazione  dell'azienda,  le  rate  residue devono essere saldate in
unica  soluzione.  Il  contributo  dovuto ai sensi del presente comma
puo'  essere  imputato  in  parti  uguali  al  conto  economico degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
  195.  Le  disposizioni  del  comma  194  non  si  applicano  per  i
contributi  versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e  delle  agenzie  marittime  di  cui  all'articolo  1,  comma 4, del
decreto-legge  1  marzo  1985,  n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
  196.  A  decorrere  dal  primo  gennaio  1997, ai fini della tutela
previdenziale  i  soggetti  iscritti  all'albo  di cui all'articolo 5
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di
mandatari    sono   iscritti   all'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali,  previa  istituzione  di  apposita evidenza contabile in
seno  alla  gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
  197.  Rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del comma 196 anche
coloro  che  cooperano  con  i  soggetti  ivi indicati in qualita' di
collaboratori  familiari  ai  sensi  dell'articolo 230-bis del codice
civile.
  198.  Ai  soggetti che svolgono attivita' in qualita' di praticanti
promotori  finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB
n.  5388/91,  e'  consentito,  all'atto  dell'iscrizione all'INPS, di
procedere  al  riscatto  degli anni di praticantato secondo modalita'
determinate  con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, nel rispetto del
principio di corrispettivita'.
  199.  I  soggetti  di  cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni
contributive  presso  l'INPS  anteriore  al  1992,  sono  ammessi,  a
copertura  del  periodo  compreso  fra  il  1  gennaio  1992 ed il 31
dicembre  1996,  al  versamento  dei  contributi per i periodi in cui
hanno  espletato  le attivita' previste ai medesimi commi. I predetti
contributi  non  sono  gravati  da  sanzioni  e da interessi e per il
pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore
a  trentasei  rate  mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8
per  cento  annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  200.  Eventuali  contributi comunque versati per periodi precedenti
il  31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge
9  marzo  1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui
al comma 196.
  201.   La   composizione   del   comitato   amministratore  di  cui
all'articolo  35  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un
membro  in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato
dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
  202.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22
luglio  1966,  n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
estesa  ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi
le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
  203.  Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo  di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attivita'  commerciali  di  cui  alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano  titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere
   dal   numero   dei   dipendenti,  siano  organizzate  e/o  dirette
   prevalentemente   con  il  lavoro  proprio  e  dei  componenti  la
   famiglia,  ivi  compresi  i  parenti  e  gli affini entro il terzo
   grado,  ovvero  siano  familiari  coadiutori  preposti al punto di
   vendita;
b) abbiano  la  piena  responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti
   gli  oneri  ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
   non  e'  richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di
   vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino  personalmente  al  lavoro  aziendale con carattere di
   abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze
   o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
  204.  I  familiari  coadiutori  preposti al punto di vendita devono
essere  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui all'articolo 9 della
legge 11 giugno 1971, n. 426.
  205.  Sono  altresi' compresi nell'ambito di applicazione dei commi
da  185  a  216  i  soggetti  che  esercitino  le  attivita'  di  cui
all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
  206.  L'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed  i  superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e' estesa
ai  parenti  ed  affini  entro  il terzo grado che non siano compresi
nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo 3 della predetta legge e
che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
  207.  I  soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia  e  i  superstiti  degli  esercenti  attivita'  commerciali
diviene  obbligatoria  per  effetto  del  presente  articolo  possono
chiedere  l'iscrizione  con  effetto  retroattivo  nei  limiti  della
prescrizione.  L'eventuale  regolarizzazione  del  periodo  pregresso
comporta  il  versamento di contributi gia' previsti per i rispettivi
anni   di  competenza  secondo  le  modalita'  fissate  dal  comitato
amministratore  di  cui  all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n.
88.  Sull'ammontare  del  debito  contributivo  complessivo  non sono
dovuti  oneri  accessori,  fatti  salvi gli interessi legali. Per gli
stessi  soggetti  e'  ammessa,  altresi',  la  facolta' di riscattare
periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
  208.  Qualora  i  soggetti  di  cui  ai precedenti commi esercitino
contemporaneamente,   anche  in  un'unica  impresa,  varie  attivita'
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  sono  iscritti
nell'assicurazione  prevista  per  l'attivita'  alla quale gli stessi
dedicano   personalmente   la  loro  opera  professionale  in  misura
prevalente.  Spetta  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale
decidere    sulla    iscrizione   nell'assicurazione   corrispondente
all'attivita'   prevalente.   Avverso  tale  decisione,  il  soggetto
interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento,  al  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto, il
quale  decide  in  via  definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche.
