Legge Ordinaria n. 50 del 13/03/1998 G.U. n. 64 del 18 Marzo 1998
Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze Armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, in attesa  della  disponibilita'
di  maggiori  aliquote  di  personale  dei  contingenti  di  leva  da
ammettere a prestare servizio quali ausiliari della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia  di  finanza,  le
disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  554,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653,  concernenti
l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze  di  controllo
del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi
fino  al  30  giugno  1998.  Fino  alla  stessa  data  continuano  ad
applicarsi altresi' le disposizioni per l'impiego di personale  delle
Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia
di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito
dalla legge 28 agosto 1997, n. 282. 
  2. Fermo quanto previsto dai commi 2 e  3  dell'articolo  39  della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  al  fine   di   consentire   il
completamento della graduale cessione del servizio di traduzione  dei
detenuti e degli internati dall'Arma  dei  carabinieri  al  Corpo  di
polizia penitenziaria, continuano ad applicarsi sino al  31  dicembre
1998  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   1,   comma   4,   del
decreto-legge  13   settembre   1996,   n.   479,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579,  concernenti  le
assunzioni del personale maschile e femminile del  Corpo  di  polizia
penitenziaria. Per la copertura dei posti disponibili si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge
n. 479 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  579
del 1996, e di cui all'articolo 3, comma 3, del  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
lire  40.000  milioni  per  l'anno   1998,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
della stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica  per  il  medesimo  anno,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   lire    12.000    milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica,  quanto  a  lire   7.000   milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica  istruzione  e,
quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. 
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art   10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            - Il D.L.   23 ottobre 1996, n.  554,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla    legge 23   dicembre 1996,  n. 653,
          reca: "Disposizioni   per la  graduale  sostituzione    del
          personale  delle  Forze   armate impiegato in attivita'  di
          controllo   del   territorio   della   regione   siciliana,
          nonche'  per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse
          alla lotta contro la criminalita' organizzata".
            - Il D.L. 14 luglio 1997,  n. 215, convertito dalla legge
          28 agosto 1997, n.   282, reca:   "Impiego  di  contingenti
          delle   Forze     armate  in  attivita'  di  controllo  del
          territorio in provincia di Napoli".
            - Si riporta il   testo dei commi 2 e  3  dell'art.    39
          della  legge  27  dicembre  1997,   n. 449 (Misure   per la
          stabilizzazione  della finanza pubblica):
            "2.  Per  le  amministrazioni  dello Stato,   anche    ad
          ordinamento  autonomo,  fatto salvo  quanto previsto per il
          personale  della  scuola   dall'art.   40,      il   numero
          complessivo  dei    dipendenti in   servizio e' valutato su
          basi statistiche  omogenee, secondo criteri    e  parametri
          stabiliti  con    decreto del Presidente  del Consiglio dei
          Ministri di concerto  con    il  Ministro   del     tesoro,
          del    bilancio    e   della programmazione  economica. Per
          l'anno 1998,  il predetto  decreto e' emanato entro  il  31
          gennaio  dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
          complessiva  del  personale in  servizio alla  data del  31
          dicembre 1998,  in misura non   inferiore all'1  per  cento
          rispetto  al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
          1997.  Per  l'anno  1999,  viene  assicurata   un'ulteriore
          riduzione   complessiva del personale in servizio alla data
          del 31 dicembre  1999 in misura non inferiore allo 0,5  per
          cento  rispetto al  numero delle   unita' in   servizio  al
          31 dicembre 1998.
            3.    Il  Consiglio    dei  Ministri,   su   proposta del
          Ministro per  la funzione pubblica   e del    Ministro  del
          tesoro,    del bilancio  e della programmazione  economica,
          delibera  trimestralmente il  numero delle assunzioni delle
          singole amministrazioni di cui al comma  2  sulla  base  di
          criteri  di  priorita'  che  assicurino  in  ogni  caso  le
          esigenze della giustizia e    il  pieno  adempimento    dei
          compiti  di    sicurezza  pubblica  affidati  alle Forze di
          polizia e ai Vigili del fuoco,  nell'osservanza  di  quanto
          disposto  dai commi 1  e 2. In sede  di prima applicazione,
          tra i criteri si tiene conto  delle  procedure  concorsuali
          avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche'  di quanto
          previsto  di  commi  23  e 24 del   presente articolo e dal
          comma 4 dell'art. 42.  Le assunzioni sono  subordinate alla
          indisponibilita'  di    personale  da    trasferire secondo
          procedure    di  mobilita'  attuate   anche    in    deroga
          alle  disposizioni   vigenti, fermi   restando   i  criteri
          generali  indicati dall'art.  35 del  decreto   legislativo
          3  febbraio  1993,  n. 29,  e successive modificazioni.  Le
          disposizioni  del presente   articolo si applicano    anche
          alle    assunzioni     previste   da   norme   speciali   o
          derogatorie".
            - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5  dell'art.
          1  del  D.L.    13  settembre 1996, n. 479, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15    novembre  1996,    n.  579
          (Provvedimenti    urgenti        per    il        personale
          dell'amministrazione  penitenziaria,  per  il  servizio  di
          traduzione  dei  detenuti  e    per  l'accelerazione  delle
          modalita'   di conclusione degli  appalti    relativi  agli
          edifici  giudiziari nelle  regioni Sicilia  e Calabria):
            "Art.   1  (Ampliamento   dell'organico   del   Corpo  di
          polizia  penitenziaria  e  modalita' di reclutamento). - 1.
          L'organico del Corpo di  polizia  penitenziaria   stabilito
          dalla  tabella    A   allegata   al decreto legislativo  12
          maggio 1995,  n. 200, e' aumentato  nel ruolo degli  agenti
          e  degli   assistenti di   millequattrocento   unita'    di
          personale   maschile   e   duecento   unita'  di  personale
          femminile.
            2.  Alla copertura  dei posti   portati in   aumento  dal
          comma   1      si  provvede,  prioritariamente,    mediante
          assunzione del  personale delle Forze   armate   che,  alla
          data   di   entrata  in vigore  del  presente decretolegge,
          presta  servizio  volontario    nel   Corpo   di    polizia
          penitenziaria  secondo  le    norme  del  decreto-legge  17
          maggio 1993, n.  145, convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  16  luglio     1993,  n.     231,  e      successive
          modificazioni.    Se residuano vacanze   si provvede, nella
          misura del cinquanta per   cento,  mediante  assunzione  su
          domanda  dei   volontari   delle   Forze  armate  congedati
          senza     demerito,     in  possesso  dei   requisiti   per
          l'assunzione  nel Corpo e, per la restante parte,  mediante
          assunzione    su    domanda  degli   ausiliari in   congedo
          dell'Arma dei   carabinieri  e    delle  altre  Forze    di
          polizia,    che  non  siano cessati dal servizio per motivi
          disciplinari o per infermita'.
            3. Il  corso di formazione per  il personale reclutato  a
          norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.
            4.  Fermo  quanto    previsto  dal  comma 2, fino al   31
          dicembre 1997 le  assunzioni  del    personale  maschile  e
          femminile   del  Corpo    di  polizia  penitenziaria    per
          l'accesso  alla  qualifica di  agente hanno  luogo anche in
          eccedenza rispetto  alla  consistenza  numerica  del  ruolo
          degli  agenti  e  degli    assistenti di cui alla tabella A
          allegata al decreto legislativo 12 maggio   1995,  n.  200,
          come  modificata  dal   comma 1, ma non  oltre   il  limite
          delle   vacanze  esistenti  nel   ruolo  dei sovrintendenti
          e  degli ispettori   di cui   alla predetta    tabella.  Le
          conseguenti  eccedenze  nel  ruolo  degli    agenti e degli
          assistenti   sono  riassorbite    mediante  le    ordinarie
          procedure di  avanzamento o  per effetto delle assunzioni.
            5. Alla  copertura dei  posti disponibili  a norma    del
          comma  4 si provvede  mediante l'assunzione  dei  candidati
          risultati  idonei  in precedenti concorsi  e, se permangono
          vacanze,   mediante l'assunzione  dei    volontari    delle
          Forze        armate    congedati    senza    demerito,    e
          successivamente  mediante  assunzione    degli    ausiliari
          in    congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze
          di polizia".
            -  Si  riporta il  testo  del  comma 3  dell'art.  3  del
          D.P.R.   2 settembre 1997, n.    332  (Regolamento  recante
          norme    per  l'immis sione di volontari delle Forze armate
          nelle carriere iniziali  della  Difesa,  delle  Forze    di
          polizia, dei  Vigili del  fuoco e del  Corpo militare della
          Croce rossa italiana):
            "3.    L'accesso alle  carriere iniziali  delle Forze  di
          polizia    ad  ordinamento  militare     e   civile   delle
          amministrazioni    di  cui  all'art.    1,  e' riservato ai
          volontari in ferma breve che ne facciano  richiesta  e  che
          abbiano  prestato servizio   senza demerito per almeno  tre
          anni nelle Forze armate,  nei  limiti    delle  vacanze  di
          organico,  secondo le modalita' previste dagli articoli 9 e
          10 e le seguenti percentuali:
              a) Arma dei carabinieri ...................  60%".
              b) Guardia di finanza .....................  60%".
              c) Corpo militare della Croce rossa ....... 100%".
              d) Polizia di Stato .......................  35%".
              e) Corpo di polizia penitenziaria .........  50%".
              f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco ...  35%".
              g) Corpo forestale dello Stato ............  35%".

    

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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