Legge Ordinaria n. 415 del 18/11/1998 G.U. n. 284 del 4 Dicembre 1998 (suppl.ord.)
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannp 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
                               Art. 1. 
     (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) 
 
  1.  All'articolo  2  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  seguito  denominata
"legge n. 109", il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  presente  legge  e  del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono  per  lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al  comma  2  del  presente
articolo,  le  attivita'  di  costruzione,   demolizione,   recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di presidio e difesa ambientale e di  ingegneria  naturalistica.  Nei
contratti misti di lavori, forniture e servizi  e  nei  contratti  di
forniture o  di  servizi  quando  comprendano  lavori  accessori,  si
applicano le norme della presente legge  qualora  i  lavori  assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento". 
  2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera b) del comma 2  e'
sostituita dalla seguente: 
  "b) ai concessionari di lavori pubblici, di  cui  all'articolo  19,
comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al
pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di  cui  agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  e  successive
modificazioni, alle societa' di cui all'articolo  22  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed  all'articolo  12
della legge 23 dicembre 1992, n.  498,  e  successive  modificazioni,
alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non  prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di  beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime  di
libera concorrenza nonche' ai concessionari di servizi pubblici e  ai
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora
operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento
di  attivita'  che  riguardino  i  lavori,  di   qualsiasi   importo,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui all'articolo 8, comma 6,  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali
e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono
essere progettate separatamente e appaltate separatamente  in  quanto
strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere  comprese
nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158". 
  3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti
dai seguenti: 
  "3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione  per
i concessionari di lavori pubblici,  di  cui  al  medesimo  comma  2,
lettera b), si applicano le  disposizioni  della  presente  legge  ad
esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai
concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui  al  comma  2,
lettera c), si applicano le  disposizioni  della  presente  legge  ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai
soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori  di  cui
al decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  158,  non  si  applicano,
altresi', le disposizioni del  regolamento  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, relative all'esecuzione dei lavori,  alla  contabilita'  dei
lavori e al collaudo dei lavori. 
  Resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. 
  4. I concessionari di lavori pubblici di cui al  comma  2,  lettera
b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o
licitazione privata i lavori pubblici non realizzati  direttamente  o
tramite imprese controllate che devono essere espressamente  indicate
in sede di candidatura, con la specificazione anche delle  rispettive
quote dei lavori da  eseguire;  l'elenco  delle  imprese  controllate
viene   successivamente   aggiornato   secondo   le   modifiche   che
intervengono  nei  rapporti  tra   le   imprese.   I   requisiti   di
qualificazione previsti dalla presente legge per gli  esecutori  sono
richiesti al concessionario ed alle imprese controllate,  nei  limiti
dei  lavori  oggetto  della  concessione  eseguiti  direttamente.  Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel  bando  l'obbligo
per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del
40 per  cento  dei  lavori  oggetto  della  concessione.  Le  imprese
controllate devono eseguire i lavori secondo  quanto  disposto  dalle
norme della presente legge. Ai fini del presente comma  si  intendono
per soggetti terzi anche  le  imprese  collegate;  le  situazioni  di
controllo e di collegamento si determinano  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. 
  4-bis. Le disposizioni di cui al comma  4  si  applicano  anche  ai
concessionari   di   lavori   pubblici   ed   ai   concessionari   di
infrastrutture adibite al  pubblico  servizio  di  cui  al  comma  2,
lettera  b),  per  la  realizzazione  dei   lavori   previsti   nelle
convenzioni gia' assentite alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  ovvero  rinnovate  e  prorogate,  ai  sensi   della
normativa vigente. I soggetti  concessionari  prima  dell'inizio  dei
lavori sono tenuti a presentare al concedente  idonea  documentazione
in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al
comma 4". 
  4. All'articolo 2 della legge n.  109,  i  commi  5  e  5-bis  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "5.  I  lavori  di  competenza  dei  soggetti  di  cui  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di  importo  pari  o  superiore  a
200.000 ECU e inferiore  a  5  milioni  di  ECU,  diversi  da  quelli
individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle
disposizioni di cui allo stesso  decreto  legislativo,  ad  eccezione
degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26,
28, 29 e 30. I  lavori  di  importo  inferiore  a  200.000  ECU  sono
sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti. 
