Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 288 del 17/08/1999 G.U. n. 195 del 20 Agosto 1999
Disposizioni per l' espletamento di compiti amministrativo - contabili da parte dell' Amministrazione civile del Ministero dell' interno, in attuazione dell' articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121
Disposizioni per l' espletamento di compiti amministrativo - contabili da parte dell' Amministrazione civile del Ministero dell' interno, in attuazione dell' articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno 1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, I), della legge 1 aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unita', nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si da' corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalita', ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore: a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di eta' che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalita' e' disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale e' attribuito, con assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole; b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilita' secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalita' di cui alle lettere a) e b), mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonche', ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, la validita' di tutte le graduatorie che scadono nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1999 e la data di entrata in vigore della presente legge e' prorogata sino a quest'ultima data. 2. Al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare di quanto disposto da ultimo con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999, in tema di programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di posti gia' disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non messi a concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del cinquanta per cento delle vacanze complessive, nonche' per la copertura del cinquanta per cento dei posti resisi disponibili dopo il 31 agosto 1996 e sino alla data del bando del concorso stesso. Resta fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 85 del 1997, per il bando di nuovi concorsi straordinari, previsti dalla norma stessa per le vacanze verificatesi successivamente alla data del 31 agosto 1996.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 36, primo comma, I) della legge 1 aprile 1981, n. 12 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 36 ( Ordinamento del personale). - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: I) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attivita' tecnicoscientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonche' di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonche' delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno". - Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "Art. 39 ( Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del parttime). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1998. 3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di personale da trasferire secondo procedure di mobilita' attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: '' 47: Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998''. 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. Note all'art. 1: 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale, Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 le parole: ''31 dicembre 1997'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1998''. Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificao dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: ''31 dicembre 1997'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1998''. L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 reca: "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno". - Si riporta il testo dell'art 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri): "Art. 4 ( Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativocontabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalita'). - 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 36, comma primo, n. 6), punto V), della legge 1 aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'art. 14-bis del decretolegge 4 ottobre 1990, n. 276 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359; per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalita', le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella N. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14-bis del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo e' fissata al 25 per cento. 3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalita' e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalita' indicate dall'art. 103, comma secondo, dalla legge 1 aprile 1981, n. 121. 4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decretolegge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria): "Art. 14-bis. - 1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonche' dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalita', le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella C a llegata al presente decreto. 2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella C. 3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almento trenta anni di anzianita' nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, 4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalita', si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche. 5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoroper l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento ''Riforma della dirigenza statale'', mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991". - Si riporta il testo vigente dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999 (Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni): "Art. 3. - 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998 e in attuazione di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le assunzioni di personale gia' dipendente di amministrazioni pubbliche con diversa qualifica si intendono autorizzate purche' previamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In allegato ai successivi decreti sono rappresentati i dati riepilogativi delle assunzioni di personale gia' dipendente". - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia): "Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a ''buono'', appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnicoscientifiche o tecniche. 3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986. 5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psicotecnico della Polizia di Stato e' bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232".
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