Legge Ordinaria n. 668 del 31/12/1996 G.U. n. 305 del 31 Dicembre 1996
Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all' estero
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto  alla  scadenza  prevista
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 25 luglio 1996, n. 391. Tali elezioni
dovranno tenersi nel mese di giugno dell'anno 1997.
  2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero  restano  in
carica   fino   all'entrata   in   funzione   dei   nuovi   Comitati.
Conseguentemente e' prorogata la durata  in  carica  dei  membri  del
Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5
della legge 6 novembre 1989, n. 368.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo ed all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  n.  288  del
          1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 391 del
          1996, recante rinvio della data delle elezioni dei Comitati
          degli   italiani   all'estero,   nonche'  disposizioni  sui
          contributi  per  spese  elettorali  relative   al   rinnovo
          dell'assemblea regionale siciliana, e' il seguente:
             "Art. 1 (Elezioni dei COMITES)). - 1. Le elezioni per il
          rinnovo  dei  Comitati  degli italiani all'estero (COMITES)
          sono rinviate rispetto  alla  scadenza  prevista  ai  sensi
          degli  articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e
          dovranno tenersi nel mese di marzo 1997.
             2. I componenti dei Comitati degli  italiani  all'estero
          restano  in  carica  fino all'entrata in funzione dei nuovi
          Comitati.   Conseguentemente  e'  prorogata  la  durata  in
          carica  dei  membri  del  Consiglio generale degli italiani
          all'estero ai sensi dell'art.  5  della  legge  6  novembre
          1989, n. 368".
             -  Il  testo  dell'art.  5  della legge n. 368 del 1989,
          recante istituzione del Consiglio generale  degli  italiani
          all'estero, e' il seguente:
             "Art.  5. - 1. I membri del CGIE rimangono in carica per
          una durata equivalente a quella  prevista  per  i  Comitati
          dell'emigrazione  italiana (COEMIT) e possono essere eletti
          o nominati per non piu' di due mandati consecutivi.
             2. I membri del CGIE decadono dalla carica  qualora  non
          partecipino,  senza  giustificato  motivo,  a  piu'  di due
          sedute plenarie consecutive del Consiglio,  ovvero,  quando
          si  tratta  di  membri  in  rappresentanza  delle comunita'
          italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese
          per il quale sono stati designati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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