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Legge Ordinaria n. 407 del 23/11/1998 G.U. n. 277 del 26 Novembre 1998
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990,
n.  302,  le  parole:  "non  inferiore  ad  un quarto della capacita'
lavorativa"  sono  soppresse.  Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata  la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire
95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
  2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302,  come  modificato  dal comma 1 del presente articolo, nonche' il
coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico
qualora  siano  gli  unici  superstiti,  dei soggetti deceduti o resi
permanentemente   invalidi   godono   del   diritto  al  collocamento
obbligatorio  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  legislative,  con
precedenza  rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con preferenza a
parita' di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve
di  posti  devono  essere previste per l'assunzione ad ogni livello e
qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono gia' un'attivita'
lavorativa.
  3.  All'articolo  6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1.  Nei  casi  previsti dalla presente legge, gli interessati devono
presentare apposita domanda".
  4.  All'articolo  12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
il secondo periodo e' soppresso.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
          302 (Norme a favore   delle   vittime   del  terrorismo   e
          della   criminalita' organizzata),  cosi'  come  modificato
          dalla  presente  legge, e'  il seguente:
            "Art.    1     (Casi   di     elargizione).   -    1.   A
          chiunque   subisca un'invalidita' permanente,  per  effetto
          di   ferite   o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello
          svolgersi nel  territorio dello Stato di atti di terrorismo
          o  di eversione dell'ordine democratico,  a condizione  che
          il    soggetto leso  non  abbia concorso  alla  commissione
          degli  atti medesimi ovvero di reati a questi  connessi  ai
          sensi  dell'art.  12  del codice di   procedura penale,  e'
          corrisposta  una elargizione  fino a lire  150 milioni,  in
          proporzione alla  percentuale di  invalidita'  riscontrata,
          con  riferimento  alla  capacita' lavorativa, in ragione di
          1,5 milioni per ogni punto percentuale.
            2.    L'elargizione di   cui   al   comma 1  e'  altresi'
          corrisposta  a chiunque subisca  un'invalidita' permanente,
          per effetto  di ferite o lesioni riportate  in  conseguenza
          dello  svolgersi  nel  territorio  dello Stato   di   fatti
          delittuosi   commessi   per    il    perseguimento    delle
          finalita'   delle   associazioni di  cui  all'art.  416-bis
          del  codice penale, a condizione che:
            a) il soggetto  leso non abbia concorso alla  commissione
          del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati    che  con  il
          medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
          procedura penale;
            b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento,
          del  tutto  estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali,
          salvo   che   si   dimostri   l'accidentalita'   del    suo
          coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero
          risulti che il  medesimo, al tempo dell'evento, si era gia'
          dissociato  o    comunque estraniato dagli ambienti   e dai
          rapporti delinquenziali cui partecipava.
            3. La  medesima  elargizione  e'    corrisposta  anche  a
          chiunque  subisca un'invalidita' permanente  per effetto di
          ferite    o  lesioni  riportate  in    conseguenza    dello
          svolgersi   nel  territorio  dello  Stato  di operazioni di
          prevenzione   o repressione dei fatti  delittuosi di cui ai
          commi  1 e  2, a  condizione che   il soggetto    leso  sia
          del  tutto  estraneo alle attivita' criminose oggetto delle
          operazioni medesime.
            4. L'elargizione di cui al presente articolo  e'  inoltre
          corrisposta  a chiunque, fuori dai casi di  cui al comma 3,
          subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite  o
          lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza  prestata,
          e  legalmente    richiesta  per iscritto ovvero verbalmente
          nei casi  di  flagranza  di reato  o   di prestazione    di
          soccorso,    ad    ufficiali    ed    agenti   di   polizia
          giudiziaria   o   ad autorita', ufficiali    ed  agenti  di
          pubblica sicurezza, nel  corso di azioni  od  operazioni di
          cui  al  presente articolo,  svoltesi  nel territorio dello
          Stato.
            5.    Ai  fini   del   presente articolo,   l'invalidita'
          permanente   che comporti  la    cessazione  dell'attivita'
          lavorativa  o  del    rapporto di impiego   e'   equiparata
          all'invalidita' permanente  pari  a   quattro quinti  della
          capacita' lavorativa".
            -  Il   testo dell'art. 6 della  citata legge n. 302  del
          1990, cosi' come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  6  (Termini  e  modalita'    per l'attivazione dei
          procedimenti di corresponsione dei benefici).    -  1.  Nei
          casi  previsti dalla presente legge, gli interessati devono
          presentare apposita domanda.
            2.  Si  prescinde dalla domanda, e  si procede d'ufficio,
          nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
            3.  Per i benefici relativi  ad eventi verificatisi prima
          della data di entrata in   vigore della presente  legge  si
          procede  in ogni caso a domanda degli interessati".
            -  Il   testo dell'art. 12,  comma 2, della  citata legge
          n.   302 del 1990, cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
            "2.  Per i   fatti contemplati dal comma 1 dell'art.  1 i
          benefici di cui  alla presente   legge si    applicano  per
          gli  eventi   verificatisi successivamente alla  data del 1
          gennaio  1969. I benefici di   cui al presente  comma  sono
          erogati  agli  aventi  diritto  in due ratei a carico degli
          esercizi 1990  e 1991 pari, rispettivamente,  al  55    per
          cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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