  5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono  all'esecuzione  dei
lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante  contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei
limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si  applicano
anche ai soggetti di cui al decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti
tra quelli  individuati  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  del
medesimo decreto legislativo nonche' tra quelli di cui  al  comma  2,
lettera b), del presente articolo". 
  5. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge n. 109, dopo le
parole: "di interesse generale", la virgola e' soppressa. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 109/1994
          (Legge  quadro  in  materia  di   lavori   pubblici)   come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 2 (Ambito oggettivo e  soggettivo  di  applicazione
          della legge). -  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della
          presente legge e del regolamento di cui all'art.  3,  comma
          2, si  intendono  per  lavori  pubblici,  se  affidati  dai
          soggetti di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  le
          attivita'   di    costruzione,    demolizione,    recupero,
          ristrutturazione,  restauro  e  manutenzione  di  opere  ed
          impianti, anche  di  presidio  e  difesa  ambientale  e  di
          ingegneria naturalistica. Nei contratti  misti  di  lavori,
          forniture e servizi e  nei  contratti  di  forniture  o  di
          servizi quando comprendano lavori accessori,  si  applicano
          le norme della presente legge  qualora  i  lavori  assumano
          rilievo economico superiore al 50 per cento. 
            2. Le nonne della presente legge e del regolamento di 
          cui all'art. 3, comma 2, si applicano: 
            a) alle amministrazioni dello Stato anche ad  ordinamento
          autonomo, agli enti  pubblici  compresi  quelli  economici,
          agli  enti  ed  alle  amministrazioni  locali,  alle   loro
          associazioni e consorzi nonche'  agli  altri  organismi  di
          diritto pubblico; 
            b) ai concessionari di lavori pubbIici, di  cui  all'art.
          19,   comma   2,   ai   concessionari   di   esercizio   di
          infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
          speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142,  e  successive  modificazioni,
          alle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
          n. 142, e successive modificazioni, ed  all'art.  12  della
          legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
          alle societa' con capitale pubblico, in  misura  anche  non
          prevalente, che abbiano ad oggetto della propria  attivita'
          la produzione di beni o servizi  non  destinati  ad  essere
          collocati sul  mercato  in  regime  di  libera  concorrenza
          nonche', ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
          di cui al  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,
          qualora operino in virtu' di diritti speciali o  esclusivi,
          per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
          qualsiasi  importo,  individuati   con   il   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'art.  8,
          comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  158,  e
          comunque i lavori riguardanti  i  rilevati  aeroportuali  e
          ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
          possono  essere  progettate   separatamente   e   appaltate
          separatamente in quanto strettamente connesse e  funzionali
          alla esecuzione di  opere  comprese  nella  disciplina  del
          decreto legislativo 17 marzo1995, n. 158. 
            c) ai soggetti privati relativaniente  a  lavori  di  cui
          all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 
          406,  nonche'  ai  lavori  civili  relativi  ad   ospedali,
          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,
          edifici scolastici ed  universitari,  edifici  destinati  a
          scopi amministrativi ed  edifici  industriali,  di  importo
          superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione  sia
          previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),  un
          contributo diretto e specifico  in  conto  interessi  o  in
          conto   capitale   che,   attualizzato,   superi   il   50%
          dell'importo dei lavori. 
            3. Ai soggetti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  fatta
          eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al
          medesimo comma 2, lettera b), si applicano le  disposizioni
          della presente legge ad esclusione degli  articoli  7,  14,
          18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 Ai concessionari di lavori
          pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera  c),  si
          applicano  le  disposizioni   della   presente   legge   ad
          esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e  2-bis,  27,
          32 e 33. Ai soggetti di cui all'art. 2,  camma  2,  lettera
          b), operanti nei settori di cui al decreto  legislativo  17
          marzo  1995,  n.  158,  non  si  applicano,  altresi',   le
          disposizioni del regolamento di cui all'art.  3,  comma  2,
          relative all'esecuzione dei lavori, alla  contabilita'  dei
          lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione
          delle disposizioni legislative e regolamentari relative  ai
          collaudi di natura tecnica. 