  209.  E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8
agosto 1995, n. 335.
  210.  Dopo  il  comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente:
"4-bis.  Le  trattenute  delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi  da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
enti  previdenziali  sulla base della dichiarazione dei redditi che i
pensionati  prevedono  di  conseguire nel corso dell'anno. A tal fine
gli  interessati  sono  tenuti  a  rilasciare  all'ente previdenziale
competente  apposita  dichiarazione.  Le trattenute sono conguagliate
sulla  base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti,
rilasciata  dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".
  211.  All'articolo  10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di
pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma
4,  sono  tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una
somma  pari  all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui
si  riferisce  la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata
dall'ente  previdenziale  competente sulle rate di pensione dovute al
trasgressore".
  212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro
autonomo  di  cui  all'articolo  49,  comma  1, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,
hanno  titolo  ad  addebitare  ai  committenti,  con  effetto  dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
per  cento  dei  compensi  lordi.  Il  versamento  e' effettuato alle
seguenti scadenze:
a) entro  il  31  maggio  di  ciascun anno, un acconto del contributo
   dovuto,  nella  misura corrispondente al 40 per cento dell'importo
   dovuto   sui   redditi   di   lavoro   autonomo  risultanti  dalla
   dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
b) entro  il  30  novembre di ciascun anno, un acconto del contributo
   dovuto  nella  misura  corrispondente al 40 per cento dell'importo
   dovuto   sui   redditi   di   lavoro   autonomo  risultante  dalla
   dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto
   per  il  periodo  compreso  tra  il  1  gennaio  ed il 31 dicembre
   dell'anno precedente.
  213.  Qualora  all'atto  della  determinazione  del saldo di cui al
comma   212,  lettera  c),  risultano  gia'  versate  all'INPS  somme
superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma,
l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati   nell'anno   successivo.   Su  richiesta  l'eccedenza  e'
restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
nella  misura  e  secondo le modalita' stabilite dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  214.  Per  l'anno  1996,  i  versamenti  a titolo di acconto devono
essere   effettuati   sulla  base  dei  redditi  dichiarati  ai  fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per l'anno 1995,
rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze
dell'obbligo  di  cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n.
335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati
e  iscritti  a  forme  pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per
coloro  che  risultano  non  iscritti alle predette forme; per questi
ultimi  resta  ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del
contributo  dovuto  in  relazione ai compensi corrisposti nei mesi di
aprile  e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di
cui  al  comma  212,  lettera  b),  e' fissata al 31 gennaio 1997; il
versamento  a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere
calcolato  escludendo  i compensi relativi a fatture emesse fino alle
date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi
successivi.
  215.  Il  versamento di cui ai commi precedenti e' effettuato entro
il  limite  del  massimale  contributivo annuo di cui all'articolo 2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.
  216.  Restano  validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
30 settembre 1996, n. 508.
  217.  I  soggetti  che non provvedono entro il termine stabilito al
pagamento  dei  contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed  assistenziali,  ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, sono tenuti:
a) nel  caso  di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi,
   il  cui  ammontare  e'  rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
   obbligatorie,  al  pagamento  di  una somma aggiuntiva, in ragione
   d'anno,   pari  al  tasso  dell'interesse  di  differimento  e  di
   dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,
   n.  402,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 settembre
   1981,   n.   537,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
   maggiorato  di  tre  punti;  la  somma  aggiuntiva non puo' essere
   superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non
   corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in   caso   di   evasione   connessa  a  registrazioni  o  denunce
   obbligatorie  omesse  o  non  conformi  al  vero, oltre alla somma
   aggiuntiva  di  cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione,
   una  tantum,  da  graduare secondo criteri fissati con decreto del
   Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
   Ministro  del tesoro, in relazione alla entita' dell'evasione e al
   comportamento  complessivo  del  contribuente, da un minimo del 50
   per  cento  ad  una  massimo  del 100 per cento di quanto dovuto a
   titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione
   debitoria  sia  effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
   richieste  da  parte  degli  enti impositori, e comunque entro sei
   mesi  dal  termine  stabilito  per  il  pagamento dei contributi o
   premi,  la  sanzione  di cui alla presente lettera e' dovuta nella
   misura del 30 per cento, sempreche' il versamento dei contributi o
   premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
  218.  Nei  casi  di  mancato  o ritardato pagamento di contributi o
premi  derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo   contributivo,  successivamente  riconosciuto  in  sede
giudiziale  o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi
o   premi   sia  effettuato  entro  il  termine  fissato  dagli  enti
impositori,  si  applica  una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in
misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e  successive  modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non
puo'  essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
  219.  Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche'
gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e
della  maggiorazione  di  cui  al  comma  217 nonche' degli interessi
legali.
