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Legge Ordinaria n. 146 del 08/05/1998 G.U. n. 110 del 14 Maggio 1998 (suppl.ord.)
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell' Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario ( Stralcio degli articoli da 1 a 5; 7 e 8; 10; da 12 a 14; da 16 a 27; 29 e 30; da 32 a 38; da 40 a 46 del disegno di legge C4565, deliberato dalla VI Commissione permanente nella seduta del 2 marzo 1998 ) ( Per il precedente iter, vedi disegno di legge C4565; per il successivo, vedi disegno di legge S2524-b ) ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 23 marzo 1998 - Doc I, n. 2) ( Alla Camera l' atto ha successivamente assunto il numero C4565-bis-b )
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell' Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario ( Stralcio degli articoli da 1 a 5; 7 e 8; 10; da 12 a 14; da 16 a 27; 29 e 30; da 32 a 38; da 40 a 46 del disegno di legge C4565, deliberato dalla VI Commissione permanente nella seduta del 2 marzo 1998 ) ( Per il precedente iter, vedi disegno di legge C4565; per il successivo, vedi disegno di legge S2524-b ) ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 23 marzo 1998 - Doc I, n. 2) ( Alla Camera l' atto ha successivamente assunto il numero C4565-bis-b )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). 1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da societa' non residenti, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, come modificato dalla presente legge: "Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la societa' non residente: a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunita' europea; c) e' soggetta nello Stato di residenza senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte: impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio; selskabsskat in Danimarca; Korperschaftsteuer in Germania; phoros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou' charaktera in Grecia; impuesto sobre sociedades in Spagna; impot sur les societes in Francia; corporation tax in Irlanda; impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo; corporation tax nel Regno Unito; o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. 2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2. 3. (Abrogato). 4. (Abrogato). 5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo. 6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2. 7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 96-bis del TUIR abrogati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, dall'art. 2, comma 1, n. 9), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467. "3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio. 4. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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