Novità: Elenco piste di atletica in Italia



Legge Ordinaria n. 128 del 24/04/1998 G.U. n. 104 del 7 Maggio 1998 (suppl.ord.)
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                              TITOLO I
      DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
                      DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
                               ART. 1.
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                     di direttive comunitarie).
     1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di un
anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e'
prorogata  di  sei  mesi  se, per effetto di direttive notificate nel
corso  dell'anno  di  delega,  la  disciplina risultante da direttive
comprese  nell'elenco  e' modificata senza che siano introdotte nuove
norme di principio.
    2.   I   decreti   legislativi   sono   adottati,   nel  rispetto
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente  del  Consiglio dei ministri o del Ministro competente per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  dei Ministri con
competenza  istituzionale  nella  materia, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
    3.  Gli  schemi  dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro  il  termine  di  cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al
Senato  della  Repubblica  perche'  su  di  essi  sia espresso, entro
quaranta   giorni   dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle
Commissioni  competenti  per materia; decorso tale termine, i decreti
sono  emanati  anche  in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto  per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono   la   scadenza   dei   termini   previsti  al  comma  1  o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il  Governo  puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai  sensi  del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo
17.
    5.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma  1,  e  con  le  modalita'  di cui ai commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385,  e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi  e  con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo
25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
    6.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma   1,   disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto
legislativo  14  agosto  1996, n. 494, di recepimento della direttiva
92/57/CEE   del  Consiglio,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22
febbraio  1994,  n.  146,  e  dalla  legge  6  febbraio  1996, n. 52.
Nell'esercizio  della  delega il Governo dispone l'applicazione delle
norme  di  cui  all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494
del  1996  a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile
esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.
    7.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma  1  e  con  le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni
integrative  e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata
dal  decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del
Consiglio  90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto  dei
principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
    8.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, secondo i criteri e i
principi  direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al
comma  1  e  con  le  modalita'  di  cui  ai commi 2 e 3 del presente
articolo,  le  disposizioni  integrative  e  correttive necessarie ad
adeguare  la  disciplina  recata dal decreto legislativo 10 settembre
1991,  n.  303,  alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al
coordinamento  dei  diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti.
    9.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2 e 3, informandosi ai
criteri  e  ai  principi  generali  di  cui  all'articolo  2, e' data
attuazione:
    a)  alla  direttiva  93/118/CE  del  Consiglio,  che  modifica la
direttiva  85/73/CEE  del  Consiglio, relativa al finanziamento delle
ispezioni  e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni
di  volatili  da  cortile,  informandosi  anche  ai criteri specifici
previsti  all'articolo  35  della  legge  6  febbraio  1996, n. 52, e
tenendo  conto  delle  direttive  del  Consiglio  94/64/CE, 95/24/CE,
96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
    b)   alla   direttiva  93/119/CE  del  Consiglio,  relativa  alla
protezione  degli  animali  durante la macellazione o l'abbattimento,
informandosi  anche  ai  criteri  specifici  previsti all'articolo 37
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
    c)  alla  direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli
animali  durante  il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio
sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della
decisione della Commissione 97/182/CE.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
            Per le direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE),  nella  nota  finale  unica  relativa  agli
          allegati A, B, C e D.
          Note all'art. 1:
            - La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita'
          di  Governo  e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri. L'art.  14 recita:
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica  con la denominazione di ''decreto legislativo''
          e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e  degli  altri  adempimenti  del  procedimento  prescritti
          dalla legge di delegazione.
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitare mediante  piu'  atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli oggetti predetti.   In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega.
            4.   In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sesanta   giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non ritenute  corrisipondenti  alle  direttive
          dalla  legge di delegazione.  Il Governo, nei trenta giorni
          succesivi, esaminato il  parere,  ritrasmette  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
            - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  reca:
          "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
            -   La   legge   19   febbraio  1992,  n.  142,  concerne
          disposizioni per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria  per  il  1991).  L'articolo  25 della suddetta
          legge cosi' recita:
            "Art.  25  (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed
          esercizio  della  medesima:  criteri  di  delega).   -   1.
