Legge Ordinaria n. 224 del 11/07/1998 G.U. n. 161 del 13 Luglio 1998
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l' editoria
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Allo  scopo  di  garantire   la  continuita'  del  servizio  di
trasmissione radiofonica delle sedute  parlamentari, e confermando lo
strumento della convenzione da stipulare  a seguito di gara pubblica,
i  cui criteri  saranno definiti  nel quadro  dell'approvazione della
riforma generale del sistema  delle comunicazioni, in via transitoria
la convenzione  tra il Ministero  delle comunicazioni e il  Centro di
produzione S.p.a., stipulata  ai sensi dell'articolo 9,  comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre  1994, n. 602, ed approvata  con decreto del
Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni del 21 novembre 1994,
e'  rinnovata  con decor  renza  21  novembre  1997 per  un  u1terore
triennio, intendendosi  rivalutato in L. 11.500.000.000  l'importo di
cui  al comma  4  dello  stesso articolo  9.  I contratti  collettivi
nazionali  di lavoro,  ivi compreso,  per i  redattori, il  contratto
unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti
del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
  2.  Fino alla  data di  entrata in  vigore della  legge di  riforma
generale  del  sistema  delle   comunicazioni,  la  rete  radiofonica
dedicata  ai lavori  parlamentari di  cui all'articolo  24, comma  1,
della legge 6  agosto 1990, n. 223, ed all'articolo  14 del contratto
di  servizio  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI  -
Radiotelevisione   italiana  S.p.a.,   approvato   con  decreto   del
Presidente dell Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 9 dicembre  1997, non puo' essere ampliata. Sono
fatte  salve,  comunque,  le  acquisizioni  di  impianti  conseguenti
all'esercizio  di opzioni  gia' concordate  alla data  di entrata  in
vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI
-  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.   e'  tenuta  a  presentare  al
Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.
  3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al
comma 1,  il Centro  di produzione S.p.a.  e' tenuto  ad evidenziare,
mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei
programmi  trasmessi in  quanto emittente  organo di  informazione di
partito.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in
L.  11.500.000.000 per  ciascuno degli  anni  1998, 1999  e 2000,  si
provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della  programmazione   economica  per   l'anno  1998,  a   tal  fine
parzialmente  utilizzando l'accantonamento  relativo alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
  5.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 9 del decreto-legge
          28 ottobre 1994, n. 602, e' il seguente:
            "1.  Allo   scopo  di    assicurare  il   servizio     di
          trasmissione  radiofonica delle sedute parlamentari di  cui
          all'art. 24 della legge 6  agosto   1990,  n.    223,    il
          Ministero      delle   poste    e   delle telecomunicazioni
          stipula  una  convenzione    di  durata  triennale  con  un
          concessionario  per    la radiodiffusione sonora in  ambito
          nazionale in grado di  garantire con   gli impianti    gia'
          disponibili      la   copertura  della  maggior  parte  del
          territorio nazionale".
            "4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le
          modalita' e nei termini previsti dalla convenzione di   cui
          al comma 1 e' pari a lire 10 miliardi annui".
            -    La  convenzione   tra  il   Ministero  delle   poste
          e     delle telecomunicazioni e  il  Centro  di  produzione
          S.p.a.  per  la  concessione  del  servizio di trasmissione
          radiofonica delle sedute parlamentari e' stata stipulata  a
          seguito di  apposita gara cui sono  stati invitati tutti  i
          concessionari   per la radiodiffusione in  ambito nazionale
          ed e' stata approvata con decreto ministeriale 21  novembre
          1994.
            -  Il  testo  del    comma 1 dell'art. 24 della legge   6
          agosto 1990, n.  223, e' il seguente:
            "Art. 24 (Reti della concessionaria pubblica e  controllo
          di  imprese concessionarie di pubblicita'). - 1. Con l'atto
          di concessione di cui all'art.  3  della legge  14   aprile
          1975,      n.  103,     possono     essere  assentite  alla
          concessionaria pubblica tre  reti  televisive  e  tre  reti
          radiofoniche    oltre, ove   richiesto dai   Presidenti del
          Senato della Repubblica  e  della  Camera   dei   deputati,
          una    rete    radiofonica riservata    esclusivamente    a
          trasmissioni  dedicate   ai   lavori parlamentari".
            - Il testo dell'art. 14 del  contratto di servizio tra il
          Ministero  delle     comunicazioni   e      la      RAI   -
          Radiotelevisione  italiana   S.p.a., approvato  con decreto
          del  Presidente della  Repubblica 29  ottobre 1997,  e'  il
          seguente:
            "Art.  14  (Rete parlamentare). - 1. La concessionaria e'
          impegnata a realizzare con tutte le possibilita'  diffusive
          la rete radiofonica di impianti di cui all'allegato C. Tale
          rete e' riservata esclusivamente a  trasmissioni   dedicate
          ai    lavori   parlamentari    in   attuazione dell'art. 24
          della legge 6 agosto 1990, n. 223.
            2.   La  rete  sara'  realizzata   sulla  base  di  piani
          esecutivi presentati entro il  mese di ottobre del 1997  al
          Ministero,  e  previa autorizzazione   dello  stesso,   con
          assegnazione   delle   necessarie  frequenze.    La  scelta
          delle  sedute    da trasmettere   ed i   criteri da seguire
          nella  programmazione   sono   determinati   d'intesa   dai
          Presidenti dei due rami del Parlamento.
            3.    La  concessionaria    si  impegna    all'avvio  del
          servizio di  rete parlamentare a terra a partire  e  dal  1
          gennaio  1998.  In  ogni  caso  dal  1  novembre  1997, con
          carattere    aggiuntivo,  si  avviera'  la  diffusione  via
          satellite,    in  analogico   ed in   digitale del   canale
          radiofonico parlamentare".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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