Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 416 del 30/11/1998 G.U. n. 284 del 4 Dicembre 1998
Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO
Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purche' tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato". 4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, e' abrogato. 6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 novembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto ------------
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73 (Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' di completamento dei progetti FIO), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2 (Norme accelerative del programma di metanizzazione). - 1.-4. (Omissis). 5. La documentazione di collaudo dovra', a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997. 6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30 giugno 1999. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere, previa motivata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purche' tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato. Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non piu' riconoscibile dall'Unione europea, sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi regionali, con priorita' per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il CIPE con propria deliberazione potra' coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4. I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non piu' fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa e dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999. 7. (Abrogato). 8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entita' dei contributi gia' decretati. (Omissis)". - Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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