Legge Ordinaria n. 2 del 02/01/1997 G.U. n. 5 dell'8 Gennaio 1997
Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Destinazione del quattro per mille
             dell'IRPEF al finanziamento della politica

  1.  All'atto  della dichiarazione annuale dei redditi delle persone
fisiche,  nonche'  della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun
contribuente  puo'  destinare  una  quota  pari  allo  0,4  per cento
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche al finanziamento dei
movimenti e partiti politici.
  2.  Il  Ministro  delle  finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
cui   sono  stabiliti  i  criteri,  i  termini  e  le  modalita'  per
l'applicazione  delle disposizioni del presente articolo, assicurando
la   tempestivita'   ed   economicita'   di   gestione,   nonche'  la
semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legilativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita di Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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