Legge Ordinaria n. 301 del 30/07/1998 G.U. n. 196 del 24 Agosto 1998
Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ( OSCE ) ed i relativi privilegi ed immunità
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Capacita' giuridica delle istituzioni
                             della OSCE
  1.  L'Italia  riconosce  la   capacita'  giuridica  necessaria  per
l'esercizio  delle loro  funzioni e  in particolare  la capacita'  di
stipulare contratti,  acquisire e  alienare beni mobili  ed immobili,
adire le  vie legali  e partecipare  a procedimenti  giudiziari, alle
seguenti  istituzioni  della Organizzazione  per  la  sicurezza e  la
cooperazione in Europa (OSCE):
  a) segretariato della OSCE;
  b) ufficio  per le istituzioni  democratiche e i  diritti dell'uomo
(Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);
  c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio
della organizzazione medesima. Le  determinazioni assunte al riguardo
dal  Consiglio della  OSCE sono  pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana con  comunicato predisposto  dal Ministero
degli affari esteri.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 

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