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Legge Ordinaria n. 299 del 03/08/1998 G.U. n. 194 del 21 Agosto 1998
Finanziamento italiano della PESC ( Politica estera e di sicurezza comune dell' Unione europea ) relativo all' applicazione dell' articolo J 11, comma 2, del Trattato sull' Unione europea
Finanziamento italiano della PESC ( Politica estera e di sicurezza comune dell' Unione europea ) relativo all' applicazione dell' articolo J 11, comma 2, del Trattato sull' Unione europea
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454. 2. Dall'anno 2001 la spesa e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 3 novembre 1992, n. 454, reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.". - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a)-c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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