Legge Ordinaria n. 155 del 05/05/1999 G.U. n. 128 del 3 Giugno 1999
Delega al Governo per l' istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il Governo e' delegato ad  emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore   della  presente  legge,  uno   o  piu'  decreti
legislativi  finalizzati a  decongestionare  i  tribunali di  Torino,
Milano,  Roma,  Napoli  e  Palermo,  con  l'osservanza  dei  seguenti
principi e criteri direttivi:
  a)  istituire, se  necessario, nuovi  tribunali nei  corrispondenti
circondari   anche,   eventualmente,   attraverso   la   suddivisione
territoriale del comune capoluogo;
  b) ridefinire,  se necessario,  i confini dei  circondari limitrofi
ricomprendendo  in  essi  territori   appartenenti  ai  tribunali  da
decongestionare;
  c) tener conto,  nella eventuale istituzione di  nuovi circondari e
nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del
numero  degli   abitanti,  delle  caratteristiche   dei  collegamenti
esistenti  tra le  varie zone  e  la sede  dell'ufficio, nonche'  del
carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;
  d)  limitare a  non piu'  di due  il numero  complessivo dei  nuovi
tribunali di cui verra' eventualmente prevista l'istituzione ai sensi
della lettera  a) ed escludere  che la ridefinizione dei  confini dei
circondari di cui  alla lettera b) possa  comportare oneri finanziari
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
  e) prevedere  che le disposizioni  emanate in forza  della presente
delega   abbiano  efficacia   con   la   medesima  decorrenza   delle
disposizioni  del decreto  legislativo di  attuazione della  legge 16
luglio 1997, n. 254.
  2. Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro lo stesso  termine di
cui  al comma  1, le  norme di  coordinamento delle  disposizioni dei
decreti  legislativi ivi  previsti con  le altre  leggi dello  Stato,
nonche' ad  introdurre una disciplina transitoria  diretta a regolare
il trasferimento degli  affari ai nuovi uffici, fissando  le fasi del
procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.
  3.  Gli schemi  dei decreti  legislativi sono  trasmessi al  Senato
della Repubblica  e alla  Camera dei  deputati, perche'  sia espresso
dalle competenti  commissioni permanenti un motivato  parere entro il
termine di quaranta giorni dalla  data della trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge  alla  quale  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            -  La    legge 16 luglio  1997, n. 254,  reca: "Delega al
          Governo  per  l'istituzione  del  giudice  unico  di  primo
          grado".

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