Legge Ordinaria n. 262 del 03/08/1998 G.U. n. 181 del 5 Agosto 1998
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell' Unione Europa occidentale ( UEO )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E' autorizzata la spesa di  lire 5.800 milioni per l'anno 1998 e
di  lire 300  milioni  per  l'anno 1999  per  l'organizzazione ed  il
finanziamento  del   semestre  di  presidenza   italiana  dell'Unione
dell'Europa occidentale (UEO),  previsto dal 1 luglio  al 31 dicembre
1998.
  2.  Il Ministro  degli affari  esteri provvede  a somministrare  le
somme  occorrenti   mediante  aperture   di  credito  a   favore  del
funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, di importo anche
eccedente il limite gia' previsto  dall'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, come  sostituito dalla legge 2 marzo 1963,
n.  386, e  dal regolamento  recante semplificazione  e accelerazione
delle procedure di spesa e  contabili, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  3. In  relazione all'eccezionalita' dell'evento ed  alla necessita'
di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni di servizi relativi  alla organizzazione della presidenza
italiana sono eseguiti in deroga  alle norme di contabilita' generale
dello  Stato. I  beni in  tale modo  acquistati saranno  acquisiti al
patrimonio dello Stato.
  4. Il  rendiconto delle spese  sostenute sulle aperture  di credito
relative  alle   spese  per  l'organizzazione  della   presidenza  e'
presentato,  entro   sei  mesi  dalla  conclusione   del  periodo  di
presidenza,  all'Ufficio centrale  del bilancio  presso il  Ministero
degli affari esteri.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - Il testo  dell'art. 56 del R.D. 18 novembre   1923,  n.
          2440    (Nuove    disposizioni   sull'amministrazione   del
          patrimonio e  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato),
          come  sostituito  dalla legge 2  marzo 1963, n.  386, e' il
          seguente:
            "Art.  56.   -  Possono   essere  autorizzate,     presso
          l'istituto  incaricato del servizio  di tesoreria, nel caso
          in   cui l'adozione di altra    forma  di    pagamento  sia
          incompatibile  con  la necessita'  dei servizi, aperture di
          credito a  favore di funzionari delegati, per il  pagamento
          delle   seguenti  spese,  sia  in  conto  della  competenza
          dell'esercizio che in conto residui:
            1) spese da farsi in economia;
            2)    spese  fisse    ed indennita',   quando non   siano
          prestabilite   in somma   certa,  nonche'    indennita'  di
          missione  e    di trasferimento   e compensi   per   lavoro
          straordinario  per  il   personale   che   presta  servizio
          presso gli uffici periferici;
            3)  retribuzioni al personale  dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
            4) spese  da farsi  in occorrenze straordinarie,  per  le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
            5)    spese di   qualsiasi natura  per  le quali  leggi e
          regolamenti consentano il pagamento a mezzo  di  funzionari
          delegati;
            6)  spese  di    riscossione  delle entrate indicate   in
          apposito elenco per capitoli,   da unirsi   alla  legge  di
          approvazione  dello    stato  di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro;
            7)   assegni  fissi    e  indennita'    degli  ufficiali,
          sottufficiali  ed  uomini  di truppa, spese di mantenimento
          della truppa e dei quadrupedi e  per  servizi   di  rimonta
          e   acquisto   dei     Corpi,   istituti    e  stabilimenti
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
            8)  paghe ed   assegni ai Corpi organizzati  militarmente
          al servizio dello Stato;
            9)  somme  da  pagarsi  all'estero  e   per   fornire   i
          fondi      alle  legazioni,     consolati     e    missioni
          all'estero,  nonche'   alle   navi viaggianti  fuori  dello
          Stato;
            10)  pagamenti   in conto,   dipendenti da contratti  con
          associazioni cooperative di produzione e lavoro  o consorzi
          di cooperative, ovvero da      altri      contratti      di
          forniture   e    lavori   per   i   quali l'Amministrazione
          giudichi opportuna tale forma di pagamento;
            11)   pagamenti relativi    alla  devoluzione    ed  alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
            Per  le  spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le
          aperture di credito  per    ciascun   capitolo   di   spesa
          non   possono   superare, singolarmente, il limite  di lire
          480  milioni,     salvo  maggiori   limiti   stabiliti   da
          particolari disposizioni di legge o di regolamento.
            Per  le   spese di  cui al  n. 10) devono  farsi aperture
          di credito distintamente per ogni contratto di fornitura  o
          lavoro".
            -    Il  D.P.R.    20  aprile    1994,  n.    367,  reca:
          "Regolamento recante semplificazione     e    accelerazione
          delle  procedure   di  spesa   e contabili".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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