Legge Ordinaria n. 284 del 28/08/1997 G.U. n. 206 del 4 Settembre 1997
Disposizioni per la prevenzione della cecita'e per la riabilitazione visiva e l' integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Alle  iniziative  per  la  prevenzione  della  cecita' e per la
realizzazione   e  la  gestione  di  centri  per  l'educazione  e  la
riabilitazione  visiva e' destinato, a decorrere dall'esercizio 1997,
uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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