  220.  Nelle  ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento
integrale  dei  contributi  e  spese, la somma aggiuntiva puo' essere
ridotta  ad  un  tasso  annuo  non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
  221.  In  caso  di  omesso  o ritardato versamento dei contributi o
premi  da  parte  di  enti  non  economici  e  di  enti, fondazioni e
associazioni  non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta
fino  ad  un  tasso  non  inferiore  a quello degli interessi legali,
secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o
l'omissione  siano  connessi alla documentata ritardata erogazione di
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
  222.  Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto
previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai
commi   precedenti,   sono   estinte  le  obbligazioni  per  sanzioni
amministrative  di  cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
  223.  I  pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed
accessori  a  favore  degli  enti  gestori  di  forme obbligatorie di
previdenza  ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
  224.  All'articolo  3  del  decreto-legge  29  marzo  1991, n. 103,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il
comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.  L'importo  delle  somme  aggiuntive  e  della maggiorazione puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, sentiti gli enti
impositori,  fino  alla misura degli interessi legali, nelle seguenti
ipotesi:
a) nei  casi  di  mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
   derivanti   da   oggettive   incertezze  connesse  a  contrastanti
   orientamenti  giurisprudenziali  o amministrativi sulla ricorrenza
   dell'obbligo  contributivo  successivamente  riconosciuto  in sede
   giudiziale   o   amministrativa   in  relazione  alla  particolare
   rilevanza  delle  incertezze  interpretative  che hanno dato luogo
   alla  inadempienza  e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
   contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato
   all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi
   negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per  le  aziende  in  crisi  per  le  quali siano stati adottati i
   provvedimenti  previsti  dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla
   legge  5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
   n.  26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
   n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i
   casi  di  crisi,  riconversione  o  ristrutturazione aziendale che
   presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione
   alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva
   del  settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a
   quelli  stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge
   n.  223  del  1991, con riferimento alla concessione per i casi di
   crisi   aziendali,   di   ristrutturazione,   riorganizzazione   o
   conversione aziendale.
2.  Nei  casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale
puo'  disporre  anche  l'estinzione  della  obbligazione per sanzioni
amministrative   connesse  con  la  denuncia  ed  il  versamento  dei
contributi o dei premi.
3.  In  attesa  dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al comma 1, i
soggetti  che  abbiano  avanzato  al  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  ed  agli  enti impositori motivata e documentata
istanza  per  ottenere  la  riduzione  ivi  prevista,  procedono alla
regolarizzazione  contributiva  mediante  la  corresponsione,  in via
provvisoria  e  salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura
degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data
di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non
sia  intervenuto  il predetto decreto, gli enti impositori provvedono
all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".
  225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge
30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29  febbraio  1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto- legge 4
ottobre  1935,  n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile   1936,   n.   1155,  ed  ogni  altra  disposizione  di  legge
incompatibile con il presente articolo.
  226.  I  soggetti  tenuti  al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali  ed  assistenziali,  debitori  per  contributi omessi o
pagati  tardivamente  relativi a periodi contributivi maturati fino a
tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione
debitoria  nei  confronti  degli  enti  stessi  presso  gli sportelli
unificati  di  cui  all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991,  n.  412,  come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15
gennaio  1993,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di
quanto  dovuto  a  titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in
luogo  delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per
cento  annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei
premi complessivamente dovuti.
  227.  La  regolarizzazione  puo'  avvenire,  secondo  le  modalita'
fissate  dagli  enti  impositori,  anche  in  trenta  rate bimestrali
consecutive  di uguale importo, la prima delle quali da versare entro
il  31  marzo  1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi
pari  all'8  per  cento  annuo  e'  calcolato applicando al debito il
coefficiente  indicato  alla  colonna 4 della tabella 2 allegata alla
presente legge.
