Legge Ordinaria n. 672 del 31/12/1996 G.U. n. 2 del 3 Gennaio 1997
Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515
  1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le  seguenti
modifiche:
    a)  all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve
essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre  mesi  dalla
proclamazione";
    b)  all'articolo  7,  comma  7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il termine di  tre  mesi  decorre  dalla  data  dell'ultima
proclamazione";
    c) all'articolo 14 e' abrogato il comma 5;
    d)  all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", e'
inserita la seguente: "regionale";
    e) all'articolo 15, comma 8, primo  periodo,  sono  soppresse  le
parole: "proclamato eletto".
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  7,  commi 6 e 7, della legge 10
          dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali
          per l'elezione alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica), cosi' come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
             "Art. 7 (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei
          candidati). - 1.-5. (Omissis).
            6.  La  dichiarazione  di  cui  all'art.  2, primo comma,
          numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441,  deve  essere
          trasmessa  entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al
          Presidente  della  Camera  di  appartenenza,  al   Collegio
          regionale  di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne
          cura la pubblicita'. Oltre alle  informazioni  previste  da
          tale  legge,  alla  dichiarazione  deve  essere allegato un
          rendiconto relativo ai contributi  e  servizi  ricevuti  ed
          alle   spese  sostenute.  Vanno  analiticamente  riportati,
          attraverso   l'indicazione   nominativa,   anche   mediante
          attestazione  del  solo  candidato,  i contributi e servizi
          provenienti dalle persone fisiche, se di importo  o  valore
          superiore  ai  10  milioni  di lire, e tutti i contributi e
          servizi  di  qualsiasi  importo  o  valore  provenienti  da
          soggetti  diversi.  Vanno inoltre allegati gli estratti dei
          conti   correnti   bancario   ed   eventualmente    postale
          utilizzati.  Il  rendiconto e' sottoscritto dal candidato e
          controfirmato  dal  mandatario,   che   ne   certifica   la
          veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate.
             7.  Alla  trasmissione al Collegio regionale di garanzia
          elettorale della dichiarazione  di  cui  al  comma  6  sono
          tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi
          decorre dalla data dell'ultima proclamazione".
             -  Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 515/1993,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 14 (Pubblicita' e controllo delle spese elettorali
          dei  candidati).  -  1.  Il  Collegio regionale di garanzia
          elettorale di cui all'art. 13 riceve le dichiarazioni  e  i
          rendiconti di cui all'art. 7 e ne verifica la regolarita'.
             2.  Le  dichiarazioni  e  i  rendiconti  depositati  dai
          candidati sono liberamente consultabili presso  gli  uffici
          del  Collegio.  Nel  termine  di  centoventi  giorni  dalle
          elezioni qualsiasi elettore  puo'  presentare  al  Collegio
          esposti   sulla   regolarita'  delle  dichiarazioni  e  dei
          rendiconti presentati.
             3.  Le  dichiarazioni  e  i  rendiconti  si  considerano
          approvati   qualora   il   Collegio   non  ne  contesti  la
          regolarita' all'interessato entro centottanta giorni  dalla
          ricezione.
             4.   Qualora  dall'esame  delle  dichiarazioni  e  della
          documentazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 6,  e
          da ogni altro elemento emergano irregolarita', il Collegio,
          entro  il  termine di cui al comma 3 del presente articolo,
          le contesta all'interessato che ha facolta'  di  presentare
          entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
             5. (Abrogato dalla presente legge)".
             - Per il testo dell'intero art. 15 della citata legge n.
          515/1993, come modificato dal presente articolo, si veda in
          nota all'art. 2.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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