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Legge Ordinaria n. 313 del 03/08/1998 G.U. n. 201 del 29 Agosto 1998
Disposizioni per la commercializzazione dell' olio extravergine di oliva, dell' olio di oliva vergine e dell' olio di oliva
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Etichettatura d'origine dell'olio extravergine
                di oliva vergine e dell'olio di oliva
  1. L'olio extravergine  di oliva, l'olio di oliva  vergine e l'olio
di oliva  possono essere  venduti o comunque  messi in  commercio sia
sfusi  sia  condizionati  con   le  diciture  "prodotto  in  Italia",
"fabbricato in  Italia", made in Italy  relative all'origine italiana
del  prodotto,  solo  se  l'intero  ciclo  di  raccolta,  produzione,
lavorazione e condizionamento si  e' svolto nel territorio nazionale.
E' vietato l'uso di diciture equipollenti.
  2.  Nell'etichettatura,  nella  presentazione e  nella  pubblicita'
dell'olio  extravergine  di  oliva,  dell'olio  di  oliva  vergine  e
dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109,  si devono riportare,  con caratteri marcati in  posizione di
evidenza,  le  suddette indicazioni,  in  modo  che siano  facilmente
visibili,   chiaramente  leggibili   ed  indelebili.   Per  gli   oli
extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia
con oli in tutto o in parte  di origine o provenienza da altri Paesi,
l'etichettatura deve  riportare, con  le caratteristiche  indicate al
primo  periodo, una  delle seguenti  diciture in  conformita' con  il
contenuto:  "prodotto in  parte con  oli provenienti  da ..."  con la
specificazione della percentuale  di oli di origine  o provenienza da
altri  Paesi   utilizzati,  ovvero   "prodotto  totalmente   con  oli
provenienti da ...",  ed a seguire il  nome del Paese o  dei Paesi di
provenienza. Puo' essere altresi' aggiunta,  in uno spazio separato e
distinto da  tale dicitura  e con caratteri  minuscoli, l'indicazione
della denominazione e della  ubicazione dell'impianto di lavorazione.
Per  gli  oli  di  oliva   commercializzati  allo  stato  sfuso  tali
indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e
commerciali.
  3. Chiunque  utilizzi le  diciture di  cui al  comma 1  deve tenere
appositi  registri di  carico  e scarico,  nei  quali vanno  annotati
giornalmente i  movimenti e le  rispettive provenienze degli  oli sia
condizionati sia sfusi.
  4. Le confezioni gia' in  commercio, non conformi a quanto previsto
dal comma 2, devono essere smaltite  entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge; dopo tale data devono essere
ritirate dal commercio.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -    Il  D.Lgs.    27   gennaio   1992, n.   109,   reca:
          "Attuazione   delle direttive   89/395/CEE  e    89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,     la  presentazione  e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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