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Legge Ordinaria n. 274 del 30/07/1998 G.U. n. 186 dell'11 Agosto 1998
Disposizioni in materia di attività produttive
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Disposizioni per il  riordino della disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
  1. Il  Governo e' delegato  ad emanare, su proposta  del Presidente
del  Consiglio   dei  Ministri,  del  Ministro   dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato e del  Ministro di grazia  e giustizia,
entro  centottanta  giorni dalla  data  di  entrata in  vigore  della
presente legge,  un decreto  legislativo recante la  nuova disciplina
dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza,  procedendo all'abrogazione del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979,  n. 95, e  successive modificazioni ed  integrazioni, ad
eccezione dell'articolo 2-bis del citato decretolegge n. 26 del 1979.
  2. In sede  di adozione del decreto legislativo di  cui al comma 1,
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) definizione  dell'amministrazione straordinaria  quale procedura
concorsuale   della  grande   impresa  commerciale   insolvente,  con
finalita'   conservative   delle    attivita'   aziendali,   mediante
prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;
  b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come
parametro un numero di dipendenti  non inferiore a duecento da almeno
un anno  e un  indebitamento complessivo non  inferiore ai  due terzi
dell'attivo  lordo e  dei ricavi  provenienti dalle  vendite e  dalle
prestazioni;
  c)  individuazione   del  presupposto  oggettivo   della  procedura
nell'esistenza  di concrete  prospettive di  recupero dell'equilibrio
economico delle  attivita' aziendali nei modi  indicati dalla lettera
m);
  d)  articolazione  del  procedimento  in  due  fasi:  la  prima  di
dichiarazione dello stato di insolvenza,  e la seconda, eventuale, di
apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
  e) attribuzione al tribunale del  potere di dichiarare con sentenza
lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad
amministrazione  straordinaria,   acquisito  l'avviso   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  f)  nomina da  parte del  tribunale, con  la sentenza  dichiarativa
dello stato  di insolvenza, di  uno o piu' commissari  giudiziali, su
indicazione vincolante  del Ministro dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato, ovvero in via  autonoma, se l'indicazione non venga
tempestivamente formulata;
  g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello
stato di  insolvenza sulla base di  quelli stabiliti dal capo  II del
titolo III  delle disposizioni approvate  con regio decreto  16 marzo
1942, n. 267,  con gli adattamenti opportuni  alla particolarita' del
procedimento, e con  previsione altresi' del potere  del tribunale di
affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;
  h) previsione  che il tribunale,  sulla base di  apposita relazione
del commissario  giudiziale, da depositare entro  trenta giorni dalla
nomina,  e  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dichiari   con  decreto,  entro  un   termine  non
superiore a  un mese dal  deposito della relazione,  l'apertura della
procedura  di  amministrazione  straordinaria  ovvero  il  fallimento
dell'impresa, a  seconda che ricorra  o meno il  presupposto indicato
nella lettera c);
  i) attribuzione al  tribunale del potere di disporre,  anche in via
di  conversione del  fallimento,  l'estensione  della procedura  alle
imprese appartenenti  al medesimo gruppo  che si trovino in  stato di
insolvenza, qualora ricorra il  presupposto indicato nella lettera c)
o  quando  risulti  comunque  opportuna la  gestione  unitaria  della
procedura nell'ambito del gruppo;
  l)  attribuzione  al  Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di
nomina di  uno o  piu' commissari  straordinari e  di un  comitato di
sorveglianza composto  da creditori e  da esperti, delle  funzioni di
vigilanza sulla procedura nonche' della fissazione dei criteri per la
