Legge Ordinaria n. 140 del 11/05/1999 G.U. n. 117 del 21 Maggio 1999
Norme in materia di attività produttive
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Interventi per il settore aeronautico)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta
tecnologia,   assicurando   altresi'   la   qualificata  integrazione
dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico
dell'Unione europea, il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e' autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente
nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi
ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e
nel  settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili
di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore  aeronautico  al
capitale  di  rischio  di  societa',  preferibilmente  costituenti le
strutture di cooperazione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera  b),  da  attuare  anche
secondo i criteri e le modalita' recati dall'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge   23   settembre   1994,   n.   547,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati,
previo  parere  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
programmazione  economica,  con  decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere  espresso  dal
comitato  di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808,
che viene tempestivamente inviato per  informazione  alle  competenti
Commissioni parlamentari, in merito:
a)  alla  rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione
italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;
b)  all'accrescimento   dell'autonomia   tecnologica   dell'industria
nazionale   in   relazione   allo   sviluppo   dei  maggiori  sistemi
aeronautici;
c) alle capacita' di ampliamento  dell'occupazione  qualificata,  con
particolare riferimento alle aree depresse del paese;
d)   al   miglioramento  delle  condizioni  di  competitivita'  delle
industrie italiane in campo internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
riferimento ai  sistemi  aeronautici  complessi  e  limitatamente  ai
programmi avviati nel 1998, sosterra', nei modi e nei limiti disposti
dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui
fondi   di  cui  al  medesimo  articolo,  l'onere  per  le  spese  di
attrezzamento,  acquisizione  di  macchinari   e   delle   tecnologie
produttive  necessarie  a  consentire  la disponibilita' da parte del
Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i  piani  di
acquisizione  dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai
sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in
comodato a qualificati operatori del settore che dovranno  impegnarsi
ad  assicurarne  la  disponibilita' per la difesa nazionale e in ogni
caso di emergenza.
4.  Per  consentire  l'avvio di un primo programma di cui al comma 2,
sono autorizzati i limiti di impegno  quindicennali  di  lire  64.200
milioni  a  decorrere  dall'anno  1999  e  di  lire  99.700 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - Il  testo dell'art.  2, comma 6,  del decreto-legge  23
          settembre  1994,  n.  547  (pubblicato  nella      Gazzetta
          Ufficiale   24   settembre  1994,  n.     224),     recante
          "Interventi  urgenti     a     sostegno     dell'economia",
          convertito, con  modificazioni, dall'art. 1,  comma 1 della
          legge  22 novembre   1994,   n.   644   (pubblicata   nella
          Gazzetta   Ufficiale   23 novembre 1994,  n.  274),  e'  il
          seguente:
            "6.    Per   l'attuazione degli   interventi   di  cui al
          comma  primo, lettera a)  dell' art.   3 della    legge  24
          dicembre    1985,  n.   808, il Ministero   dell'industria,
          del   commercio   e     dell'artigianato   e'  autorizzato,
          previo  parere   del   comitato di   cui  all'art. 2  della
          medesima  legge, ad  assumere   impegni pluriennali,    con
          effetto      dal   1994,  corrispondenti  alle  rate     di
          ammortamento mutui contratti dalle imprese in  relazione  a
          programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge
          24  dicembre  1985, n.   808, correlati a limiti di impegno
          decennali di  lire 25  miliardi, con  decorrenza 1994,    e
          di    lire 50 miliardi,   con decorrenza  1995. Le  rate di
          ammortamento dei   mutui contratti       dalle      imprese
          sono    corrisposte    dal   Ministero dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato   direttamente agli  istituti
          di credito  mutuanti. Al  relativo  onere, pari  a lire  25
          miliardi per l'anno 1994 ed a  lire 75 miliardi a decorrere
          dal  1995, si  provvede  mediante  corrispondente riduzione
          dello    stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio
          triennale  1994-1996,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione del Ministero  del  tesoro    per  l'anno  1994,
          utilizzando     l'accantonamento  relativo    al  Ministero
          dell'industria, del commercio   e  dell'artigianato.    Per
          l'utilizzazione  dei    fondi  di  cui al   presente comma,
          fatte salve  le determinazioni  adottate con  delibera  del
          CIPI  del  28  dicembre 1993, relativamente agli interventi
          previsti dall'art.  6, commi 4,  5 e  6, del  decreto-legge
          20  maggio  1993, n.   149, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge  19 luglio 1993,  n. 237,  che ha  rifinanziato
          gli interventi   per il    settore  aeronautico,  entro  il
          termine massimo di sessanta  giorni dalla data di   entrata
          in     vigore    del  presente    decreto.    Il   Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su  proposta del   Ministro dell'industria,  del  commercio
          e dell'artigianato  da trasmettere   al CIPE   entro  venti
          giorni    dalla  data   di entrata   in vigore del presente
          decreto,  aggiorna  le  condizioni  di  ammissibilita'  dei
          programmi  agli  interventi di cui all'art. 3, primo comma.
          lettera a), della   legge 24 dicembre  1985,    n.  808,  e
          determina    le  priorita'  avendo      riguardo       agli
          obiettivi   di    sviluppo   tecnologico, consolidamento  e
          sviluppo   dell'occupazione,    di  equa  ripartizione  sul
          territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse".
