Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 672 del 31/12/1996 G.U. n. 2 del 3 Gennaio 1997
Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali
Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla proclamazione"; b) all'articolo 7, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione"; c) all'articolo 14 e' abrogato il comma 5; d) all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", e' inserita la seguente: "regionale"; e) all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "proclamato eletto".
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7 (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati). - 1.-5. (Omissis). 6. La dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate. 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione". - Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 515/1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 14 (Pubblicita' e controllo delle spese elettorali dei candidati). - 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'art. 7 e ne verifica la regolarita'. 2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore puo' presentare al Collegio esposti sulla regolarita' delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. 3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarita' all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. 4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarita', il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facolta' di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. 5. (Abrogato dalla presente legge)". - Per il testo dell'intero art. 15 della citata legge n. 515/1993, come modificato dal presente articolo, si veda in nota all'art. 2.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)