scelta  dei commissari  straordinari  e dei  consulenti degli  organi
della procedura;
  m)  previsione  di due  alternativi  indirizzi  della procedura  di
amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:
  1) alla cessione a terzi dei  complessi aziendali, sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di
un anno  che garantisca,  per quanto  possibile, la  salvaguardia dei
livelli  occupazionali  e  dell'unita'  operativa  dei  complessi  da
trasferire;
  2) alla  ristrutturazione economicofinanziaria  dell'impresa, sulla
base di  un programma della durata  di due anni volto  al risanamento
dell'impresa;
  n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa,  in entrambi  i casi  indicati nella  lettera m),  alle
disposizioni e agli orientamenti comunitari  sugli aiuti di Stato per
il  salvataggio e  la ristrutturazione  di imprese  in difficolta'  e
coordinamento  della medesima  con  le norme  vigenti  in materia  di
finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;
  o) disciplina  della procedura sulla base  delle disposizioni della
legge fallimentare relative  alla liquidazione coatta amministrativa,
in quanto compatibili con i  principi e i criteri direttivi stabiliti
nel presente comma  e con le modificazioni  ed integrazioni richieste
da questi ultimi;
  p) determinazione dei poteri  del commissario straordinario e della
disciplina  delle  autorizzazioni  al compimento  dei  relativi  atti
secondo   criteri  che   privilegino  la   rapidita'  e   l'efficacia
dell'azione  commissariale, limitando  il  controllo preventivo  agli
atti di maggiore rilevanza;
  q)  previsione  che sia  assicurata,  ai  sensi delle  disposizioni
approvate con  regio decreto  16 marzo  1942, n.  267, la  tutela dei
crediti  maturati  dalle  imprese  fornitrici  antecedentemente  alla
dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  e  che  siano  garantiti
integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio
dell'impresa;
  r)  definizione della  disciplina penale  della procedura  mediante
estensione  all'amministrazione   straordinaria,  nei   limiti  della
compatibilita', delle disposizioni  previste dai capi I, II  e IV del
titolo VI  delle disposizioni  approvate con  regio decreto  16 marzo
1942,  n.  267, equiparando,  ai  fini  della loro  applicazione,  la
dichiarazione  dello stato  di insolvenza  pronunciata a  norma delle
lettere  e)  ed i)  alla  dichiarazione  di fallimento  e  apportando
altresi'  alla vigente  disciplina penale  della liquidazione  coatta
amministrativa  le modifiche  necessarie ad  assicurare l'omogeneita'
del trattamento sanzionatorio;
  s) previsione  dell'obbligo del commissario  straordinario, qualora
in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non
puo'  essere  utilmente  continuata, di  riferirne  all'autorita'  di
vigilanza ed al tribunale affinche' si provveda a norma della lettera
t);
  t) previsione del  potere del tribunale di  disporre la conversione
della  procedura  in  fallimento,  sentito  il  parere  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:
  1) nel caso previsto dal n.  1) della lettera m), alla scadenza del
programma di  prosecuzione delle attivita' non  siano ancora maturate
le condizioni per la cessione del complesso aziendale;
  2) nel  caso previsto dal  n. 2) della  lettera m), al  termine del
programma di risanamento l'impresa  non abbia recuperato la capacita'
di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
  u)  definizione  di norme  transitorie  da  applicare alle  imprese
assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data
di  entrata in  vigore del  decreto  legislativo di  cui al  presente
articolo,   salvaguardando   i   lavoratori   dipendenti   attraverso
l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.
  3. Le determinazioni adottate in  relazione agli adempimenti di cui
alla lettera h) del comma 2  e alla apertura della procedura, nonche'
alla nomina degli organi di cui  alla lettera l) del medesimo comma 2
sono  comunicate alle  regioni interessate  e ai  comuni ove  ha sede
l'impresa.