          L'attuazione  della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve
          avvenire in conformita' dei seguenti principi:
             A) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o
          altri fondi rimborsabili per  l'esercizio  del  credito  e'
          riservata  agli enti creditizi; restano ferme la disciplina
          del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali
          nonche' le discipline speciali sulla  raccolta  degli  enti
          pubblici e di particolari categorie di imprese;
             B)  gli enti creditizi restano soggetti per le attivita'
          esercitate in Italia alla  vigilanza  dell'autorita'  dello
          Stato  membro della Comunita' economica europea che ha dato
          l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e
          l'amministrazione centrale dell'ente;
             C) gli enti possono prestare in Italia i servizi di  cui
          all'allegato   alla   direttiva  del  Consiglio  89/646/CEE
          direttamente o per il tramite di  succursali  o  filiazioni
          alle  condizioni  di  cui alla direttiva stessa, sempre che
          tali  attivita'  siano  state  autorizzate  sulla  base  di
          requisiti oggettivi;
             D)   gli   enti   possono   procedere  alla  pubblicita'
          relativamente ai servizi offerti, alle condizioni  previste
          per  le  medesime  attivita'  dalla  disciplina  italiana e
          restano  ferme  le  disposizioni  tributarie  vigenti   per
          l'accertamento  delle  imposte dovute dai residenti ed ogni
          altra  disposizione  sanzionatoria  e  penale,  concernente
          l'attivita' creditizia e finanziaria;
             E)   dovra'  essere  adottata  ogni  altra  disposizione
          necessaria  per  adeguarsi  alla  direttiva  del  Consiglio
          89/646/CEE  la  disciplina  vigente  per gli enti creditizi
          autorizzati in Italia.
            2. Il Governo, su proposta  del  Ministro  del  tesoro  e
          sentito  il  parere delle competenti commissioni permanenti
          della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, da
          esprimersi entro  quarantacinque  giorni,  e'  delegato  ad
          emanare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  un   testo   unico   delle
          disposizioni  adottate ai sensi del comma 1, coordinato con
          le  altre  disposizioni  vigenti  nella   stessa   materia,
          apportandovi  le  modifiche  necessarie a tal fine. Restano
          comunque ferme le disposizioni  contenute  nella  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n 1.
            3.   In   quanto   compatibili,  si  applicano  le  altre
          disposizioni contenute nel titolo V della legge 10  ottobre
          1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza
          del  controllo,  agli obblighi relativi alle autorizzazioni
          comunicazioni, alla sospensione del  voto,  all'obbligo  di
          alienazione,   alle  sanzioni  penali  e  ai  conflitti  di
          interesse".
            - La direttiva CEE n. 89/646 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 386 del 30
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.   14 del 9 febbraio  1990,  2  serie
          speciale.
            -  La  legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  240
          del 13 ottobre l990.
            -  La  legge  2  gennaio  1991, n. 1, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del
          4 gennaio 1991.
            -  Il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.   494,
          riguarda: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente
          le  prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
          nei cantieri temporanei o mobili. Ecologia".  L'articolo 10
          del suddetto decreto legislativo, cosi' recita:
            "Art. 10 (Requisiti professionali del coordinatore per la
          progettazione  e  del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei
          lavori).  -  1.  Il  coordinatore per la progettazione e il
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono  essere  in
          possesso dei seguenti requisiti:
             a)  diploma  di  laurea  in  ingegneria  o  architettura
          nonche'  attestazione  da  parte  di  datori  di  lavoro  o
          committenti   comprovante   l'espletamento   di   attivita'
          lavorativa nel settore  delle  costruzioni  per  almeno  un
          anno;
             b)  diploma  universitario  in ingegneria o architettura
          nonche'  attestazione  da  parte  di  datori  di  lavoro  o
          committenti   comprovante   l'espletamento   di   attivita'
          lavorative nel settore delle  costruzioni  per  almeno  due
          anni;
             c)  diploma  di  geometra  o perito industriale, nonche'
          attestazione da parte di datori  di  lavoro  o  committenti
          comprovante  l'espletamento  di  attivita'  lavorativa  nel
          settore delle costruzioni per almeno tre anni.
            2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresi' in
          possesso di attestato di frequenza  a  specifico  corso  in
          materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
          strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
          della  formazione  professionale,  o,  in  via alternativa,
          dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli  ingegneri  o
          degli   architetti,  o  dai  collegi  dei  geometri  o  dal
          Consiglio   nazionale   dei   periti   industriali,   dalle
          Universita',  dalle  associazioni  sindacali  dei datori di
          lavoro  e  dei  lavoratori  o  dagli  organismi  paritetici
          istituiti nel settore dell'edilizia.
