Legge Ordinaria n. 444 del 15/12/1998 G.U. n. 299 del 23 Dicembre 1998
Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Fondo speciale per l'apertura dei teatri
  1. Per la prosecuzione e  la migliore efficacia degli interventi su
immobili adibiti a teatro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
marzo  1997, n.  67, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  23
maggio 1997, n. 135, e' autorizzata  la spesa di lire 18 miliardi per
l'anno 1998  e di  lire 10  miliardi per ciascuno  degli anni  1999 e
2000, da destinare all'apposito  conto speciale istituito nell'ambito
del Fondo di  intervento di cui all'articolo 2 della  legge 14 agosto
1971, n. 819.
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  23 maggio 1997,  n. 135,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Le  somme del conto  speciale sono utilizzate anche  per la
erogazione di  contributi sugli interessi relativi  a mutui contratti
per le  finalita' di  cui al  comma 1.  Le modalita'  ed i  limiti di
erogazione  sono  stabiliti  con decreto  dell'Autorita'  di  Governo
competente in materia di spettacolo".
  3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di
restauro, ristrutturazione  ed adeguamento funzionale  degli immobili
di proprieta'  degli enti locali  adibiti ad attivita' teatrali  e di
spettacolo, e' autorizzato un limite  di impegno ventennale di lire 3
miliardi  a decorrere  dall'anno  1999. A  tal  fine, l'Autorita'  di
Governo competente in materia di  spettacolo, sentito il Comitato per
i  problemi  dello spettacolo,  individua  le  priorita' con  proprio
provvedimento, da emanare  entro trenta giorni dalla  data di entrata
in vigore  della presente  legge, sulla base  di criteri  che tengano
conto delle necessita' di  attivita' teatrali delle comunita' facenti
capo agli enti locali interessati.
  4. Entro  il 31 dicembre  di ciascun anno,  il Ministro per  i beni
culturali  e  ambientali  predispone  una relazione  in  ordine  agli
immobili adibiti a teatro ammessi  ai contributi di cui alla presente
legge,  agli  obiettivi  perseguiti  e  ai  risultati  raggiunti.  La
relazione e' trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o  alle quali  e'
          operato   il rinvio.   Restano  invariti    il  valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -    L'art.    4   del   decreto-legge 25   marzo   1997,
          convertito,  con modificazioni,  dalla   legge  23   maggio
          1997,   n.     135,   recante "Disposizioni    urgenti  per
          favorire  l'occupazione",    come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita:
            "Art. 4 (Intervento  su immobili adibiti a teatri). -  1.
          In  attesa  dell'adozione   della   legge   di   disciplina
          generale     dell'attivita'  teatrale,   e'      istituito,
          nell'ambito  del    Fondo di intervento   di cui all'art. 2
          della legge 14 agosto  1971, n. 819, il conto speciale  per
          l'apertura  dei teatri, avente ad  oggetto il finanziamento
          dei  lavori  di    restauro,       ristrutturazione      ed
          adeguamento      funzionale    degli  immobili  stabilmente
          adibiti a teatro,   di proprieta' dei  comuni  o  di  altri
          soggetti.    Il    finanziamento     e'   compatibile   con
          eventuali contributi  in conto   capitale ed    e'  erogato
          sulla  base    di criteri predeterminati  dall'Autorita' di
          Governo competente  in materia  di spettacolo.
            2.   Il tasso   di interesse   per   le  operazioni    di
          finanziamento  a carico del conto  speciale di cui al comma
          1    e' definito con decreto del  Ministro del  tesoro,  di
          concerto   con   l'Autorita'  di    Governo  competente  in
          materia di spettacolo.
            2-bis.  Le    somme del   conto speciale sono  utilizzate
          anche  per la erogazione di    contributi  sugli  interessi
          relativi    a  mutui contratti per le  finalita' di  cui al
          comma 1.  Le modalita'  ed i   limiti di erogazione    sono
          stabiliti    con  decreto    dell'Autorita'    di   Governo
          competente in materia di spettacolo.