  228.  I  soggetti  che  hanno provveduto al versamento della prima,
della  seconda  e  della  terza  rata  del  condono  previdenziale ed
assistenziale  di  cui  all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre
1996,  n.  499,  alle  scadenze, gia' previste dal citato articolo 3,
comma  3,  rispettivamente,  del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e
del   30   settembre   1996,   hanno   facolta'   di  procedere  alla
regolarizzazione,  per  la  parte  residua  del  debito,  secondo  le
disposizioni  di  cui  ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti
modalita'  e  con  la  maggiorazione degli interessi dell'8 per cento
annuo  sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente
dal  30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con
il  versamento  della quarta rata, di importo uguale alle precedenti,
da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore
a  lire  1  miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997
ed  entro  il  31  maggio  1997; per debiti di importo superiore ai 5
miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il  30  novembre  1996,  entro  il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo
1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire
con  il  versamento  delle  rimanenti  rate,  di  uguale  importo, da
pagarsi,  rispettivamente,  entro  il  30  novembre 1996, entro il 31
gennaio  1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro
il  31  luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre
1997,  entro  il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
  229.  I  soggetti  che  hanno  provveduto  al versamento delle rate
scadenti   nel   corso   dell'anno  1996,  in  relazione  al  condono
previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 511, hanno facolta' di estinguere la parte residua
del  debito  secondo  le modalita' previste al comma 227 ovvero in 23
rate  quadrimestrali  consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con
la   maggiorazione   dell'interesse  dell'8  per  cento  annuo  sulla
rateizzazione per il periodo di differimento.
  230.  La  regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti  da  leggi
speciali  in  materia  di  versamento  di  contributi e di premi e le
obbligazioni  per  sanzioni  amministrative,  e  per ogni altro onere
accessorio,  connessi con le violazioni delle norme sul collocamento,
nonche'  con  la  denuncia  e  con il versamento dei contributi o dei
premi  medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo
unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In
caso  di  regolarizzazione  non  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo  6,  commi  9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.  I  provvedimenti  di  esecuzione  in corso, in qualsiasi fase e
grado,  sono  sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e
subordinatamente  al  puntuale pagamento delle somme determinate agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
  231.  Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi
dell'articolo  18,  commi  da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85,
dell'articolo  4,  comma  8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,
dell'articolo  4,  comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232,
dell'articolo  4,  comma  9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,
dell'articolo  4,  comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416,
dell'articolo  4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515,
dell'articolo  5,  comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40,
dell'articolo  3  del  decreto-legge  24  settembre  1996,  n. 499, i
versamenti  tardivi  delle  rate  dovute, successive alla prima, sono
considerati  validi,  ancorche'  sia  stato  omesso  il versamento di
talune  di  dette  rate,  se  i  soggetti  interessati  abbiano  gia'
provveduto,  ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a versare,
secondo  le  modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella
misura  dell'8  per  cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
  232.  I  crediti  di  importo  non  superiore  a  lire  50.000  per
contributi  o  premi  dovuti  agli enti pubblici che gestiscono forme
obbligatorie  di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data
del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed
alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
  233.  Restano  validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538.
  234.  Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la
disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge   9   marzo   1989,  n.  88.  A  far  tempo  da  tale  data  la
classificazione   dei   datori   di  lavoro  deve  essere  effettuata
esclusivamente  sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal
predetto  articolo  49.  Restano  comunque  validi  gli inquadramenti
derivanti  da  leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione
emanati  ai  sensi  dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88  del  1989,  e'  fatta  salva la possibilita' di mantenere, per il
personale  dirigente  gia'  iscritto  all'INPDAI, l'iscrizione presso
l'ente  stesso.  Con  la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
percentuali  l'aliquota  contributiva  di  finanziamento dovuta dagli
iscritti  alla  gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del
1989.
  235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come  sostituito  dall'articolo  16, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"3.  La  prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro
che  siano  cessati  dal  servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre
1986;  entro  il  1996  per coloro che siano cessati dal servizio nel
biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che
siano  cessati  dal  servizio  nel biennio 1 gennaio 1989-31 dicembre
1990;  entro  il  1999  per coloro che siano cessati dal servizio nel
biennio  1  gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro
che  siano  cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30
novembre 1994".
  236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come  sostituito  dall'articolo  16, comma 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"1.  L'onere  complessivo  derivante  dall'attuazione  della presente
legge  e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400
miliardi  per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in
lire  1.090  miliardi  per  l'anno  1997,  in lire 2.020 miliardi per
l'anno  1998,  in  lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180
miliardi  per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2001".
