Legge Ordinaria n. 676 del 31/12/1996 G.U. n. 5 dell'8 Gennaio 1997 (suppl.ord.)
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1
        (Delega per l'emanazione di disposizioni integrative
     della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

  1.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad emanare, entro
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative della
legislazione  in  materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  specificare  le  modalita'  di trattamento dei dati personali
utilizzati  a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto
dei  principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata
il   23   settembre   1983   dal  Consiglio  d'Europa,  e  successive
modificazioni,  con  particolare  riferimento  alla durata della loro
conservazione  ed  alle  garanzie adeguate prescritte dalla normativa
comunitaria  riguardo  ai  dati  raccolti per scopi diversi da quelli
statistici,  storici  o  scientifici e successivamente conservati per
tali, diverse, finalita';
    b)  garantire  la  piena  attuazione  dei principi previsti dalla
legislazione  in  materia  di  dati personali nell'ambito dei diversi
settori  di  attivita',  nel  rispetto  dei  criteri  direttivi e dei
principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni
adottate dal Consiglio d'Europa:
1)  n.  R. (81)1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e
successive modificazioni;
2)  n.  R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini
di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di
sicurezza sociale;
4)  n.  R.  (89)  2,  del  18  gennaio  1989, sui dati utilizzati per
finalita' di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali
utilizzati per finalita' di pagamento e di altre operazioni connesse;
6)  n.  R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi
dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7)  n.  R.  (95)  4,  del  7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati
personali   nel   settore   dei  servizi  di  telecomunicazione,  con
particolare riguardo ai servizi telefonici;
    c)  razionalizzare  il  trattamento  economico  del personale del
Garante  per  la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento  dei  dati  personali  in  relazione  a  quello  previsto
dall'ordinamento  per  ogni  altra  Autorita'  di garanzia secondo il
tendenziale  criterio  dell'uniformita'  a parita' di responsabilita'
costituzionale;
    d)  individuare  i presupposti per l'attribuzione di un numero di
identificazione  personale,  ivi compreso il codice fiscale, e per il
trattamento  del  medesimo  e  delle  informazioni  ad esso connesse,
nonche'  per  il collegamento con altri dati, sentita l'Autorita' per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  prevedendo adeguate
garanzie  con  riferimento  ai  numeri  di  identificazione personale
connessi  a  dati  di  carattere  sensibile  o  idonei  a  rivelare i
provvedimenti  di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e
3 del codice di procedura penale;
    e) stabilire le modalita' e i termini per l'aggiornamento, per la
rettificazione  e  per  le altre modificazioni dei dati effettuati in
conseguenza  dell'esercizio  dei  diritti  dell'interessato  o  di un
provvedimento  del  Garante  per  la  tutela delle persone e di altri
soggetti  rispetto  al  trattamento dei dati personali, quando i dati
personali sono riprodotti su disco ottico;
    f)  prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento
dei   dati   personali  e  del  loro  trasferimento  all'estero,  con
particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi
da  quelli sensibili e da quellidi cui all'articolo 686 del codice di
procedura  penale,  ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo
per  trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle
relative  modalita' o della natura dei dati personali, non presentino
rischi  di  un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilita'
delle altre disposizioni di legge;
    g)  prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico
delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
    h)   estendere  l'applicazione  delle  disposizioni  relative  al
trattamento  dei  dati  da  parte  di  chi esercita la professione di
giornalista,  ad  eccezione  delle  disposizioni  concernenti  i dati
sensibili,  ai  soggetti  che esercitano con carattere di continuita'
l'attivita'  di  pubblicista  o  di  praticante giornalista iscritti,
rispettivamente,  negli  elenchi  di  cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69;
    i)   adattare,   ai   trattamenti   in  ambito  pubblico  esclusi
dall'applicazione  della  legislazione  in  materia  di  tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali,  i  principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla
base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2)  rispetto  dei  principi  stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla
protezione  delle  persone  rispetto  al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e  resa  esecutiva  con  legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonche' della
normativa   comunitaria,  tenendo  conto  dei  criteri  di  cui  alla
raccomandazione  n.  R.  (87)  15,  adottata il 17 settembre 1987 dal
Consiglio d'Europa;
3)   ricognizione   puntuale   dei  soggetti  pubblici  titolari  dei
trattamenti esclusi, nonche' dei medesimi trattamenti;
4)   introduzione   degli   adattamenti   resi  indispensabili  dalla
specificita'  degli  interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in
ambito pubblico;
5)  particolare considerazione per trattamenti di dati che implichino
maggiori rischi di un danno all'interessato;
6)  specificazione  delle  modalita' attraverso le quali si svolge il
controllo  sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai
suddetti trattamenti in ambito pubblico;
    l)  prevedere  norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica
giuridica e le modalita' di collegamento, per l'autorita' giudiziaria
e  per  l'autorita'  di  pubblica sicurezza, con le banche dati della
pubblica amministrazione;
    m)  mantenere  il  raccordo  tra  le attivita' del Garante per la
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati  personali  e  quelle  dell'Autorita'  per  l'informatica  nella
pubblica  amministrazione,  anche  modificando  le disposizioni della
legislazione  in  materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto  al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo
12   febbraio  1993,  n.  39,  e  successive  modificazioni,  nonche'
l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;
    n)  stabilire  le  modalita'  applicative  della  legislazione in
materia  di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione
e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari
del  trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e
la  corrispondenza  privata,  nonche'  i compiti del gestore anche in
rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;
    o)  individuare  i  casi  in  cui, all'atto della comunicazione o
della  diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi,  atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.

          AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
            Si riporta il testo dell'art. 686 del Codice di procedura
          penale:
            "Art.  686  (Iscrizioni  nel casellario giudiziale). - 1.
          Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni  prescritte
          da  particolari  disposizioni  di  legge,  si iscrivono per
          estratto:
            a) nella materia penale, regolata dal codice penale o  da
          leggi speciali:
          1)  le  sentenze  di  condanna  e  i  decreti penali appena
          divenuti    irrevocabili,    salvo    quelli    concernenti
          contravvenzioni  per  le quali e' ammessa la definizione in
          via amministrativa o l'oblazione, ai  sensi  dell'art.  162
          del  codice  penale, sempre che per le stesse non sia stata
          concessa la sospensione condizionale della pena;
          2) i  provvedimenti  emessi  dagli  organi  giurisdizionali
          dell'esecuzione   non  piu'  soggetti  a  impugnazione  che
          riguardano la pena, le misure  di  sicurezza,  gli  effetti
          penali  della  condanna, l'applicazione dell'ammnistia e la
          dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o
          di tendenza a delinquere;
          3)  i  provvedimenti  che riguardano l'applicazione di pene
          accessorie;
          4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione  che  hanno
          prosciolto  l'imputato  o  dichiarato non luogo a procedere
          per difetto di  imputabilita'  o  disposto  una  misura  di
          sicurezza  o dichiarato   estinto il reato per applicazione
          di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
            b) nella materia civile:
          1) le sentenze passate in giudicato che  hanno  pronunciato
          l'interdizione  o l'inabilitazione e i provvedimenti che le
          revocano;
          2)  le  sentenze  con  le  quali  l'imprenditore  e'  stato
          dichiarato fallito;
          3)  le sentenze di omologazione del concordato fallimentare
          e quelle  che  hanno  dichiarato  la  riabilitazione    del
          fallito;
          4) i decreti di chiusura del fallimento;
            c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o
          alla  revoca  della  cittadinanza  e  all'espulsione  dello
          straniero;
            d)   i   provvedimenti    definitivi    che    riguardano
          l'applicazione    delle   misure   di   prevenzione   della
          sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo  di
          soggiorno.
          2.    Quando   sono   state   riconosciute   dall'autorita'
          giudiziaria, sono pure  iscritte,  nei  casi  previsti  dal
          comma  1,  lett.  a),  le sentenze pronunciate da autorita'
          giudiziarie straniere.
          3. Nel casellario si iscrive  altresi',  se  si  tratta  di
          condanna  penale,  la menzione del luogo e del tempo in cui
          la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
          alternative alla detenzione ovvero la menzione che  non  fu
          in  tutto  o  in  parte  scontata,  per  amnistia, indulto,
          grazia, liberazione condizionale e per altra causa;  devono
          inoltre  essere  iscritti  i provvedimenti che dichiarano o
          revocano la riabilitazione".
            Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 3 febbraio
          1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
            "Art. 26 (Albo: istituzione).  -  Presso  ogni  Consiglio
          dell'Ordine regionale o interregionale  e' istituito l'albo
          dei  giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio
          compreso nella circoscrizione del Consiglio.
             L'albo  e'  ripartito  in   due   elenchi,   l'uno   dei
          professionisti l'altra dei pubblicisti.
             I  giornalisti  che  abbiano  la loro abituale residenza
          fuori  del  territorio  della  Repubblica   sono   iscritti
          nell'albo di Roma".
             Si  riporta il testo dell'art. 33 della legge 3 febbraio
          1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
             "Art. 33 (Registro dei praticanti). - Nel  registro  dei
          praticanti  possono  essere  iscritti  coloro che intendono
          avviarsi  alla  professione  giornalistica  e  che  abbiano
          compiuto almeno 18 anni di eta'.
             La  domanda  per  l'iscrizione deve essere corredata dai
          documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4  dell'art.  31.  Deve
          essere altresi' corredata dalla dichiarazione del direttore
          comprovante   l'effettivo   inizio  della  pratica  di  cui
          all'art. 34.
             Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
             Per  l'iscrizione  nel  registro   dei   praticanti   e'
          necessario  altresi'  avere  superato  un  esame di cultura
          generale, diretto ad accertare  l'attitudine  all'esercizio
          della professione.
            Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una commissione,
          composta  da  cinque membri, di cui quattro da nominarsi da
          ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti  fra
          i  giornalisti  professionisti  con  almeno  dieci  anni di
          iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni  di
          presidente   della   Commissione,   sara'  scelto  fra  gli
          insegnanti di ruolo di scuola media  superiore  e  nominato
          dal  provveditore  agli  studi  del  luogo  ove  ha sede il
          Consiglio regionale o interregionale.
            Le   modalita'   di   svolgimento   dell'esame    saranno
          determinate dal regolamento.
            Non  sono  tenuti  a  sostenere la prova di esame, di cui
          sopra, i praticanti in possesso di  titolo  di  studio  non
          inferiore alla licenza di scuola media superiore".
            La  legge  21  febbraio  1989,  n. 98, reca: "Ratifica ed
          esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione  delle
          persone  rispetto  al  trattamento automatizzato di dati di
          carattere personale, adottata a Strasburgo  il  28  gennaio
          1981".
            Il  D.Lgs.  12  febbraio  1993,  n.  39,  reca: "Norme in
          materia  di   sistemi   informativi   automatizzati   delle
          amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 2, comma 1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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