            3.  Il  contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2
          devono   rispettare   almeno   le   prescrizioni   di   cui
          all'allegato V.
            4.  L'attestato  di cui al comma 2 non e' richiesto per i
          dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
          esplicano  nell'ambito  delle  stesse  amministrazioni   le
          funzioni di coordinatore.
            5.  L'attestato  di  cui  al comma 2 non e' richiesto per
          coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto  attivita'
          tecnica  in  materia  di  sicurezza  nelle costruzioni, per
          almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o  di
          incaricati  di pubblico servizio e per coloro che producano
          un certificato universitario attestante il  superamento  di
          uno   o   piu'   esami  del  corso  o  diploma  di  laurea,
          equipollenti ai fini della preparazione conseguita  con  il
          corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione
          ad   un  corso  di  perfezionamento  universitario  con  le
          medesime caratteristiche di equipollenza.
            6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di  cui
          al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
            7.  Le  regioni  determinano la misura degli oneri per il
          funzionamento  dei  corsi  di  cui  al  comma  2,  da  esse
          organizzati, da porsi a carico dei partecipanti".
            -   La   legge   22   febbraio  1994,  n.  146,  concerne
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (1egge
          comunitaria 1993).
            -  La  legge  6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          1994". L'articolo 35 della suddetta legge cosi' recita:
            "Art. 35 (Controlli veterinari: criteri di delega). -  1.
          L'attuazione  della direttiva 93/118/CE del Consiglio sara'
          informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
             a) garantire il funzionamento del sistema dei  controlli
          veterinari  assicurando che i contributi riscossi coprano i
          costi  effettivamente  sostenuti   per   l'attuazione   dei
          controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il
          potenziamento dei controlli medesimi;
             b)  evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva
          la possibilita' di riscuotere un contributo  per  la  lotta
          contro  le  epizoozie individuandone l'entita' da vincolare
          alla attuazione dei programmi di  epidemio-sorveglianza  ed
          eradicazione delle malattie;
             c)  individuare  i  soggetti obbligati ai versamenti dei
          contributi comunitari;
             d) evitare qualsiasi restituzione  diretta  o  indiretta
          dei  contributi  previsti,  garantendo un normale regime di
          concorrenza;
             e)  prevedere  criteri  di  adeguamento  periodico   dei
          livelli contributivi ai costi effettivi".
            -  L'articolo  37  della  suddetta legge n. 52/1996 cosi'
          recita:
            "Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con  decreto  del
          Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro il 30 aprile
          1997,  si   provvede   al   recepimento   delle   direttive
          91/632/CEE,  92/37/CEE,  92/69/CEE,  93/21/CEE,  93/72/CEE,
          93/101/CE e 94/69/CE,  della  Commissione,  rispettivamente
          del  28  ottobre  1991,  del  30 aprile 1992, del 31 luglio
          1992, del 27 aprile 1993,  del  1  settembre  1993,  del  1
          novembre  1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione
          integrale degli allegati da I a IX.
            2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',   previa
          comunicazione  al  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente,  si  provvede
          al  recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica
          degli allegati; il decreto e' emanato di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con  il  Ministro  dell'ambiente  ogni  qualvolta  la nuova
          direttiva  preveda  poteri  discrezionali  per  il  proprio
          recepimento.
            3.  I  decreti  di  cui  ai  commi  1  e 2, salvo che sia
          diversamente indicato  dalle  direttive  che  con  essi  si
          recepiscono,  concedono  sei  mesi per lo smaltimento delle
          sostanze pericolose gia'  immesse  sul  mercato  alla  data
          della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana,  non  conformi,  nell'imballaggio   e
          nell'etichettatura,    alle    disposizioni   dei   decreti
          medesimi".
            - Il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470,  reca:
          "Attuazione   delle   direttive  90/364/CEE,  90/365/CEE  e
          90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini
          comunitari, dei lavoratori salariati e  non  salariati  che
          hanno  cessato  la  propria  attivita' professinale e degli
          studenti".
            - Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, reca:
          "Attuazione  della   direttiva   86/653/CEE   relativa   al
          coordinamento  dei  diritti  degli Stati membri concernenti
          gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell' art.  15
          della  legge  29  dicembre  1990, n. 428 (legge comunitaria
          1990".
            - La decisione 97/182 CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  76
          del 24 febbraio 1997.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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