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Legge Ordinaria n. 354 del 08/10/1998 G.U. n. 240 del 14 Ottobre 1998
Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza
Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La "Ferrovie dello Stato S.p.a.", e' autorizzata a predisporre ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di soppressione di passaggi a livello, privilegiando i principali itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi e stazioni, nonche' le linee regionali di particolare rilevanza, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili. Il piano triennale e' inviato alle Camere perche' sia trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. 2. Il piano di cui al comma 1 deve essere formulato in coerenza con gli altri progetti di ammodernamento, tenuto conto comunque dei seguenti criteri di priorita': a) velocita' e frequenza dei convogli ferroviari; b) volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare; c) numero dei binari posti in corrispondenza dell'attraversamento; d) passaggi in aree urbane e metropolitane ad alta densita' abitativa e di traffico locale; e) incidentalita' storica del passaggio a livello. 3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perche' sia trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi realizzati con il relativo quadro economico. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondospeciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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