  237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di
coloro  che  abbiano  compiuto  l'eta' di settantatre anni alle rela-
tive  date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23
dicembre  1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente
un   reddito   imponibile  IRPEF  pari  o  inferiore  al  doppio  del
trattamento   minimo   INPS,   ovvero  abbiano  avanzato  domanda  di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave
stato  di  salute  da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti
dagli enti obbligati alla riliquidazione.
  238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il
contributo  a  carico  degli  enti  datori  di  lavoro degli iscritti
all'Istituto    nazionale    di    previdenza    per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica,  gestioni  Cassa  per  le pensioni ai
dipendenti  degli  enti  locali,  Cassa  per le pensioni ai sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate  e  Cassa  per  le  pensioni agli ufficiali giudiziari, e'
elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.
  239.  Con  la  stessa  decorrenza  di  cui al comma 238 le aliquote
contributive  dovute  dai  lavoratori  dipendenti iscritti alle Casse
pensioni  di  cui  al  medesimo comma 238 sono stabilite nella misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  240.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996,
il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di
quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al
23,80   per   cento   della   retribuzione   imponibile.   L'aliquota
contributiva   a  carico  dei  lavoratori  dell'Ente  poste  italiane
iscritti   all'Istituto  postelegrafonici  e'  fissata  nella  misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad
applicarsi  il  disposto  dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.
  242.   Il   contributo   obbligatorio   per   il  credito  previsto
dall'articolo  37,  secondo  comma,  del  testo  unico  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e'
pari   allo   0,35   per  cento  della  retribuzione  contributiva  e
pensionabile  determinata  ai  sensi  dell'articolo  2, commi 9 e 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  243.  I  dipendenti  iscritti alle Casse pensioni gia' amministrate
dalla  Direzione  generale  degli  istituti di previdenza e confluite
nell'INPDAP  sono  iscritti  per  le  sole  prestazioni creditizie al
"Fondo  di  previdenza  e  credito" di cui all'articolo 32 del citato
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1032,  e  obbligati al versamento del contributo
indicato al comma 242.
  244.   Nei  confronti  dei  dipendenti  di  cui  al  comma  243  le
prestazioni  erogate  dal "Fondo di previdenza e credito" sono quelle
stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
  245.  E'  istituita  presso  l'INPDAP  la  gestione  unitaria delle
prestazioni  creditizie  e  sociali  agli  iscritti.  Con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.
  246.  Il  contributo  per  il "Fondo credito" dovuto dai dipendenti
dell'Ente  poste  italiane  iscritti all'Istituto postelegrafonici e'
stabilito  nella  misura  dello  0,35  per  cento  e si applica sulla
retribuzione imponibile indicata al comma 242.
  247.  Le  disposizioni  contenute  nei commi 242, 243 e 246 trovano
applicazione  a  decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre
1996.
  248.  Gli invalidi civili titolari di indennita' di accompagnamento
o  chi  ne  ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun
anno,  a presentare alla prefettura, al comune o all'unita' sanitaria
locale del territorio, una dichiarazione di responsabilita', ai sensi
della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno
di  uno  stato  di  ricovero  in  istituto e in caso affermativo se a
titolo  gratuito,  ai  fini  dell'articolo  1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18.
  249.  Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili
titolari  dell'assegno  mensile di cui all'articolo 13 della legge 30
marzo  1971,  n.  118,  sono  tenuti a presentare alle prefetture, al
comune  o  all'unita'  sanitaria  locale  competente  per territorio,
analoga  dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle
liste  speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2
aprile 1968, n. 482.
  250.  Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su
apposito  modello  determinato  dal Ministro dell'interno con proprio
decreto.
  251.  La  mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi
248  e  249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica
della  sussistenza  delle  condizioni  di cui ai medesimi commi 248 e
249.
  252.  In  caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare
del  beneficio  e'  obbligato  alla  restituzione  di  tutte le somme
indebitamente  percepite,  oltre agli interessi legali maturati sulle
stesse.
  253.  Nel  caso  in  cui  sia  stata  accertata l'insussistenza del
diritto  all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato o
i  suoi  aventi  causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente
percepiti  a  decorrere  dalla  data  in  cui  avrebbe  dovuto essere
presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
  254.  I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati,
entro   il   31  marzo  1997,  a  presentare  in  sostituzione  della
dichiarazione  di  responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e 249 un
certificato  medico.  Il certificato e' valido per tutta la durata in
vita dei soggetti interessati.
