Legge Ordinaria n. 270 del 07/08/1997 G.U. n. 187 del 12 Agosto 1997
Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    (Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose
        inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000
                 in localita' al di fuori del Lazio)

    1.  Entro  il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate
ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
approva  con  proprio  decreto il piano degli interventi di interesse
nazionale  relativi  a  mete  storiche  di  percorsi  giubilari  e di
pellegrinaggi   ed   a   mete   religiose  tradizionali  inerenti  la
celebrazione  del  Grande  Giubileo del 2000 in localita' al di fuori
del Lazio.
    2.  Il piano puo' essere modificato ed integrato sulla base delle
proposte  presentate  dai soggetti di cui al comma 4, lettera a) alla
luce  delle  relazioni  di  cui  all'articolo  4, comma 3, nonche' in
relazione  alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte
ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
    3.   Gli  interventi  individuati  nel  piano  devono  riguardare
esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettivita' a basso
costo  o  in  comunita' religiose e dei relativi servizi, comprese le
aree  accessorie  di  pertinenza,  le  soluzioni  atte a favorire gli
accessi   e   la   mobilita'   dei   disabili  e  delle  persone  non
autosufficienti  e  l'abbattimento  delle  barriere architettoniche e
sensoriali,  nonche'  i  beni  culturali e di carattere religioso, in
modo   da   assicurare   la  piena  rispondenza  alle  finalita'  dei
pellegrinaggi giubilari.
    4.  Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di
cui  all'articolo  3,  ne  valuta  le  finalita'  anche  in  rapporto
all'utilizzo,  successivo  al Giubileo del 2000, delle opere previste
dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:
    a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di
cui  all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di
cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso
esecutivo  ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le societa'
ad   intero   o   prevalente   capitale   pubblico   beneficiari  del
finanziamento;
    b)   le  risorse  finanziarie  necessarie  per  la  realizzazione
dell'intervento,  incluse  quelle  eventualmente  occorrenti  per  le
finalita'   di   cui   all'articolo   2,   comma  13,  l'entita'  del
finanziamento  concesso  e  le modalita' di copertura della eventuale
quota residuale;
    c)  i  termini  entro  i  quali  devono  essere  perfezionati gli
adempimenti amministrativi occorrenti;
    d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le
opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.
    5.  I  finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e
3,  da  realizzare  su aree ubicate almeno parzialmente su territorio
della  Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprieta' della stessa,
sono  subordinati  alla  definizione consensuale, mediante scambio di
note  tra  la  Santa  Sede  e  lo  Stato italiano, delle modalita' di
attuazione degli interventi.
    6.  Il piano individua altresi' gli interventi, anche di privati,
per la cui realizzazione e' consentita l'applicazione delle procedure
di  cui  all'articolo  7,  commi  4-sexies e seguenti, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, senza oneri a
carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli
interventi   di  cui  al  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  551,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651,
proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.
    7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno
1996,  non  impegnati  per  le  quote di cui all'articolo 2, comma 6,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del
decreto  legislativo  16  febbraio  1996,  n.  104, sono destinati ad
investimenti  per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di
valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie
e  di  altre  strutture  di  interesse  pubblico,  che  rimarranno di
proprieta'  degli  enti e, successivamente, saranno posti a reddito o
utilizzati  per  fini  istituzionali,  nell'ambito  degli  interventi
previsti  dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni
nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, definiscono i
piani  dei  propri  investimenti da sottoporre all'approvazione della
Commissione  di  cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel
piano di cui al presente articolo.
    8.  Il  piano  stabilisce infine le iniziative di comunicazione e
promozione  da  affidare  all'Ente  nazionale italiano per il turismo
(ENIT) nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.   1   del  D.Lgs.  3  febbraio
          1993,  n.   29 (Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in  materia   di   pubblico impiego,   a  norma
          dell'articolo  2   della legge  23 ottobre  1992, n.  421),
          e' il seguente:
            "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.  Le
          disposizioni    del   presente       decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli  uffici e i rapporti di lavoro e  di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto conto  delle autonomie  locali e  di quelle    delle
          regioni  e    delle  province  autono    me,  nel  rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di:
            a)  accrescere   l'efficienza delle   amministra zioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uf fici e servizi dei
          Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
            b)  razionalizzare il   costo del   lavoro  pubbli    co,
          contenendo    la  spesa    complessiva  per   il personale,
          diretta e  indiretta, entro  i vincoli di finanza pubblica;
            c)  integrare gradualmente   la disciplina    del  lavoro
          pubblico con quella del lavoro privato.
            2.    Per    amministrazioni    pubbliche  si   intendono
          tutte   le amministrazioni dello Stato,  ivi com presi  gli
          istituti    e  scuole  di  ogni  ordine    e  grado    e le
          istituzioni educative,   le aziende   ed  am  ministrazioni
          dello  Stato    ad ordinamento   autonomo, le   regioni, le
          province,  i  comuni,  le   comunita'   montane,   e   loro
          consorzi   ed associazioni,  le istituzioni  universitarie,
          gli istituti   autonomi case    popolari,  le    camere  di
          commercio, in  dustria, artigianato  e agricoltura  e  loro
          associazioni,     tutti  gli  enti  pubblici  non economici
          nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,   le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario na zionale.