            3.  Alla costituzione  delle disponibilita'   finanziarie
          del      conto  speciale  del     Fondo  d'intervento  sono
          inizialmente    destinate  lire  25  miliardi,     mediante
          individuazione  nell'ambito delle  disponibilita' esistenti
          nel  Fondo d'intervento  di cui all'art.  2 della  legge 14
          agosto 1971,  n. 819.  A tale  individuazione, nonche'  per
          ulteriori  individuazioni nell'ambito   del Fondo predetto,
          connesse  ad esigenze dei settori  dello  spettacolo,    si
          provvede  con  decreto dell'Autorita' di Governo competente
          in materia di spettacolo".
            - L'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n.  819,  recante:
          "Interventi  a  favore  del credito cinematografico", cosi'
          recita:
            "Art. 2. - I fondi istituiti  presso la Sezione  autonoma
          di  credito  cinematografico  della  Banca  nazionale   del
          lavoro, ai sensi dell'art.  32 della  legge 31 luglio 1956,
          n.  897,  sono  sostituiti    da  un  fondo  denominato  di
          "intervento" cosi' alimentato:
            a)  dal  conferimento da  parte dello  Stato della  somma
          di  lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972
          e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974
          e 1975;
            b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art.
          32;
            c) dalle somme del fondo   previsto dall'art.  27,  primo
          comma, della legge 4 novembre  1965, n. 1213, relative agli
          esercizi  precedenti  a  quello in corso   e non utilizzate
          entro il termine  di tre mesi dalla data  di    entrata  in
          vigore  della    presente  legge,  e  da    quelle  che  si
          renderanno    complessivamente  disponibili    alla    fine
          di  ciascun esercizio finanziario.
            Una   quota  del  fondo  d'intervento   pari  all'85  per
          cento  e' destinata:
            1)    per  il    70    per  cento    ad  operazioni    di
          finanziamento  per    la  produzione,  la   distribuzione e
          l'esportazione di film    nazionali,  e  per  le  industrie
          tecniche cinematografiche;
            2)   per   altro  30  per  cento  ad  interventi  per  il
          consolidamento della  produzione  e    della  distribuzione
          cinematografica  nazionale    e  delle  industrie  tecniche
          cinematografiche.
            La restante quota del fondo pari   al  15  per  cento  e'
          destinata  alla concessione   di    contributi  in    conto
          capitale   ad    esercenti   o proprietari    delle    sale
          cinematografiche   indicate  nell'art.  27, secondo  comma,
          della  legge 4   novembre   1965, n.   1213,  ubicate    in
          comuni cinematograficamente  depressi, con popolazione  non
          superiore  ai  200  mila abitanti, per  l'effettuazione dei
          lavori specificati nel comma   stesso.   Tali    contributi
          sono    concessi   in   alternativa   al contributo   sugli
          interessi  previsti dal  predetto art.  27, secondo  comma,
          nella    misura  massima  del    30 per cento della   spesa
          accertata   dalla   Sezione       autonoma   del    credito
          cinematografico   e, comunque, per un importo non eccedente
          i 5 milioni di lire.
            Sulla quota   del fondo  di    cui  al  precedente  comma
          potranno   essere   disposti   altresi'  finanziamenti  per
          rinnovamento degli impianti negli esercizi  cinematografici
          che svolgono attivita' saltuaria.
            I  finanziamenti  ed  i  contributi previsti dal presente
          articolo sono concessi su   parere del   comitato di    cui
          all'art.  27 della  legge 4 novembre 1965, n. 1213.
            Sentito  il  comitato di cui al  predetto articolo 27 con
          decreto del Ministro per  il turismo e lo    spettacolo  di
          concerto  con  i Ministri per il  tesoro e per  le finanze,
          da emanarsi entro   sessanta giorni  dalla    pubblicazione
          della   presente   legge,  saranno  stabilite  le modalita'
          di utilizzazione e di  gestione del fondo, nonche' le norme
          che  disciplinano  la  richiesta   e   l'assegnazione   dei
          finanziamenti.
            Il   tasso   di      interesse   per   le  operazioni  di
          finanziamento  a  carico  del  fondo  di  intervento  sara'
          fissato  con decreto del Ministro per il tesoro di concerto
          con il Ministro per il turismo e lo spettacolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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