  255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva
il  termine  per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 e' fissato
al dodicesimo mese dalla nascita.
  256.  Per  gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di
autocertificare  responsabilmente,  e' fatto obbligo di presentare la
dichiarazione  di  responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e 249 ai
rispettivi   tutori   o  rappresentanti,  qualora  siano  interdetti,
inabilitati  o  minori  di  eta', ovvero di presentare un certificato
medico.
  257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili,
i  ciechi  ed  i  sordomuti  assunti al lavoro ai sensi della legge 2
aprile  1968,  n.  482,  direttamente per assunzione nominativa o per
assunzione  numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al
loro  datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai sensi
della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, relativa alla sussistenza dei
requisiti  per  l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta
dichiarazione  determina  l'immediato  accertamento della sussistenza
dei  citati  requisiti  da parte della Direzione generale dei servizi
vari  e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si
accerti  l'insussistenza  dei  requisiti,  il  rapporto  di lavoro e'
risolto  di  diritto  a decorrere dalla data di accertamento da parte
della medesima Direzione.
  258.  Le  disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che  disciplinano  le  materie  di  cui ai commi da 248 a 259 secondo
quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti  e dalle relative norme di
attuazione.
  259.  Dopo  l'articolo  9  della  legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
inserito il seguente:
"Art.  9-bis.  -  (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1. Le
condizioni  di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o
criminali  e  agli  ambienti  delinquenziali,  di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti
dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".
  260.  Nei  confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni  pensionistiche  o  quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti  di  famiglia  nonche'  rendite,  anche  se  liquidate in
capitale,  a  carico  degli enti pubblici di previdenza obbligatoria,
per  periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
dell'indebito  qualora  i  soggetti  medesimi  siano percettori di un
reddito  personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o
inferiore a lire 16 milioni.
  261.  Qualora  i  soggetti  che  hanno  indebitamente  percepito  i
trattamenti  di  cui  al  comma  260  siano  percettori di un reddito
personale  imponibile  IRPEF  per  l'anno 1995 di importo superiore a
lire  16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti
di un quarto dell'importo riscosso.
  262.  Il  recupero  e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla
pensione  in  misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo e'
recuperato   ratealmente   senza   interessi   entro   il  limite  di
ventiquattro  mesi.  Tale  limite  puo'  essere  superato  al fine di
garantire  che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non sia
superiore al quinto della pensione.
  263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
  264.  Le  disposizioni  di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano
anche  nei  confronti  dei soggetti che hanno percepito indebitamente
somme  a  titolo  di  pensioni  di guerra, ovvero a titolo di assegni
accessori  delle  medesime, per periodi anteriori al 1 novembre 1996.
Sono  fatti  salvi  i  provvedimenti  di revoca emanati, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in base alla precedente
disciplina  ed  i  provvedimenti  di  recupero  in corso. E' altresi'
escluso  che  le  piu'  favorevoli  disposizioni della presente legge
possano   applicarsi   nei   casi   in  cui  vi  sia  dolo  da  parte
dell'interessato.  La  rateazione  del  recupero e' definita ai sensi
dell'articolo  3,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1955,  n.  1544,  entro il periodo massimo di
cinque anni.
  265.  Qualora  sia  riconosciuto  il  dolo  del  soggetto che abbia
indebitamente  percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di
guerra,  il  recupero  di  cui  ai  commi  260,  261  e 264 si esegue
sull'intera somma.
  266.  Le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  prestazioni sia
pecuniarie,  sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano,
entro   il   30  giugno  1997,  accertamenti  sulla  persistenza  dei
presupposti  per  la  concessione  del  beneficio.  Le verifiche sono
ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
  267.  All'articolo  3  del  testo  unico  approvato con decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1032,  come
modificato  dall'articolo  7  della  legge 29 aprile 1976, n. 177, e'
aggiunto il seguente comma:
"All'iscritto  al  Fondo  di  previdenza  per  il  personale civile e
militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di
qualifica,  di  carriera  o  di  amministrazione  senza  soluzione di
continuita',  e  che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere
iscritto  al  Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata
al periodo complessivo di servizio prestato".
 
          AVVERTENZA:
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  del  31  gennaio  1997  si   procedera'   alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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