Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 97 del 10/04/1997 G.U. n. 87 del 15 Aprile 1997
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione 1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse con il compito di: a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse; b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti e la coerenza con la normativa vigente; c) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento; d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; e) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei rifiuti ed altre attivita' economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate; g) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'. 2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni. 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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