            4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma  2,
          lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi  attraverso
          pubblico incanto o licitazione privata  i  lavori  pubblici
          non realizzati direttamente o tramite  imprese  controllate
          che  devono  essere  espressamente  indicate  in  sede   di
          candidatura, con la specificazione anche  delle  rispettive
          quote  dei  lavori  da  eseguire;  l'elenco  delle  imprese
          controllate viene  successivamente  aggiornato  secondo  le
          modifiche che intervengono nei rapporti tra le  imprese.  I
          requisiti di qualificazione previsti dalla  presente  legge
          per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed  alle
          imprese controllate, nei limiti dei  lavori  oggetto  della
          concessione  eseguiti  direttamente.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo  pr  il
          concessionario di appaltare a terzi una percentuale  minima
          del 40 per cento dei lavori oggetto della  concessione.  Le
          imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto
          disposto dalle norme della  presente  legge.  Ai  fini  del
          presente comma si intendono per  soggetti  terzi  anche  le
          imprese  collegate;  le  situazioni  di  controllo   e   di
          collegamento  si  determinano   secondo   quanto   previsto
          dall'art. 2359 del codice civile. 
            4-bis. Le disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano
          anche  ai  concessionari   di   lavori   pubblici   ed   ai
          concessionari  di  infrastrutture   adibite   al   pubblico
          servizio  di  cui  al  comma  2,   lettera   b),   per   la
          realizzazione dei lavori previsti  nelle  convenzioni  gia'
          assentite alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  ovvero  rinnovate  e  prorogate,  ai  sensi   della
          normativa   vigente.   I   soggetti   concessionari   prima
          dell'inizio  dei  lavori  sono  tenuti  a   presentare   al
          concedente idonea documentazione in grado di  attestare  la
          situazione di controllo per i fini di cui al comma 4. 
            5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al  decreto
          legislativo 17 marzo  1995,  n.  158,  di  importo  pari  o
          superiore a 200.000 ECU e inferiore a  5  milioni  di  ECU,
          diversi da quelli individuati nel  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6,  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di  quelli  di
          cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
          di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione  degli
          articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,
          26, 28, 29 e 30. I lavori di importo  inferiore  a  200.000
          ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti. 
            5-bis.  I  soggetti  di  cui  al   comma   2   provvedono
          all'esecuzione dei  lavori  di  cui  alla  presente  legge,
          esclusivamente  mediante  contratti   di   appalto   o   di
          concessione di  lavori  pubblici  ovvero  in  economia  nei
          limiti di cui all'art.  24.  Le  medesime  disposizioni  si
          applicano anche ai soggetti di cui al  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n.  158,  per  l'esecuzione  di  lavori,  di
          qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai
          sensi  dell'art.  8,  comma   6,   del   medesimo   decreto
          legislativo nonche' tra quelli di cui al comma  2,  lettera
          b) del presente articolo. 
             6. Ai sensi della presente legge si intendono: 
            a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi  organismo
          con  personalita'  giuridica,  istituito   per   soddisfare
          specificatamente bisogni di interesse generale  non  aventi
          carattere industriale o commerciale e la cui attivita'  sia
          finanziata  in  modo  maggioritario  dallo   Stato,   dalle
          regioni, dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          dagli enti locali,  da  altri  enti  pubblici  o  da  altri
          organismi di diritto pubblico, ovvero la cui  gestione  sia
          sottoposta al controllo di  tali  soggetti,  ovvero  i  cui
          organismi di amministrazione, di direzione o  di  vigilanza
          siano costituiti in misura  non  inferiore  alla  meta'  da
          componenti designati dai medesimi soggetti; 
            b)  per  procedure  di  affidamento  dei  lavori  o   per
          affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
          concessione; 
            c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti  di  cui
          al comma 2, lettera a); 
            d) per altri enti aggiudicatori o realizatori i  soggetti
          di cui al comma 2, lettere b) e c)". 
            - Si riporta il testo degli articoli 23 e 25 della  legge
          8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle 
          autonomie locali) e successive modificazioni: 
            "Art.  23  (Aziende  speciali  ed  istituzioni).   -   1.
          L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente  lo-  cale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale  e  di  proprio  statuto,   approvato   dal
          consiglio comunale o provinciale. 
            2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale   dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale. 
            3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione   sono   il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al  quale  compete  la   responsabilita'   gestionale.   Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente lo- cale. 
