Legge Ordinaria n. 449 del 23/12/1998 G.U. n. 302 del 29 Dicembre 1998 (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1999 ) ( Stralcio degli articoli 1,3 e 4 del disegno di legge C5266, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 2 ottobre 1998 )
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire  60.700  miliardi,
al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonche' di
lire 33.267  miliardi  per  anticipazioni  agli  enti  previdenziali.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come  sostituito  dall'articolo  5
della legge 23 agosto 1988, n. 362  -  ivi  compreso  l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo  non  superiore  a  lire  4.000
miliardi relativo ad  interventi  non  considerati  nel  bilancio  di
previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza,  in
lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999. 
  2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800  miliardi,
al netto di lire 35.202  miliardi  per  l'anno  2000  e  lire  34.927
miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni  debitorie;  il  livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 2000 e 2001, il  limite  massimo  del  saldo
netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in  lire  54.600
miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 280.000  miliardi
ed in lire 197.000 miliardi. 
 
    

          AVVERTENZA:
            In  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  del  29  gennaio  1999  si   procedera'   alla
          ripubblicazione  del tesdella pre presente legge, corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento di esecuzione del testo unico delle diposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubbblica   italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblca  14
          marzo 1986, n. 217.
    

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