  4. La cessione  dei crediti in prededuzione  ai sensi dell'articolo
111, n. 1),  delle disposizioni approvate con regio  decreto 16 marzo
1942,  n. 267,  vantati  da imprese  commerciali  non appartenenti  a
settori oggetto di limitazioni o  divieti sulla base della disciplina
comunitaria  degli  aiuti  di  Stato  nei  confronti  di  imprese  in
amministrazione   straordinaria   per   le   quali   l'autorizzazione
all'esercizio  dell'impresa sia  cessata nei  tre anni  precedenti la
data  di entrata  in vigore  della presente  legge, e'  garantita nei
limiti e  secondo i criteri degli  aiuti de minimis definiti  in sede
comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decretolegge 30 gennaio
1979,  n. 26,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 3  aprile
1979, n. 95, nei  limiti di disponibilita' dell'ammontare complessivo
di  cui  all'articolo  medesimo.   Il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato,  con  proprio  decreto, disciplina  le
condizioni e le modalita' per  l'attuazione della disposizione di cui
al presente comma.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            -  Il  D.L.    30  gennaio  1979,  n.   26,      recante:
          "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione  straordinaria
          delle     grandi  imprese    in  crisi"  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  36 del 6 febbraio   1979)  e'  stato
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
          n. 95 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  4
          aprile 1979).
            -   Il testo  vigente  dell'art.  2-bis del  D.L.  n.  26
          del  1979, aggiunto dalla legge di conversione  n.  95  del
          1979, e' il seguente:
            "Art.  2-bis   (Garanzia dello Stato).  - Il Tesoro dello
          Stato puo' garantire  in  tutto  o  in  parte    i   debiti
          che     le     societa'    in  amministrazionestraordinaria
          contraggono   con      istituzioni   creditizie   per    il
          finanziamento      della   gestione  corrente  e    per  la
          riattivazione ed    il   completamento     di     impianti,
          immobili  ed   attrezzature industriali.
            L'ammontare   complessivo   delle  garanzie  prestate  ai
          sensi  del precedente  comma non  puo'  eccedere, per    il
          totale  delle   imprese garantite, i settecento miliardi di
          lire.
            Le  condizioni  e  modalita'    della  prestazione  delle
          garanzie  saranno disciplinate con decreto del Ministro del
          tesoro su conforme delibera del CIPI.
            Gli  oneri  derivanti  dalle    garanzie  graveranno   su
          apposito  capitolo dello stato di previsione del  Ministero
          del tesoro, da classificarsi  tra  le  spese  di  carattere
          obbligatorio".
            -   Il   capo   II  del  titolo    III  ("Del  concordato
          preventivo") del R.D.  16 marzo 1942,  n.  267  (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  6  aprile   1942),
          riguarda    gli  effetti  dell'ammissione    al  concordato
          preventivo.
            -  Il  titolo    VI  ("Disposizioni  penali") del R.D. 16
          marzo 1942, n.  267 (pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale
          n.  81  del 6  aprile 1942) disciplina al  capo I i  "reati
          commessi dal  fallito", al capo   II i "reati  commessi  da
          persone  diverse  dal  fallito",  al  capo  IV introduce le
          "disposizioni di procedura".
            - Il  testo dell'art.  111 del R.D.  16 marzo 1942,    n.
          267,  e' il seguente:
            "Art.   111  (Ordine  di  distribuzione delle  somme).  -
          Le  somme ricavate   dalla liquidazione   dell'attivo  sono
          erogate nel  seguente ordine:
            1)    per il  pagamento  delle spese,  comprese  le spese
          anticipate dall'erario,  e  dei  debiti    contratti    per
          l'amministrazione   del fallimento  e per  la continuazione
          dell'esercizio  dell'impresa,      se   questo   e'   stato
          autorizzato.
            2)  per il  pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
            3)  per il  pagamento   dei creditori   chirografari,  in
          proporzione  dell'ammontare  del credito  per  cui ciascuno
          di  essi fu  ammesso, compresi i creditori  indicati al  n.
          2,  qualora non   sia stata ancora realizzata  la garanzia,
          ovvero per  la parte  per cui  rimasero non soddisfatti  da
          questa.
            I  prelevamenti    indicati al n.  1 sono determinati con
          decreto dal giudice delegato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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