            4. L'azienda e l'istituzione informano la loro  attivita'
          a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno
          l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
          l'equilibrio  dei  costi   e   dei   ricavi,   compresi   i
          trasferimenti. 
            5.  Nell'ambito  della   legge,   l'ordinamento   ed   il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono. 
            6. L'ente locale conferisce  il  capitale  di  dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali; esercita la vigilanza; verifica  i  risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali. 
            7. Il collegio dei revisori dei  conti  dell'ente  locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni. Lo statuto dell'azienda  speciale  prevede  un
          apposito organo di  revisione  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione". 
            "Art. 25 (Consorzi). - 1. I comuni e le province, per  la
          gestione associata di uno o piu' servizi e  l'esercizio  di
          funzioni possono costituire un consorzio secondo  le  norme
          previste per le aziende speciali di  cui  all'art.  23,  in
          quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare  altri
          enti pubblici, ivi comprese le  comunita'  montane,  quando
          siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali  sono
          soggetti. 
            2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli   approvano   a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio. 
            3. In particolare la  convenzione  deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e  5-ter
          dell'art. 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'art.  32,
          e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
          fondamentali del consorzio; lo  statuto  deve  disciplinare
          l'organizzazione, la nomina  e  le  funzioni  degli  organi
          consortili. 
            4.  Salvo  quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti  legali  anche  enti  diversi  da
          comuni e province, l'assemblea del  consorzio  e'  composta
          dai rappresentanti degli enti associati nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
            5. L'assemblea elegge il consiglio di  amministrazione  e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
            6. Tra gli stessi  comuni  e  province  non  puo'  essere
          costituito piu' di un consorzio. 
            7. In caso di  rilevante  interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
            7-bis.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza economica e imprenditoriale, ai  consorzi  creati
          per la gestione  dei  servizi  sociali  se  previsto  nello
          statuto, si applicano, per  quanto  attiene  alla  finanza,
          alla contabilita' ed al regime fiscale, le  norme  previste
          per le aziende speciali. Agli altri consorzi  si  applicano
          le norme dettate per gli enti locali". 
            - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge  8  giugno
          1990,  n.  142  (Ordinamento  delle  autonomie  locali),  e
          successive modificazioni: 
            "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I  comuni  e  le
          province   nell'ambito   delle    rispettive    competenze,
          provvedono alla gestione dei servizi pubblici  che  abbiano
          per oggetto produzione  di  beni  ed  attivita'  rivolte  a
          realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere   lo   sviluppo
          economico e civile delle comunita' locali. 
            2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e  alle
          province ono stabiliti dalla legge. 
            3. I comuni e  le  province  possono  gestire  i  servizi
          pubblici nelle seguenti forme: 
            a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
          caratteristiche del servizio non sia 
          opportuno costituire una istituzione o una azienda; 
            b) in concessione  a  terzi,  quando  sussistano  ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale; 
            c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione  di
          piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; 
            d) a mezzo di istituzione,  per  l'esercizio  di  servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale; 
            e) a mezzo di societa' per  azioni  o  a  responsabilita'
          limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
          partecipate  dall'ente  titolare  del  pubblico   servizio,
          qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
          territoriale  del  servizio  la  partecipazione   di   piu'
          soggetti pubblici o privati". 
            - Il testo dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.
          498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), e'
          il seguente: 
            "Art. 12.  (Interventi  urgenti  in  materia  di  finanza
          pubblica). -  1.  Le  province  e  i  comuni  possono,  per
          l'esercizio di servizi  pubblici  e  per  la  realizzazione
          delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
          nonche' per la realizzazione  di  infrastrutture  ed  altre
          opere di interesse pubblico, che non  rientrino,  ai  sensi
          della  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nelle
          competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
          societa'  per  azioni,  anche  mediante  gli   accordi   di
          programma di  cui  al  comma  9,  senza  il  vincolo  della
          proprieta' maggioritaria di cui al  comma  3,  lettera  e),
          dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche  in
          derega a quanto previsto dall'art. 9, primo comma,  lettera
          d), della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  come  sostituita
          dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli  enti
          interessati provvedono  alla  scelta  dei  soci  privati  e
          all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul  mercato
          con procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto  costitutivo
          delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente  pubblico
          di nominare uno o piu' amministratori e sindaci.  Nel  caso
          di servizi pubblici locali  una  quota  delle  azioni  puo'
          essere destinata all'azionariato diffuso e  resta  comunque
          sul mercato. 
