Legge Ordinaria n. 208 del 25/06/1999 G.U. n. 151 del 30 Giugno 1999
Disposizioni in materia finanziaria e contabile ( Stralcio dei commi 2 e 3 dell' articolo 43 del disegno di legge C4354, deliberato dall' Assemblea il 16 dicembre 1997 )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla
legge 3 aprile 1997, n. 94,  e  con  le  modalita'  ivi  indicate,  e
acquisito   il   parere   della   Commissione   parlamentare  di  cui
all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del  1997,  possono  essere
emanati,  entro  otto  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   contenenti
disposizioni  correttive  del  decreto  legislativo 7 agosto 1997, n.
279, nonche', entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti  legislativi  previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata
legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.
2. Al comma 2 dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  5  dicembre
1997,  n. 430, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 della legge
:23 agosto 1988, n. 400", sono inserite le: seguenti: ", acquisito il
parere della Commissione parlamentare di  cui  all'articolo  9  della
legge 3 aprile 1997, n. 94".
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti
locali  di  cui  al  decreto  legislativo  25  febbraio  1995, n. 77,
adeguano il sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi
contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94.  Per  gli  enti  pubblici
disciplinati   dalla  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e  successive
modificazioni, si provvede ad apportare le  necessarie  modifiche  al
regolamento  di  amministrazione e contabilita' approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  dicembre  1979,  n.  696,   e
successive modificazioni.
4.  Il  Governo  a  delegato  ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello
dello  Stato,  secondo  i  principi e i criteri direttivi di cui alla
legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto  legislativo:  di
cui  al  presente  comma  e'  acquisito  il  parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima  legge  n.  94  del
1997,  e  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui'  pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            -  La    legge 3   aprile 1997,  n. 94, reca:  "Modifiche
          alla   legge 5 agosto   1978,   n.  468,    e    successive
          modificazioni   e      integrazioni,  recante     norme  di
          contabilita'  generale    dello  Stato    in  materia    di
          bilancio.    Delega   al   Governo    per  l'individuazione
          delle   unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello
          Stato".
            -  Il  testo  dell'art.  9  della  legge n. 94/1997 e' il
          seguente:
            "Art.  9.    -  Entro  trenta    giorni  dalla  data   di
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  e' istituita una  commissione
          composta   da  quindici  senatori    e  quindici  deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del Senato  e dal
          Presidente  della  Camera dei  deputati, nel rispetto della
          proporzione esistente tra   i gruppi   parlamentari,  sulla
          base    delle designazioni dei   gruppi medesimi,  al  fine
          dell'esame  degli  schemi di   decreto trasmessi  ai  sensi
          degli articoli 5, comma  3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
            -     Il  D.Lgs.    7  agosto    1997,  n.    279,  reca:
          "Individuazione delle unita'  previsionali    di  base  del
          bilancio  dello  Stato,   riordino del sistema di tesoreria
          unica e  ristrutturazione  del  rendiconto  generalo  dello
          Stato".
            -  Il testo del comma 4 dell'art. 6 della citata legge n.
          94/1997 e' il seguente:
            "4. Il Governo e' delegato ad   emanare,  entro  un  anno
          dalla   data   di   entrata  in  vigore    del  regolamento
          governativo di  cui  al    comma  1,  un  testo  unico  che
          raccolga,  coordini  e  raccordi    tutte  le  disposizioni
          legislative   e    regolamentari  che    disciplinano    la
          formazione  e  la gestione del bilancio dello Stato.  Entro
          la medesima data il Governo e' altresi' delegato ad emanare
          un testo unico che raccolga, coordini e raccordi  tutte  le
          disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
          di tesoreria".
            -  Il  testo  del    comma  2  dell'art. 2 del D.Lgs.   5
          dicembre 1997, n.  430 (Unificazione   dei Ministeri    del
          tesoro e  del bilancio  e della programmazione  economica e
          riordino  delle competenze  del CIPE,  a norma  dell'art. 7
          della    legge  3    aprile  1997,    n.   94), a   seguito
          dell'integrazione apportata dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "2.     L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione degli uffici   di   livello   dirigenziale
          generale    e    degli   altri   uffici dirigenziali, delle
          relative funzioni e la distribuzione dei posti di  funzione
          dirigenziale, sono  stabiliti  con  regolamenti ovvero  con
          decreti  del  Ministro, ai  sensi dell'art. 17  della legge
          23  agosto  1988,  n.  400,    acquisito  il  parere  della
          commissione  parlamentare  di  cui all'art. 9 della legge 3
          aprile 1997, n. 94. Si applica l'art.  19  della  legge  15
          marzo  1997,  n.    59.  La ridefinizione degli organici e'
          effettuata  in  modo  da   assicurare  l'invarianza   della
          spesa    di  personale. I regolamenti prevedono la graduale
          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un
          ruolo   unico   del   personale,   articolato   in     aree
          dipartimentali. Fino  all'istituzione  del  ruolo unico,  i
          regolamenti  assicurano forma  ordinarie di  mobilita'  fra
          i  diversi  dipartimenti,    nel  rispetto   dei  requisiti
          di    professionalita'  richiesti  per  l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia".
            -  Il  testo  del    comma  2  dell'art. 1 del D.Lgs.   3
          febbraio   1993,   n.       29           (Razionalizzazione
          dell'organizzazione     delle  amministrazioni pubbliche  e
          revisione  della  disciplina   in   materia   di   pubblico
          impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421), e' il seguente:
            "2.   Per  amministrazioni   pubbliche    si    intendono
          tutte    le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi  gli
          istituti e   scuole di ogni   ordine    e  grado    e    le
          istituzioni    educative, le   aziende   ed amministrazioni
          dello   Stato ad ordinamento  autonomo,    le  regioni,  le
          province,   i   comuni,   le   comunita'  montane,  e  loro
          consorzi  ed associazioni,  le istituzioni   universitarie,
          gli  istituti   autonomi case   popolari,   le   camere  di
          commercio,  industria,  artigianto  e agricoltura  e   loro
          associazioni,     tutti  gli  enti  pubblici  non economici
          nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,   le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            -  Il  D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca: "Ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali".
            -   La   legge   20   marzo     1975,   n.   70,    reca:
          "Disposizioni    sul riordinamento  degli  enti pubblici  e
          del  rapporto di  lavoro  del personale dipendente".
            - Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione
          del nuovo regolamento per la classificazione delle  entrate
          e delle spese e per l'amministrazione e  la    contabilita'
          degli  enti  pubblici   di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
          70".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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