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Legge Ordinaria n. 146 del 08/05/1998 G.U. n. 110 del 14 Maggio 1998 (suppl.ord.)
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell' Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario ( Stralcio degli articoli da 1 a 5; 7 e 8; 10; da 12 a 14; da 16 a 27; 29 e 30; da 32 a 38; da 40 a 46 del disegno di legge C4565, deliberato dalla VI Commissione permanente nella seduta del 2 marzo 1998 ) ( Per il precedente iter, vedi disegno di legge C4565; per il successivo, vedi disegno di legge S2524-b ) ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 23 marzo 1998 - Doc I, n. 2) ( Alla Camera l' atto ha successivamente assunto il numero C4565-bis-b )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
         (Dividendi distribuiti da societa' non residenti). 
 
  1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni,  concernente  i  dividendi
distribuiti da societa' non residenti, dopo il comma 2,  e'  inserito
il seguente: 
 "2-bis. A seguito  dell'ingresso  di  nuovi  Stati  nella  Comunita'
europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco
delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2". 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 96-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986, n. 917, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  31  dicembre  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art.  96-bis  (Dividendi  distribuiti  da  societa'  non
          residenti).  -  1.  Gli  utili  distribuiti,  in  occasione
          diversa  dalla  liquidazione,  da  societa'  non  residenti
          aventi i requisiti  di  cui  al  comma  successivo,  se  la
          partecipazione diretta nel loro capitale e'  non  inferiore
          al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno
          un anno, non concorrono alla formazione del  reddito  della
          societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
          ammontare e, tuttavia, detto importo  rileva  agli  effetti
          della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
          comma 4 dell'art. 105, secondo i  criteri  previsti  per  i
          proventi di cui al numero 1 di tale comma. 
            2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  se  la
          societa' non residente: 
             a) riveste una delle forme previste  nell'allegato  alla
          direttiva n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990; 
             b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato  membro  della
          Comunita' europea; 
             c)  e'  soggetta  nello   Stato   di   residenza   senza
          possibilita' di fruire di regimi di opzione  o  di  esonero
          che non siano territorialmente o temporalmente limitati  ad
          una delle seguenti imposte: 
              impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio; 
              selskabsskat in Danimarca; 
              Korperschaftsteuer in Germania; 
              phoros  eisodematos  Nomikon  prosopon   kerdoskopikou'
          charaktera in Grecia; 
              impuesto sobre sociedades in Spagna; 
              impot sur les societes in Francia; 
              corporation tax in Irlanda; 
              impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; 
              vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; 
              imposto sobre o rendimento das  pessoas  colectivas  in
          Portogallo; 
              corporation tax nel Regno Unito; 
              o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire  una
          delle imposte sopraindicate. 
            2-bis. A  seguito  dell'ingresso  di  nuovi  Stati  nella
          Comunita' europea, con decreto del Ministro  delle  finanze
          e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera  c)
          del comma 2. 
            3. (Abrogato). 
            4. (Abrogato). 
            5. Ai fini degli articoli 61 e 66,  le  minusvalenze  non
          sono deducibili per la  quota  eventualmente  determinatasi
          per  effetto  della  distribuzione  degli  utili  che   non
          concorrono a formare  il  reddito  ai  sensi  del  presente
          articolo. 
            6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le
          disposizioni di cui ai commi  precedenti  sono  applicabili
          solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati
          nel comma 2. 
            7.  Alle  societa'  di  cui  al  comma  1  che  risultano
          controllate direttamente o indirettamente  da  uno  o  piu'
          soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea  le
          disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  a
          condizione che dimostrino di non  essere  state  costituite
          allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime
          in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da  parte
          dell'Amministrazione finanziaria si applicano le  procedure
          di cui ai commi 12 e 13 dell'art.  11,  legge  30  dicembre
          1991, n. 413". 
            - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art.  96-bis  del  TUIR
          abrogati a decorrere dal  secondo  esercizio  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 1996, dall'art. 2, comma  1,
          n. 9), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467. 
            "3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli  105,
          106 e 107, gli utili previsti al  comma  1  possono  essere
          distribuiti  senza  applicazione  della  maggiorazione   di
          conguaglio. 
            4. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94,  non
          sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di
          imposta di cui all'art. 14 per la parte del  suo  ammontare
          riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza  dei
          dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma  1
          concorrono alla formazione  dell'utile  per  la  parte  che
          eccede l'utile  che  si  sarebbe  formato  in  assenza  dei
          dividendi medesimi  e  si  considerano  distribuiti  se  la
          societa' non dispone di  utili  assoggettabili  all'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche e in ogni  caso  prima
          della distribuzione di utili assoggettati  a  maggiorazione
          di conguaglio. Gli utili che si considerano formati  con  i
          dividendi di cui al  comma  1  devono  essere  indicati  in
          apposito allegato alla  dichiarazione  dei  redditi  e,  se
          distribuiti,  separatamente  evidenziati  nei  modelli   di
          comunicazione di cui all'art. 7, legge 29 dicembre 1962, n.
          1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo  che
          la societa' li assoggetti a  maggiorazione  di  conguaglio.
          L'eccedenza di cui al primo periodo si  considera  relativa
          ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a  quello
          che non si sarebbe  determinato  in  assenza  dei  predetti
          dividendi. Le disposizioni del presente comma si  applicano
          ad ogni  successivo  percettore  di  utili  direttamente  o
          indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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