Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 224 del 11/07/1998 G.U. n. 161 del 13 Luglio 1998
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l' editoria
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l' editoria
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e' rinnovata con decor renza 21 novembre 1997 per un u1terore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione. 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, non puo' essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni gia' concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione. 3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. e' tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, e' il seguente: "1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti gia' disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale". "4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalita' e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 e' pari a lire 10 miliardi annui". - La convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il Centro di produzione S.p.a. per la concessione del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' stata stipulata a seguito di apposita gara cui sono stati invitati tutti i concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale ed e' stata approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994. - Il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' il seguente: "Art. 24 (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita'). - 1. Con l'atto di concessione di cui all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari". - Il testo dell'art. 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, e' il seguente: "Art. 14 (Rete parlamentare). - 1. La concessionaria e' impegnata a realizzare con tutte le possibilita' diffusive la rete radiofonica di impianti di cui all'allegato C. Tale rete e' riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari in attuazione dell'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 2. La rete sara' realizzata sulla base di piani esecutivi presentati entro il mese di ottobre del 1997 al Ministero, e previa autorizzazione dello stesso, con assegnazione delle necessarie frequenze. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. 3. La concessionaria si impegna all'avvio del servizio di rete parlamentare a terra a partire e dal 1 gennaio 1998. In ogni caso dal 1 novembre 1997, con carattere aggiuntivo, si avviera' la diffusione via satellite, in analogico ed in digitale del canale radiofonico parlamentare".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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