            -  Il testo   dell'art.   2, della   legge 24    dicembre
          1985,  n.    808  (pubblicata  nella Gazzetta   Ufficiale 8
          gennaio 1986,  n. 5), recante "Interventi per lo sviluppo e
          l'accrescimento di competitivita' delle industrie  operanti
          nel settore aeronautico", e' il seguente:
            "Art.  2    (Comitato  per    lo  sviluppo dell'industria
          aeronautica). - Per   assicurare     la   coordinata      e
          razionale      applicazione    degli  interventi   di   cui
          all'art.  3,  e'  istituito  il comitato  per  lo  sviluppo
          dell'industria    aeronautica   presieduto   dal   Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato   o
          da   un sottosegretario da lui  delegato e composto da   un
          rappresentante  per  ciascuno     dei   Ministeri     degli
          affari    esteri,   della     difesa,  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, del  commercio con l'estero
          e   delle   partecipazioni  statali,   un    rappresentante
          dell'ufficio  del    Ministro  per il coordinamento   delle
          iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica  e  un
          rappresentante    dell'ufficio   del   Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno  nonche'  da    tre
          esperti,    scelti tra   persone di  qualificata esperienza
          nel settore e non legate da rapporti   di dipendenza  o  di
          partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
          settore.
             Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
            I  componenti  effettivi   e supplenti del comitato  sono
          nominati  per  un  triennio  con  decreto  del     Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            Il   comitato      e'  costituito  validamente  con    la
          maggioranza assoluta dei  componenti  e  delibera  i pareri
          a  maggioranza  assoluta  dei presenti.
            Alla segreteria  del  comitato    provvede  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            Il    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato redige annualmente una    relazione  sullo
          stato   dell'industria     aeronautica  ed  in  particolare
          sull'attuazione dei programmi piu'   significativi per  gli
          aspetti  tecnologici,  economici ed  occupazionali  nonche'
          sui  finanziamenti   e contributi  erogati  ai sensi  della
          presente  legge sull'attivita'   svolta dal   comitato  con
          particolare riferimento  ai pareri resi.
            La  relazione e'  redatta sulla base di singoli  rapporti
          che, entro il  30 giugno  di ciascun  anno, le  imprese che
          abbiano ottenuto  i benefici di cui all'articolo   seguente
          devono  presentare  al  Ministero  dell'industria,      del
          commercio   e  dell'artigianato   in    ordine  all'impiego
          dei benefici stessi.
            La     relazione       e'    trasmessa    dal    Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,    entro
          il    31    luglio   di      ciascun   anno   al   Comitato
          interministeriale  per   il  coordinamento  della  politica
          industriale   per   la    trasmissione    al    Parlamento,
          unitamente   alla relazione previsionale e programmatica di
          cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
            Tutti  gli     oneri  derivanti   dall'applicazione   del
          presente  articolo  gravano sul  capitolo 1092  dello stato
          di previsione  del Ministero dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato".
            -  Il    testo dell'art. 5   del decreto-legge  17 giugno
          1996,   n. 321  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          giugno 1996, n. 140), recante "Disposizioni urgenti  per le
          attivita'  produttive",    convertito,  con  modificazioni,
          dall'art.  1  della   legge   8   agosto   1996,   n.   421
          (pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale 14 agosto 1996, n.
          190), e' il seguente:
            "Art.  5   (Finanziamento   dello sviluppo    tecnologico
          nel    settore  aeronautico). - 1.  Per le finalita' di cui
          all'art.   3, comma  primo,  lettera  a),  della  legge  24
          dicembre  1985,  n.  808, secondo i criteri e le  modalita'
          di cui  all'art.  2,   comma   6, del   decreto-legge    23
          settembre  1994,  n.  547,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 22 novembre   1994,   n.   644,   ed   altresi'
          onde   consentire   una  prima attuazione dei piu'  urgenti
          interventi relativi  ai    programmi  per  la  Difesa    da
          definire   mediante apposite  convenzioni fra  il Ministero
          della  difesa    ed  i  Ministeri   dell'industria,     del
          commercio    e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle
          procedure amministrative dell'art.  2-ter del    richiamato
          decretolegge   23 settembre  1994, n.  547, convertito, con
          modificazioni dalla legge 22  novembre 1994, n.  644,  sono
          autorizzati, con effetto  dal 1995, gli ulteriori limiti di
          impegno decennali  di lire 30 miliardi  per l'anno 1995, di
          lire  220  miliardi per  l'anno 1996, di lire  100 miliardi
          per l'anno  1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.
            2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma 1, pari
          a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250  miliardi  per
          l'anno  1996,  lire  350 miliardi per   l'anno 1997  e lire
          450 miliardi  per l'anno  1998, si provvede, quanto a  lire
          30 miliardi per l'anno 1995,  a carico  dello  stanziamento
          iscritto  al  capitolo 9001   dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per lo stesso anno e,  quanto  a  lire
          250  miliardi  per  l'anno   1996, a lire  350 miliardi per
          l'anno  1997 e a   lire 450 miliardi   per  l'anno    1998,
          mediante    corrispondente  riduzione    dello stanziamento
          iscritto, ai fini   del bilancio trienniale  1996-1998,  al
          capitolo  9001 dello stato di  previsione del Ministero del
          tesoro   per  l'anno    1996,    all'uopo      parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento relativo     al     Ministero
          dell'industria,    del   commercio    e dell'artigianato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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