            2. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
            a) disciplinare  l'entita'  del  capitale  sociale  delle
          costituende societa' per azioni e la  misura  minima  della
          partecipazione dell'ente locale al capitale sociale,  anche
          per assicurare  il  diritto  di  chiedere  la  convocazione
          dell'assemblea; 
            b) disciplinare i criteri di scelta  dei  possibili  soci
          mediante  procedimento  di  confronto  concorrenziale,  che
          tenga conto dei principi della  normativa  comunitaria  con
          particolare riguardo alle capacita' tecniche e  finanziarie
          dei soggetti stessi; 
            c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente  tra
          l'ente locale e il privato; 
            d) disciplinare forme adeguate di controllo 
          dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi. 
            3. Per la realizzazione delle opere di qualunque  importo
          di cui al  comma  1  si  applicano  le  norme  del  decreto
          legislativo 19 dicembre 1991, n.  406,  e  della  direttiva
          90/531/CEE del Consiglio, del 17  settembre  1990,  e  suc-
          cessive norme di recepimento. 
            4. Per gli interventi di cui  al  presente  articolo  gli
          enti interessati approvano le tariffe dei servizi  pubblici
          in    misura    tale     da     assicurare     l'equilibrio
          economicofinanziario  dell'investimento  e  della  connessa
          gestione. I criteri per il calcolo della  tariffa  relativa
          ai servizi stessi sono i seguenti: 
            a) la corrispondenza  tra  costi  e  ricavi  in  modo  da
          assicurare la integrale copertura dei costi,  ivi  compresi
          gli oneri di ammortamento tecnicofinanziario; 
            b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti 
          raccolti ed il capitale investito; 
            c) l'entita' dei costi di gestione delle  opere,  tenendo
          conto  anche  degli  investimenti  e  della  qualita'   del
          servizio; 
            d)  l'adeguatezza  della   remunerazione   del   capitale
          investito,  coerente  con  le  prevalenti   condizioni   di
          mercato. 
            5. La tariffa costituisce il  corrispettivo  dei  servizi
          pubblici; essa e' determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai
          soggetti proprietari, attraverso contratti di programma  di
          durata poliennale, nel rispetto del  disciplinare  e  dello
          statuto conseguenti  ai  modelli  organizzativi  prescelti.
          Qualora  i  servizi  siano  gestiti  da  soggetti   diversi
          dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e
          concessioni   dell'ente   o   per   effetto   del   modello
          organizzativo di societa' mista  di  cui  al  comma  1,  la
          tariffa e' riscossa dal soggetto  che  gestisce  i  servizi
          pubblici. 
            6. Ove gli introiti siano connessi  a  tariffe  o  prezzi
          amministrati, il Comitato  interministeriale  prezzi  o  il
          comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di
          trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario
          dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
          inflattivi che contrastino con gli  indirizzi  di  politica
          economica generale. Eventuali successivi aumenti  tariffari
          vengono determinati ai  sensi  del  comma  4;  il  Comitato
          interministeriale prezzi o il comitato  provinciale  prezzi
          verifica  tuttavia.  entro  lo  stesso  termine  perentorio
          decorrente   dalla   comunicazione   della   delibera    di
          approvazione della tariffa o  del  prezzo,  la  sussistenza
          delle condizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5,  alle  quali
          l'aumento delilierato resta subordinato. 
            6-bis.  Per  la  realizzazione  di  opere  immediatamente
          cantierabili nell'ambito degli interventi di cui  al  comma
          1, che risuitino gia' aggiudicate ad imprese o consorzi  di
          imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate
          per carenza  di  stanziamenti  pubblici,  gli  enti  locali
          interessati possono disporre Iavvio  dei  lavori  pre-  via
          conclusione di un  contratto  di  programma  con  organismi
          finanziari e/o bancari che si impegnino  ad  anticipare  le
          somme  occorrenti.  Al  rimborso  delle  anticipazioni   si
          provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di
          tariffe da stabilire in conformita' ai criteri  di  cui  al
          presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
          per lo scopo uno schema di contratto tipo. 