            3.    Le  disposizioni    del  presente    decreto  costi
          tuiscono principi fondamentali  ai  sensi dell'arti    colo
          117  della Costituzione.  Le regioni a statuto ordinario si
          attengono  ad  esse  tenendo conto delle peculiarita'   dei
          rispettivi      ordinamenti.    I    principi    desumibili
          dall'art.    2   della legge   23   ottobre  1992, n.  421,
          costituiscono altresi',   per   le  regioni    a    statuto
          speciale    e per   le  province autonome  di  Trento e  di
          Bolzano,  norme fondamentali  di  riforma  economicosociale
          della Repubblica".
            -    Il   testo   dell'art.   1   della legge  20  maggio
          1985,    n.    222  (Disposizioni    sugli  enti    e  beni
          ecclesiastici  in  Italia e  per il sostentamento del clero
          cattolico in servizio nelle  diocesi), e' il seguente:
            "Art.  1.    -  Gli   enti   costituiti    o    approvati
          dall'autorita'  ecclesiastica,  aventi  sede  in  Italia, i
          quali  abbiano  fine  di religione  o  di  culto,   possono
          essere    riconosciuti    come    persone giuridiche   agli
          effetti civili   con    decreto    del  Presidente    della
          Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato".
            -    L'art.  27   del Concordato   fra la   Santa Sede  e
          l'Italia,  reso esecutivo  dalla  legge  27  maggio   1929,
          n.    810    (Esecuzione   del Trattato,     dei    quattro
          allegati  annessi   e   del   Concordato, sottoscritti,  in
          Roma,  fra la   Santa Sede e l'Italia,  l'11 febbraio 1929)
          e' il seguente:
            "Art.   27. -   Le   Basiliche   della Santa   Casa    di
          Loreto,  di  San Francesco in  Assisi e di Sant'Antonio  in
          Padova con gli   edifici ed opere    annesse,    eccettuate
          quelle   di   carattere   meramente   laico, saranno cedute
          alla  Santa  Sede    e  la loro   amministrazione spettera'
          liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni
          ingerenza dello  Stato e  da conversione  gli   altri  enti
          di  qualsiasi   natura gestiti dalla  Santa Sede  in Italia
          nonche'  i Collegi  di missioni.  Restano,   tuttavia,   in
          ogni   caso   applicabili   le  leggi  italiane concernenti
          gli acquisti dei corpi morali.
            Relativamente  ai   beni   ora   appartenenti ai    detti
          Santuari,    si procedera'   alla ripartizione  a mezzo  di
          commissione  mista, avendo riguardo  ai diritti  dei  terzi
          ed  alle  dotazioni neccessarie  alle dette opere meramente
          laiche.
            Per   gli   altri   Santuari,      nei   quali   esistano
          amministrazioni  civili,  subentrera'  la   libera gestione
          dell'autorita'  ecclesiastica, salva, ove   del   caso,  la
          ripartizione    dei    beni    a  norma    del   precedente
          capoverso".
            - Il testo dell'art. 7, commi  4  -  sexies  e  seguenti,
          della  legge  11  febbraio  1994, n. 109 (Legge quadro   in
          materia di lavori pubblici ), e' il seguente:
            "4-sexies.  Per   l'acquisizione   di   intese,   pareri,
          concessioni,   autorizzazioni,  licenze,     nulla  osta  e
          assensi,  comunque denominati, al  fine  della   esecuzione
          di   lavori   pubblici,   l'amministrazione aggiudicatrice,
          su   proposta   del   responsabile   unico   convoca    una
          conferenza  di servizi  ai sensi  dell'art. 14  della legge
          7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni,  previa
          comunicazione   alle  amministrazioni    interessate    del
          progetto  di  cui  al comma   5   del presente    articolo,
          almeno    trenta    giorni    prima      della    data   di
          convocazione   della   conferenza.   Per     la    predetta
          finalita'    puo'  altresi'    procedersi  ai   sensi degli
          articoli 16  e 17  della citata legge n. 241 del 1990.
            5. La  conferenza di  servizi si  esprime sul    progetto
          definitivo,  successivamente   alla   pronuncia  da   parte
          dell'amministrazione  competente     in     ordine     alla
          valutazione   d'impatto   ambientale,   ove richiesta dalla
          normativa vigente, da    rendere  nel  termine  di  novanta
          giorni  dalla richiesta, o nel  piu' breve termine idoneo a
          consentire l'utilizzazione degli  eventuali cofinanziamenti
          comunitari    entro  la  scadenza    per  essi    prevista.
