Legge Ordinaria n. 68 del 25/03/1997 G.U. n. 72 del 27 Marzo 1997
Riforma dell' Istituto nazionale per il commercio estero
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                              (Natura). 
    1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' un  ente
pubblico non economico ed e' retto dalla presente legge,  nonche'  da
uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione,  sentito  il
comitato consultivo,  ed  approvato  con  decreto  del  Ministro  del
commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
    2.   L'ICE   ha    autonomia    regolamentare,    amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto
alla vigilanza del Ministero del commercia con l'estero nella forma e
nei limiti di cui alla presente legge. 
          Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
          alle quali e' operato rinvio. Restano invariati il valore e 
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1: 
            - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti per materie di  competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottate  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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