            7.  Fino  al  secondo  esercizio  successivo   a   quello
          dell'entrata  in   funzione   dell'opera,   l'ente   locale
          partecipante potra' rilasciare garanzia  fidejussoria  agli
          istituti mutuanti in  misura  non  superiore  alla  propria
          quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1. 
            8. Per i conferimenti di aziende, di complessi  aziendali
          o di rami di essi e  di  ogni  altro  bene  effettuati  dai
          soggetti di cui al comma 1, anche per la  costituzione  con
          atto unilaterale delle socleta' di cui al  medesimo  comma,
          si applicano le disposizioni dell'art.  7,  commi  1  e  2,
          della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  e  succes-  sive
          modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,
          ipotecario e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7  della
          citata legge n.  218  del  1990,  e'  fissato  in  lire  10
          milloni, se l'operazione viene  perfezionata  entro  il  31
          dicembre 1994. 
            9. Per  le  finalita  di  cui  al  presente  articolo  il
          Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa  con  i
          Ministri  competenti  per  settore,  puo'  promuovere   gli
          opportuni  accordi  od  intese   con   le   amministrazioni
          regionali e locali interessate. Gli  accordi  e  le  intese
          dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione
          di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10
          agosto 1988, n. 377, da  un  progetto  economicofinanziario
          con  l'indicazione  degli  investimenti  privati  e   degli
          eventuali  finanziamenti  pubblici   derivanti   da   leggi
          statali, regionali  e  da  impegni  di  bilancio  comunale,
          nonche' dalla specificazione delle misure organizzative  di
          coordinamento e di intesa tra  i  soggetti  interessati  ai
          fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi
          previsti e della loro gestione. A tali  fini,  il  Ministro
          per  i  problemi  delle  aree  urbane  nomina  un  comitato
          nazionale  cui  devono   essere   sottoposti   i   progetti
          eonomicifinanziari  presieduto  dallo  stesso  Ministro   e
          composto da dieci  membri,  di  cui  quattro  nomninati  in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del  tesoro,
          del Ministero dei lavori  pubblici,  del  Ministero  per  i
          problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti
          e sei in rappresentanza degli 
          istituti di credito a diffusa presenza nazionale". 
            - Il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  158,  reca:
          "Attuazione delle direttive 90/531/CEE  e  93/38/CEE  rela-
          tive alle procedure di appalti nei settori esclusi", ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio  1995,  n.
          104. 
            - Il comma 6  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
          158/1995 e' il seguente: 
            "6. Agli appalti di lavori  che  non  siano  strettamente
          correlati   agli   scopi   istituzionali    dei    soggetti
          aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a  6,  o  che  pure
          essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere  il  cui
          contenuto specialistico  e  tecnico  non  sia  direttamente
          condizionato  dalle  specificita'  tecniche   proprie   dei
          settori di cui agli articoli da  3  a  6,  individuati  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con
          i  ministri  competenti,  si  applicano,  per  gli  aspetti
          regolati dal presente decreto, le norme vigenti". 
            - Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
            "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' 
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
            1) le societa' in cui un'altra  societa',  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
            2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di  voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
            3) le societa' che  sono  sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
            Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e  2)  del  primo
          comma, si computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
            Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle   quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero 
          un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". 
            - La lettera a) del comma 6 dell'art. 2  della  legge  n.
          109/1994, come  modificata  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente: 
             "6. Ai sensi della presente legge si intendono: 
            a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi  organismo
          con  personalita'  giuridica,  istituito   per   soddisfare
          specificatamente bisogni di interesse generale  non  aventi
          carattere industriale o commerciale e la cui attivita'  sia
          finanziata  in  modo  maggioritario  dallo   Stato,   dalle
          regioni, dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          dagli enti locali,  da  altri  enti  pubblici  o  da  altri
          organismi di diritto pubblico, ovvero la cui  gestione  sia
          sottoposta al controllo di  tali  soggetti,  ovvero  i  cui
          organismi di amministrazione, di direzione o  di  vigilanza
          siano costituiti in misura  non  inferiore  alla  meta'  da
          componenti designati dai medesimi soggetti". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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