          Trascorsi    i    termini  di    cui al   primo periodo del
          presente comma, la  stessa amministrazione e'    tenuta  ad
          esprimersi  in sede di conferenza di servizi. La conferenza
          di servizi anche sul  progetto    preliminare  al  fine  di
          concordare    quali  siano le condizioni per l'ottenimento,
          in se e di  presentazione del progetto definitivo,    delle
          intese,    dei    pareri,    delle    concessioni,    delle
          autorizzazioni, delle licenze, dei  nulla    osta  e  degli
          assensi di cui alle vigenti norme.
            6.  Il regolamento  e  le  leggi regionali  prevedono  le
          forme    di pubblicita'   dei lavori   della conferenza  di
          servizi,  nonche' degli atti   da     cui   risultano    le
          determinazioni      assunte   da   ciascuna amministrazione
          interessata.
            7.   La   conferenza   di  servizi  puo'  richiedere,  se
          necessario, chiarimenti e  documentazione  direttamente  ai
          progettisti.
            8.  Le  amministrazioni  interessate   si esprimono nella
          conferenza   di   servizi   nel   rispetto   delle    norme
          ordinamentali  sulla formazione della loro volonta'  e sono
          rappresentate   da soggetti che    dispongono,  per  delega
          ricevuta  dall'organo    istituzionalmente  competente, dei
          poteri   spettanti   alla   sfera      dell'amministrazione
          rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
            8-bis.    Qualora  alla    conferenza    di  servizi   il
          rappresentante    di  un'amministrazione     invitata   sia
          risultato    assente   o comunque  non dotato  di  adeguato
          potere  di  rappresentanza,  la  conferenza  e' riconvocata
          per una  sola volta,  tra il   decimo ed   il  quindicesimo
          giorno  dalla  prima  convocazione,  e  decide prescindendo
          dalla  presenza  della  totalita'   delle   amministrazioni
          inviate  e  dalla  adeguatezza dei poteri di rappresentanza
          dei soggetti intervenuti.
            8-ter. Il  dissenso manifestato  in sede   di  conferenza
          di  servizi deve   essere  motivato  e  recare, a  pena  di
          inammissibilita',     le   specifiche   indicazioni   delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
            8-quater.  Le  regioni a   statuto ordinario provvedono a
          disciplinare la  conferenza di  servizi,  in   armonia  con
          i    principi    di cui   al presente   articolo,   per gli
          interventi  di  competenza regionale  e locale.
            8-quinquies. Il termine per i controllo  di  legittimita'
          su gli atti da parte delle  Ragionerie centrali dello Stato
          e'  fissato in trenta giorni  e puo  essere interrotto  per
          non    piu'  di   due volte   per un massimo    di    dieci
          giorni     per     la      richiesta    di      chiarimenti
          all'amministrazione.  Resta  fermo il  disposto  di  cui al
          comma  6 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367".
            -  Il D.L.  23  ottobre  1996, n.  551,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre  1996, n.  249, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,    n.  651
          (Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre 1996,   n. 300),   reca:
          "Misure  urgenti  per il  Grande Giubileo  del 2000".
            -  Il comma  6 dell'art.   2 della   legge 28    dicembre
          1995,    n.  549 (Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica), e' il seguente:  "6. L'INAIL  puo' destinare  in
          via    prioritaria  una  quota fino   al 15 per  cento  dei
          fondi   disponibili, su   delibera   del    consiglio    di
          amministrazione, per  la realizzazione o per  l'acquisto di
          immobili, anche tramite accensione di mutui  da destinare a
          strutture  da locare al    Servizio   sanitario   nazionale
          ovvero  a   centri   per   la riabilitazione, da  destinare
          in    via  prioritaria  agli  infortunati  sul  lavoro e da
          gestire, previa intesa con le regioni,   nei  limiti  dello
          standard di 5,5 posti letto per  mille abitanti, di cui l'1
          per   mille   riservato   alla   riabilitazione   ed   alla
          lungodegenza post - acuzie".
            -  Si  riporta    il  comma 4 dell'art. 11 del  D.Lgs. 16
          febbraio 1996, n.  104 (Attuazione  della delega  conferita
          dall'art.  3, comma  27, della legge   8 agosto   1995,  n.
          335,   in      materia  di     dismissioni  del  patrimonio
          immobiliare  degli  enti   previdenziali  pubblici   e   di
          investimenti  degli  stessi  in campo immobiliare): "4. Gli
          enti possono destinare una  percentuale non   superiore  al
          15    per cento   dei fondi disponibili  all'acquisto    di
          immobili,  tramite  le   societa'  di intermediazione    di
          cui  all'art.   7,  da  destinare a  finalita'  di pubblico
          interesse con  particolare riguardo  ai settori  sanitario,
          dell'istruzione   e  della   ricerca,    previa    verifica
          da      parte  dell'Osservatorio  di  cui all'art. 10 della
          redditivita'  prevedibile  e   comunque   assicurando   una
          equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio
          nazionale.  Resta  in    ogni  caso fermo   quanto previsto
          dall'art. 2, comma 6, della legge  28  dicembre,  1995,  n.
          549".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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