Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 270 del 07/08/1997 G.U. n. 187 del 12 Agosto 1997
Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio) 1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio. 2. Il piano puo' essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera a) alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonche' in relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettivita' a basso costo o in comunita' religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilita' dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonche' i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalita' dei pellegrinaggi giubilari. 4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalita' anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi: a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le societa' ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento; b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 13, l'entita' del finanziamento concesso e le modalita' di copertura della eventuale quota residuale; c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti; d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali. 5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprieta' della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di attuazione degli interventi. 6. Il piano individua altresi' gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione e' consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4-sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio. 7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprieta' degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo. 8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autono me, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministra zioni in relazione a quella dei corrispondenti uf fici e servizi dei Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubbli co, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi com presi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed am ministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, in dustria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario na zionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costi tuiscono principi fondamentali ai sensi dell'arti colo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica". - Il testo dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente: "Art. 1. - Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato". - L'art. 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti, in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e' il seguente: "Art. 27. - Le Basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spettera' liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonche' i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procedera' alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni neccessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrera' la libera gestione dell'autorita' ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso". - Il testo dell'art. 7, commi 4 - sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici ), e' il seguente: "4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalita' puo' altresi' procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990. 5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in se e di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme. 6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. 7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti. 8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento. 8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni inviate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale. 8-quinquies. Il termine per i controllo di legittimita' su gli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta giorni e puo essere interrotto per non piu' di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367". - Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 551, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), reca: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000". - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post - acuzie". - Si riporta il comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare): "4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite le societa' di intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalita' di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 10 della redditivita' prevedibile e comunque assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre, 1995, n. 549".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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