Legge Ordinaria n. 416 del 30/11/1998 G.U. n. 284 del 4 Dicembre 1998
Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2
della  legge  31  marzo  1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle
agevolazioni,  essere  trasmessa  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui
al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori
possono  essere  completati con presentazione della documentazione da
cui  risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3.  Al  comma  6  dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73,
dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo' concedere,
previa   motivata  e  documentata  richiesta,  proroghe  del  termine
previsto  nel decreto di concessione per il completamento dei lavori,
dandone  comunicazione  al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  ai  fini  della  emissione  del decreto di
accertamento  finale  della spesa, purche' tale proroga non ecceda il
termine precedentemente fissato".
  4.  Per  i  progetti  per i quali non sia stato presentato lo stato
finale  di  spesa  di  cui  al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31
marzo  1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  e'  dichiarata la decadenza, con decreto del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari.
Analogamente  si  provvede  qualora la documentazione di collaudo non
sia   trasmessa   al   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  entro  quarantadue  mesi  dalla  data di entrata in
vigore della presente legge.
  5.  Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, e'
abrogato.
  6.  Le  istanze  di  cui  al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31
marzo  1998,  n.  73,  devono  pervenire al Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 novembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                                 ------------
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.   2  della    legge  31  marzo
          1998,    n.    73  (Disposizioni    per    accelerare    la
          realizzazione    del    programma    di  metanizzazione del
          Mezzogiorno, gli interventi nelle   aree depresse,  nonche'
          di   completamento    dei  progetti    FIO),  cosi'    come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.    2  (Norme    accelerative  del    programma   di
          metanizzazione). - 1.-4. (Omissis).
            5.  La  documentazione  di  collaudo    dovra', a pena di
          decadenza delle  agevolazioni,    essere    trasmessa    al
          Ministero       dell'industria,      del   commercio      e
          dell'artigianato  per l'istruttoria   finale entro   il  31
          dicembre 1997.
            6.  Per    gli  interventi  non    ultimati entro   il 31
          dicembre  1996, i lavori   possono   essere      completati
          con      presentazione      della documentazione   da   cui
          risulti  lo  stato   finale   della   spesa   al  Ministero
          dell'industria, del commercio  e dell'artigianato, ai sensi
          dell'  art.  13  del decreto legislativo  3 aprile 1993, n.
          96,  entro  il  30    giugno    1999.    Il       Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato  puo'
          concedere,   previa  motivata   e   documentata  richiesta,
          proroghe   del termine previsto nel  decreto di concessione
          per il  completamento dei lavori, dandone  comunicazione al
          Ministero  del   tesoro,      del   bilancio      e   della
          programmazione  economica    ai fini della   emissione  del
          decreto  di   accertamento   finale della   spesa,  purche'
          tale    proroga  non  ecceda  il    termine precedentemente
          fissato.  Sono confermati i contributi  nazionali  previsti
          ove  la  corrispondente  quota parte residua del contributo
          comunitario non piu' riconoscibile  dall'Unione    europea,
          sia    surrogata da   mezzi finanziari  propri dei soggetti
          responsabili degli  interventi  o sia  assicurata da  fondi
          regionali, con priorita' per i comuni che abbiano espletato
          le gare e stipulato  i  relativi    contratti,   attraverso
          l'inserimento      degli  interventi     in     sede     di
          riprogrammazione delle  risorse,   ai   sensi dell'art.  2,
          commi  96  e 97, della   legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il
          CIPE con propria deliberazione potra'  coprire un terzo  di
          tale  quota  residua,   destinando parte  del finanziamento
          di cui  al comma  4. I comuni che realizzano  le  opere  in
          gestione  diretta  ed hanno stipulato mutui  con  la  Cassa
          depositi  e  prestiti  possono   utilizzare   le  eventuali
          risorse   derivanti  dal   ribasso  d'asta  al  fine  della
          copertura    finanziaria  necessaria    al    completamento
          dell'opera, comprensiva della  quota residua del contributo
          comunitario  non piu' fruibile. Per i  progetti per i quali
          non sia  stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo  stato
          finale di spesa e dichiarata la decadenza, con  decreto del
          Ministro  del    tesoro,    di  concerto   con i   Ministri
          dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato   e  del
          bilancio  e  della programmazione economica,   dei relativi
          finanziamenti nazionali  e  comunitari.    Analogamente  si
          provvede  qualora    la  documentazione di collaudo non sia
          trasmessa al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999.
            7. (Abrogato).
            8.  I  comuni    che  non hanno ancora iniziato i  lavori
          possono mutare la gestione  diretta in concessione  e  fare
          istanza  al    Ministero  del  tesoro per la variazione del
          decreto  di  finanziamento  precedentemente  ottenuto.   Le
          istanze  dovranno  pervenire  al Ministero del tesoro entro
          tre mesi dalla data di entrata   in vigore  della  presente
          legge.  Resta  confermata  l'entita'  dei  contributi  gia'
          decretati.
             (Omissis)".
            - Il  D.Lgs. 3 aprile  1993, n. 96 (Trasferimento   delle
          competenze   dei    soppressi    Dipartimento    per    gli
          interventi  straordinari  nel Mezzogiorno  e   Agenzia  per
          la  promozione  dello   sviluppo  del Mezzogiorno, a  norma
          dell'art.  3 della legge  19 dicembre  1992, n.   488),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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